Art. 4 
 
       Requisiti di indipendenza del professionista abilitato 
 
  1. Il  professionista  abilitato,  incaricato  del  rilascio  della
certificazione di cui al comma  1-bis  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,  deve  essere  indipendente  dal
soggetto che ha conferito l'incarico e non deve essere in alcun  modo
coinvolto nel suo processo decisionale. 
  2. Il professionista abilitato di cui  al  comma  1  deve  adottare
tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza
non risulti  influenzata  da  alcun  conflitto  di  interessi,  anche
soltanto potenziale, o da  relazioni  d'affari  o  di  altro  genere,
dirette o indirette. 
  3. Il professionista abilitato di cui al comma 1 non puo' accettare
l'incarico di certificatore se: 
    a) riveste cariche sociali  negli  organi  di  amministrazione  e
controllo del soggetto che ha conferito l'incarico, delle societa' da
questo controllate, delle societa' che lo  controllano  o  di  quelle
sottoposte a comune controllo; 
    b) e' coniuge, parente o  affine  entro  il  quarto  grado  degli
amministratori  o  dei  sindaci  del  soggetto  richiedente  o  delle
societa' da questo controllate, delle societa' che lo  controllano  o
di quelle sottoposte a comune controllo; 
    c)  nei  due  anni  precedenti  e'  stato  legato   al   soggetto
incaricante o alle societa' da questo controllate o alle societa' che
lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo  da  rapporti
di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti  di  natura
patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; 
    d) nei due anni precedenti il coniuge, i  parenti  o  gli  affini
entro il quarto grado sono stati legati  al  soggetto  incaricante  o
alle  societa'  da  questo  controllate  o  alle  societa'   che   lo
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da  rapporti  di
lavoro, autonomo o subordinato, ovvero da altri  rapporti  di  natura
patrimoniale o professionale, a  condizione  che  i  citati  rapporti
siano tali da poter compromettere l'indipendenza del professionista; 
    e) sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti
di familiarita'  ovvero  a  forme  di  intimidazione  determinati  da
relazioni finanziarie, personali, d'affari,  di  lavoro  o  di  altro
genere instaurate  con  il  soggetto  incaricante,  o  con  qualsiasi
persona fisica in grado di influenzare l'esito della  certificazione,
la cui sussistenza potrebbe indurre a ritenere che l'indipendenza del
professionista abilitato risulti compromessa; 
    f) sussistono rischi di autoriesame e, in particolare,  nei  casi
in cui il professionista abilitato, ovvero  un  altro  professionista
legato   da   rapporti   di   collaborazione   professionale,   anche
occasionali,  con   la   medesima   societa'   o   associazione   tra
professionisti con cui collabora, a qualunque  titolo,  o  a  cui  e'
associato il professionista abilitato, abbia reso servizi  funzionali
alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione,  misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che  ne
ha richiesto la certificazione  ovvero  abbia  assunto  un  ruolo  di
responsabilita' nell'ambito del sistema integrato stesso. 
  4. Il professionista abilitato di cui al comma 1 non puo'  detenere
strumenti  finanziari  emessi,  garantiti  o  altrimenti  oggetto  di
sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione,  delle
societa' da questo controllate, delle societa' che lo  controllano  o
di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da  qualsiasi
operazione su tali strumenti e non deve avere sui medesimi  strumenti
alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti
di   interessi   detenuti   indirettamente   attraverso   regimi   di
investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti,  quali
fondi pensione o assicurazione sulla vita. 
  5. L'incarico  per  la  certificazione  puo'  essere  conferito  al
professionista da parte della medesima impresa per non  piu'  di  tre
volte consecutive. Nel caso in cui l'incarico sia stato conferito per
tre volte consecutive, il medesimo professionista  abilitato,  ovvero
un  altro  professionista  legato  da  rapporti   di   collaborazione
professionale,  non  occasionali,  con   la   medesima   societa'   o
associazione tra  professionisti,  con  cui  collabora,  a  qualunque
titolo, o a cui e'  associato  il  professionista  abilitato,  potra'
essere nuovamente incaricato decorsi sei  anni  dalla  sottoscrizione
dell'ultima certificazione. 
  6. Nel corso del periodo  di  sei  anni  di  cui  al  comma  5,  il
professionista che  ha  gia'  certificato  il  sistema  integrato  di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali  di
una impresa, ovvero un altro professionista  legato  da  rapporti  di
collaborazione  professionale,  non  occasionali,  con  la   medesima
societa' o associazione  tra  professionisti  con  cui  collabora,  a
qualunque titolo, o a cui  e'  associato  il  professionista  che  ha
rilasciato la certificazione, non puo' collaborare, per le  finalita'
di  cui   all'articolo   6,   comma   10,   con   il   professionista
successivamente incaricato al rilascio della certificazione da  parte
della medesima impresa. 
  7. Il corrispettivo del professionista abilitato  non  puo'  essere
subordinato ad  alcuna  condizione,  ne'  puo'  essere  stabilito  in
funzione   degli   esiti   dell'attivita'   di   certificazione.    I
professionisti non possono sollecitare o accettare regali  o  favori,
di natura pecuniaria o non pecuniaria, dal soggetto che  richiede  la
certificazione, dalle societa' da questo controllate, dalle  societa'
che lo controllano o da quelle sottoposte a comune  controllo,  salvo
il caso di regali o altre utilita' di  modico  valore.  Ai  fini  del
presente comma, si intendono di modico valore i  regali  o  le  altre
utilita' di valore non superiore a centocinquanta euro,  anche  sotto
forma di sconto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti all'art. 4 del decreto  legislativo
          5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.