Art. 3 
 
                Elenchi dei professionisti abilitati 
 
  1. La  domanda  di  iscrizione  all'elenco  deve  contenere,  oltre
all'attestazione di cui all'articolo 2,  comma  3,  le  dichiarazioni
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  riguardanti  i  requisiti  di
onorabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c). 
  2. I professionisti, al momento della presentazione della  domanda,
devono altresi' rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo
2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale  conoscenza,  ovvero  la
sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche  non  definitivi,
emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente,  per
maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro  50.000,00.  Il
Consiglio  nazionale  forense,  per  gli  avvocati,  e  il  Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i
commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate
l'entita', la gravita' e  comunque  la  rilevanza  delle  fattispecie
possono, con provvedimento motivato, negare  l'iscrizione  all'elenco
dei  certificatori  o  ammetterla  con   prescrizioni.   Qualora   le
fattispecie  descritte  al  primo  periodo  emergano  successivamente
all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali  procedono  al  riesame
dell'iscrizione nell'elenco. 
  3. Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle  entrate  al
Consiglio Nazionale competente che  il  professionista  abilitato  ha
reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale  stesso  deve
procedere  con   urgenza   alla   sospensione   dell'iscrizione   del
professionista  nell'elenco,  garantendogli  il  diritto   a   essere
ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai  fini
dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a  provvedere
ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco. 
  4. Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di
cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente  dal  Consiglio
nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per  l'avvio  del
procedimento disciplinare. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa.  (Testo  A).",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30: 
                «Art.   46   (R)   (Dichiarazioni   sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)". 
                «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  39  del  decreto
          legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  recante:  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997: 
                «Art.  39  (Sanzioni).  -  1.  Salvo  che  il   fatto
          costituisca reato  e  ferma  restando  l'irrogazione  delle
          sanzioni per le violazioni di norme tributarie: 
                  a)  ai  soggetti  indicati  nell'articolo  35   che
          rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione,
          infedele si applica la sanzione amministrativa da euro  258
          ad euro 2.582.  Se  il  visto  infedele  e'  relativo  alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 13 del regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.  164,  non  si
          applica la sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i
          soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di
          una somma pari al  30  per  cento  della  maggiore  imposta
          riscontrata, sempre che il visto  infedele  non  sia  stato
          indotto dalla condotta  dolosa  o  gravemente  colposa  del
          contribuente.  Costituiscono  titolo  per  la   riscossione
          mediante  ruolo  di  cui  aldecreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni  con
          le  quali  sono  richieste  le  somme  di  cui  al  periodo
          precedente.  Eventuali  controversie  sono  devolute   alla
          giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto
          non sia gia' stata contestata con la comunicazione  di  cui
          all'articolo 26, comma 3-ter, del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,
          il Centro di assistenza fiscale o  il  professionista  puo'
          trasmettere    una    dichiarazione    rettificativa    del
          contribuente,  ovvero,  se  il  contribuente  non   intende
          presentare la nuova  dichiarazione,  puo'  trasmettere  una
          comunicazione dei  dati  relativi  alla  rettifica  il  cui
          contenuto  e'  definito  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta  e'
          ridotta ai sensi dell'articolo 13 del  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso
          di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi  e
          dei rimborsi dovuti in  base  alle  dichiarazioni,  di  cui
          all'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  in  caso  di
          controllo ai sensi  degliarticoli  36-ter  e  seguenti  del
          medesimo  decreto,  nonche'   in   caso   di   liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di
          controllo di cui agliarticoli 54 e seguenti del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.  La
          violazione  e'  punibile  a  condizione   che   non   trovi
          applicazione l'articolo 12-bis del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602.  In  caso  di
          ripetute violazioni, ovvero di  violazioni  particolarmente
          gravi, e'  disposta  a  carico  dei  predetti  soggetti  la
          sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il  visto  di
          conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a  tre
          anni.   In   caso   di   ripetute    violazioni    commesse
          successivamente al  periodo  di  sospensione,  e'  disposta
          l'inibizione dalla  facolta'  di  rilasciare  il  visto  di
          conformita'  e  l'asseverazione.  Si  considera  violazione
          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta
          sanzione. Le sanzioni di cui al  presente  comma  non  sono
          oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma
          3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 
                  b)   al    professionista    che    rilascia    una
          certificazione tributaria di cui all'Art. 36  infedele,  si
          applica la sanzione amministrativa  da  euro  516  ad  euro
          5.165. In caso di accertamento di tre  distinte  violazioni
          commesse  nel  corso  di  un  biennio,   e'   disposta   la
          sospensione dalla facolta' di rilasciare la  certificazione
          tributaria per un periodo da uno a tre  anni.  La  medesima
          facolta' e' inibita in caso di  accertamento  di  ulteriori
          violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si
          considera  violazione  particolarmente  grave  il   mancato
          pagamento della suddetta sanzione. 
                1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai  sensi  dei
          commi 1 e  3  del  presente  Art.  e  dell'Art.  7-bis,  si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il  centro
          di  assistenza  fiscale  per  il  quale  abbia  operato  il
          trasgressore e' obbligato solidalmente con il  trasgressore
          stesso al  pagamento  di  un  importo  pari  alla  sanzione
          irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. 
                2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art.  e
          dell'Art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono
          irrogate  dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle
          entrate competente in ragione  del  domicilio  fiscale  del
          trasgressore anche sulla base  delle  segnalazioni  inviate
          dagli uffici  locali  della  medesima  Agenzia.  L'atto  di
          contestazione  e'  unico  per  ciascun   anno   solare   di
          riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
          puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
          regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
          ordini di appartenenza dei soggetti che hanno  commesso  la
          violazione   per   l'eventuale   adozione   di    ulteriori
          provvedimenti. 
                3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui
          all'Art. 37, commi 2  e  4,  ai  sostituti  di  imposta  si
          applica la sanzione  amministrativa  da  euro  258  a  euro
          2.582. 
                4. L'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  di
          assistenza fiscale di cui  all'articolo  33,  comma  3,  e'
          sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi,  quando  sono
          commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie  o
          contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e
          35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione
          finanziaria risultano  falsi  o  incompleti  rispetto  alla
          documentazione  fornita  dal  contribuente.  In   caso   di
          ripetute violazioni, ovvero di  violazioni  particolarmente
          gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio  dell'attivita'
          di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta
          la sospensione cautelare. 
                4-bis. La definizione  agevolata  delle  sanzioni  ai
          sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472, non impedisce  l'applicazione  della
          sospensione, dell'inibizione e della revoca. 
                4-ter. Il mancato rispetto  di  adeguati  livelli  di
          servizio comporta l'applicazione della sanzione  da  516  a
          5.165 euro.».