Art. 4
Requisiti di indipendenza del professionista abilitato
1. Il professionista abilitato, incaricato del rilascio della
certificazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, deve essere indipendente dal
soggetto che ha conferito l'incarico e non deve essere in alcun modo
coinvolto nel suo processo decisionale.
2. Il professionista abilitato di cui al comma 1 deve adottare
tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza
non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche
soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere,
dirette o indirette.
3. Il professionista abilitato di cui al comma 1 non puo' accettare
l'incarico di certificatore se:
a) riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e
controllo del soggetto che ha conferito l'incarico, delle societa' da
questo controllate, delle societa' che lo controllano o di quelle
sottoposte a comune controllo;
b) e' coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli
amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle
societa' da questo controllate, delle societa' che lo controllano o
di quelle sottoposte a comune controllo;
c) nei due anni precedenti e' stato legato al soggetto
incaricante o alle societa' da questo controllate o alle societa' che
lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti
di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
d) nei due anni precedenti il coniuge, i parenti o gli affini
entro il quarto grado sono stati legati al soggetto incaricante o
alle societa' da questo controllate o alle societa' che lo
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di
lavoro, autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale o professionale, a condizione che i citati rapporti
siano tali da poter compromettere l'indipendenza del professionista;
e) sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti
di familiarita' ovvero a forme di intimidazione determinati da
relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro
genere instaurate con il soggetto incaricante, o con qualsiasi
persona fisica in grado di influenzare l'esito della certificazione,
la cui sussistenza potrebbe indurre a ritenere che l'indipendenza del
professionista abilitato risulti compromessa;
f) sussistono rischi di autoriesame e, in particolare, nei casi
in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista
legato da rapporti di collaborazione professionale, anche
occasionali, con la medesima societa' o associazione tra
professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui e'
associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali
alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne
ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di
responsabilita' nell'ambito del sistema integrato stesso.
4. Il professionista abilitato di cui al comma 1 non puo' detenere
strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di
sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle
societa' da questo controllate, delle societa' che lo controllano o
di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi
operazione su tali strumenti e non deve avere sui medesimi strumenti
alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti
di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di
investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali
fondi pensione o assicurazione sulla vita.
5. L'incarico per la certificazione puo' essere conferito al
professionista da parte della medesima impresa per non piu' di tre
volte consecutive. Nel caso in cui l'incarico sia stato conferito per
tre volte consecutive, il medesimo professionista abilitato, ovvero
un altro professionista legato da rapporti di collaborazione
professionale, non occasionali, con la medesima societa' o
associazione tra professionisti, con cui collabora, a qualunque
titolo, o a cui e' associato il professionista abilitato, potra'
essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione
dell'ultima certificazione.
6. Nel corso del periodo di sei anni di cui al comma 5, il
professionista che ha gia' certificato il sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di
una impresa, ovvero un altro professionista legato da rapporti di
collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima
societa' o associazione tra professionisti con cui collabora, a
qualunque titolo, o a cui e' associato il professionista che ha
rilasciato la certificazione, non puo' collaborare, per le finalita'
di cui all'articolo 6, comma 10, con il professionista
successivamente incaricato al rilascio della certificazione da parte
della medesima impresa.
7. Il corrispettivo del professionista abilitato non puo' essere
subordinato ad alcuna condizione, ne' puo' essere stabilito in
funzione degli esiti dell'attivita' di certificazione. I
professionisti non possono sollecitare o accettare regali o favori,
di natura pecuniaria o non pecuniaria, dal soggetto che richiede la
certificazione, dalle societa' da questo controllate, dalle societa'
che lo controllano o da quelle sottoposte a comune controllo, salvo
il caso di regali o altre utilita' di modico valore. Ai fini del
presente comma, si intendono di modico valore i regali o le altre
utilita' di valore non superiore a centocinquanta euro, anche sotto
forma di sconto.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'art. 4 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.