Art. 6 
 
         Compiti e adempimenti del professionista abilitato 
 
  1. Il professionista  abilitato  e'  tenuto  ad  attestare  che  il
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
dei rischi fiscali del soggetto che ha  richiesto  la  certificazione
risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, ed e' impostato in modo coerente  con  le  linee  guida  di  cui
all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo  decreto,  fornendo  una
ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e  affidabile
della variabile fiscale da parte dell'impresa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il professionista abilitato: 
    a)  con  riferimento  ai  processi  di  controllo  relativi  alla
generalita' dei rischi fiscali, valuta che  l'insieme  delle  regole,
delle  procedure  e  delle   strutture   organizzative   e   relative
responsabilita'  operative  volte  ad  assicurare   l'efficiente   ed
efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione,  gestione
e controllo del rischio fiscale, rispetti  i  requisiti  previsti  al
comma 1; 
    b) con riferimento ai processi  di  controllo  volti  a  mitigare
singoli  rischi,  valuta  che  i  controlli  approntati  dall'impresa
forniscano una adeguata garanzia  di  efficace  gestione  dei  rischi
contenuti nella mappa dei rischi fiscali di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 
  3. Con riferimento a ciascuna delle valutazioni di cui al comma  2,
lettere a) e b), sono previste tre fasi di approfondimento: 
    a)  definizione  del  perimetro:  il   professionista   abilitato
identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici,  per
la prevenzione dei rischi fiscali; 
    b) valutazione dell'impostazione del sistema:  il  professionista
abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati
risponda  ai  requisiti  previsti  al  comma  1,   anche   attraverso
interviste  agli  attori  coinvolti  ed  esami  documentali  volti  a
ripercorrere il flusso di processo seguito dalla  funzione  aziendale
responsabile del controllo; 
    c)  valutazione  di  efficacia  del  sistema:  il  professionista
abilitato valuta  l'efficacia  operativa  del  sistema  integrato  di
controllo  del  rischio  fiscale   attraverso   procedure   di   test
finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano  operato
in maniera  continuativa  e  siano  stati  effettivamente  svolti  in
maniera corretta. 
  4. Le fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono svolte ai  fini
del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. 
  5. La fase di cui al comma 3, lettera c), e'  svolta,  con  cadenza
almeno triennale, ai fini dell'aggiornamento della certificazione  di
cui all'articolo 7, comma 6. 
  6. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1-quater, del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in presenza di una  pluralita'  di
soggetti   appartenenti   al   medesimo   gruppo   di   imprese,   il
professionista abilitato certifica  che  il  gruppo  ha  adottato  un
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
del rischio fiscale conforme ai requisiti indicati al comma 1. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 6, il professionista  abilitato
rilascia la certificazione: 
    a) sia nei  confronti  dell'impresa  che  esercita  attivita'  di
direzione e  coordinamento  sul  sistema  di  controllo  del  rischio
fiscale; 
    b) sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e
coordinamento  che  intendano  aderire  al  regime   di   adempimento
collaborativo. 
  8. Nell'ambito della certificazione  del  sistema  integrato  della
societa' che esercita attivita'  di  direzione  e  coordinamento  sul
sistema di controllo del rischio fiscale, di cui al comma 7,  lettera
a), il professionista abilitato  attesta,  oltre  a  quanto  indicato
all'articolo  7,  comma  1,  che  i  principi,  le  metodologie,   le
caratteristiche  e  le  logiche  di  funzionamento,  i  ruoli  e   le
responsabilita', inerenti all'istituzione, al mantenimento nel  tempo
e al funzionamento del sistema integrato di rilevazione,  gestione  e
controllo dei rischi fiscali, sono rivolti anche  alle  societa'  del
gruppo soggette a direzione e coordinamento. 
  9.  Nell'ambito  della  certificazione  del  sistema  integrato  di
ciascuna delle societa' soggette a direzione e coordinamento, di  cui
al  comma  7,  lettera  b),  il  professionista  abilitato   effettua
esclusivamente le valutazioni di cui al  comma  2,  lettera  b),  sui
singoli rischi selezionati in fase di definizione del  perimetro.  Il
certificatore non effettua la valutazione di cui al comma 2,  lettera
a), ma attesta, in sua  sostituzione,  che  l'insieme  delle  regole,
delle procedure e delle strutture organizzative  volte  a  consentire
l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio  dei
rischi fiscali, adottate dalla societa'  che  esercita  attivita'  di
direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa'  soggetta
a  direzione  e  coordinamento  e  che  e'  stata  predisposta,   per
quest'ultima, una specifica mappa dei rischi fiscali. 
  10. Ai fini della certificazione, il professionista abilitato  puo'
avvalersi  delle  competenze  e  capacita'  professionali  di   altri
professionisti  in  possesso  dei   requisiti   di   onorabilita'   e
indipendenza previsti dall'articolo 2, comma  1  e  dall'articolo  4,
iscritti all'albo degli avvocati  o  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili e, per le materie di competenza, di consulenti  del
lavoro,  fermo  restando  che  la   certificazione   e'   redatta   e
sottoscritta dal professionista  abilitato,  incaricato  al  rilascio
della certificazione. 
  11. I professionisti che ai sensi del comma 10 collaborano  con  il
professionista abilitato per la certificazione del sistema  integrato
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi  fiscali
di una impresa, sono soggetti alle disposizioni di  cui  all'articolo
4, comma 5, e, nel corso del periodo di sei anni di cui  al  predetto
comma 5, non possono accettare l'incarico per  la  certificazione  da
parte della medesima impresa. 
  12. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
di cui all'articolo 4, comma  1-quater,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 128, e' indicata la metodologia  di  valutazione  del
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
del rischio fiscale da utilizzare ai fini della certificazione di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, nonche'  per  il  periodico  adeguamento
della stessa. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti agli articoli 4  e  7  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note  alle
          premesse.