Art. 3
Elenchi dei professionisti abilitati
1. La domanda di iscrizione all'elenco deve contenere, oltre
all'attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, le dichiarazioni
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di
onorabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
2. I professionisti, al momento della presentazione della domanda,
devono altresi' rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo
2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la
sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi,
emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per
maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00. Il
Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e il Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i
commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate
l'entita', la gravita' e comunque la rilevanza delle fattispecie
possono, con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'elenco
dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le
fattispecie descritte al primo periodo emergano successivamente
all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali procedono al riesame
dell'iscrizione nell'elenco.
3. Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle entrate al
Consiglio Nazionale competente che il professionista abilitato ha
reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale stesso deve
procedere con urgenza alla sospensione dell'iscrizione del
professionista nell'elenco, garantendogli il diritto a essere
ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini
dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere
ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco.
4. Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di
cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente dal Consiglio
nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per l'avvio del
procedimento disciplinare.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A).", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)".
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997:
«Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che
rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione,
infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258
ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si
applica la sanzione di cui al periodo precedente e i
soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di
una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta
riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato
indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con
le quali sono richieste le somme di cui al periodo
precedente. Eventuali controversie sono devolute alla
giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto
non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo'
trasmettere una dichiarazione rettificativa del
contribuente, ovvero, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una
comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e'
ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso
di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e
dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui
all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di
controllo ai sensi degliarticoli 36-ter e seguenti del
medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di
controllo di cui agliarticoli 54 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse
successivamente al periodo di sospensione, e' disposta
l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono
oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma
3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
b) al professionista che rilascia una
certificazione tributaria di cui all'Art. 36 infedele, si
applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro
5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni
commesse nel corso di un biennio, e' disposta la
sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione
tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima
facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori
violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione.
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art. 7-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro
di assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e
dell'Art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono
irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate
dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno solare di
riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la
violazione per l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'Art. 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si
applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro
2.582.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e'
sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono
commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o
contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e
35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione
finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla
documentazione fornita dal contribuente. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita'
di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta
la sospensione cautelare.
4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della
sospensione, dell'inibizione e della revoca.
4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di
servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a
5.165 euro.».