Art. 6
Compiti e adempimenti del professionista abilitato
1. Il professionista abilitato e' tenuto ad attestare che il
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione
risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, ed e' impostato in modo coerente con le linee guida di cui
all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo decreto, fornendo una
ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile
della variabile fiscale da parte dell'impresa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il professionista abilitato:
a) con riferimento ai processi di controllo relativi alla
generalita' dei rischi fiscali, valuta che l'insieme delle regole,
delle procedure e delle strutture organizzative e relative
responsabilita' operative volte ad assicurare l'efficiente ed
efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione
e controllo del rischio fiscale, rispetti i requisiti previsti al
comma 1;
b) con riferimento ai processi di controllo volti a mitigare
singoli rischi, valuta che i controlli approntati dall'impresa
forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi
contenuti nella mappa dei rischi fiscali di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
3. Con riferimento a ciascuna delle valutazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), sono previste tre fasi di approfondimento:
a) definizione del perimetro: il professionista abilitato
identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici, per
la prevenzione dei rischi fiscali;
b) valutazione dell'impostazione del sistema: il professionista
abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati
risponda ai requisiti previsti al comma 1, anche attraverso
interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a
ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale
responsabile del controllo;
c) valutazione di efficacia del sistema: il professionista
abilitato valuta l'efficacia operativa del sistema integrato di
controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test
finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato
in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in
maniera corretta.
4. Le fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono svolte ai fini
del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
5. La fase di cui al comma 3, lettera c), e' svolta, con cadenza
almeno triennale, ai fini dell'aggiornamento della certificazione di
cui all'articolo 7, comma 6.
6. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1-quater, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in presenza di una pluralita' di
soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, il
professionista abilitato certifica che il gruppo ha adottato un
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale conforme ai requisiti indicati al comma 1.
7. Per le finalita' di cui al comma 6, il professionista abilitato
rilascia la certificazione:
a) sia nei confronti dell'impresa che esercita attivita' di
direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio
fiscale;
b) sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e
coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento
collaborativo.
8. Nell'ambito della certificazione del sistema integrato della
societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento sul
sistema di controllo del rischio fiscale, di cui al comma 7, lettera
a), il professionista abilitato attesta, oltre a quanto indicato
all'articolo 7, comma 1, che i principi, le metodologie, le
caratteristiche e le logiche di funzionamento, i ruoli e le
responsabilita', inerenti all'istituzione, al mantenimento nel tempo
e al funzionamento del sistema integrato di rilevazione, gestione e
controllo dei rischi fiscali, sono rivolti anche alle societa' del
gruppo soggette a direzione e coordinamento.
9. Nell'ambito della certificazione del sistema integrato di
ciascuna delle societa' soggette a direzione e coordinamento, di cui
al comma 7, lettera b), il professionista abilitato effettua
esclusivamente le valutazioni di cui al comma 2, lettera b), sui
singoli rischi selezionati in fase di definizione del perimetro. Il
certificatore non effettua la valutazione di cui al comma 2, lettera
a), ma attesta, in sua sostituzione, che l'insieme delle regole,
delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire
l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei
rischi fiscali, adottate dalla societa' che esercita attivita' di
direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa' soggetta
a direzione e coordinamento e che e' stata predisposta, per
quest'ultima, una specifica mappa dei rischi fiscali.
10. Ai fini della certificazione, il professionista abilitato puo'
avvalersi delle competenze e capacita' professionali di altri
professionisti in possesso dei requisiti di onorabilita' e
indipendenza previsti dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 4,
iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed
esperti contabili e, per le materie di competenza, di consulenti del
lavoro, fermo restando che la certificazione e' redatta e
sottoscritta dal professionista abilitato, incaricato al rilascio
della certificazione.
11. I professionisti che ai sensi del comma 10 collaborano con il
professionista abilitato per la certificazione del sistema integrato
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali
di una impresa, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo
4, comma 5, e, nel corso del periodo di sei anni di cui al predetto
comma 5, non possono accettare l'incarico per la certificazione da
parte della medesima impresa.
12. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128, e' indicata la metodologia di valutazione del
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale da utilizzare ai fini della certificazione di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, nonche' per il periodico adeguamento
della stessa.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti agli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle
premesse.