Art. 5
Preparazione allo svolgimento dell'incarico di certificazione
1. Il professionista, prima di accettare un incarico di
certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, deve valutare e
documentare, anche attraverso dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atto di notorieta':
a) l'iscrizione nell'elenco tenuto dai Consigli nazionali degli
ordini professionali di cui all'articolo 1, comma 1;
b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel
caso, l'eventuale adozione di idonee misure per mitigarli;
c) l'affidabilita' organizzativa e tecnica, anche in termini di
disponibilita' di tempo e risorse necessari per svolgere in modo
adeguato l'incarico di certificazione, oltre che in termini di
competenze professionali, anche sulla base di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 10.
2. I requisiti di onorabilita' e indipendenza di cui all'articolo
2, comma 1, e all'articolo 4 devono sussistere durante l'intero
periodo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico da parte del
professionista e il rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il
venir meno dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico
da parte del professionista.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'art. 4 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.