Art. 5 
 
    Preparazione allo svolgimento dell'incarico di certificazione 
 
  1.  Il  professionista,  prima  di   accettare   un   incarico   di
certificazione del sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione,
gestione  e  controllo  del  rischio   fiscale,   deve   valutare   e
documentare,   anche   attraverso   dichiarazioni   sostitutive    di
certificazioni o di atto di notorieta': 
    a) l'iscrizione nell'elenco tenuto dai Consigli  nazionali  degli
ordini professionali di cui all'articolo 1, comma 1; 
    b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e,  nel
caso, l'eventuale adozione di idonee misure per mitigarli; 
    c) l'affidabilita' organizzativa e tecnica, anche in  termini  di
disponibilita' di tempo e risorse  necessari  per  svolgere  in  modo
adeguato l'incarico  di  certificazione,  oltre  che  in  termini  di
competenze  professionali,  anche  sulla  base  di  quanto   previsto
dall'articolo 6, comma 10. 
  2. I requisiti di onorabilita' e indipendenza di  cui  all'articolo
2, comma 1, e  all'articolo  4  devono  sussistere  durante  l'intero
periodo intercorrente tra l'assunzione  dell'incarico  da  parte  del
professionista e il rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  128.  Il
venir meno dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico
da parte del professionista. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti all'art. 4 del decreto  legislativo
          5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.