Art. 7 
 
                   Contenuto della certificazione 
 
  1. La certificazione, rilasciata ai sensi  dell'articolo  4,  comma
1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, deve contenere: 
    a) la dichiarazione, resa  dal  professionista  certificatore  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e di indipendenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,  e
all'articolo 4; 
    b) l'attestazione del possesso dei requisiti di  professionalita'
di cui all'articolo 2, comma 2, rilasciata dall'ordine  professionale
di appartenenza del professionista certificatore; 
    c) la dichiarazione, resa  dal  professionista  certificatore  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di aver eseguito i compiti e  gli  adempimenti
previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere  a)  e  b),  nel  rispetto
della metodologia indicata nelle linee guida di cui  all'articolo  4,
comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,  con
allegazione delle relazioni illustrative delle attivita' svolte; 
    d) la dichiarazione, resa  dal  professionista  certificatore  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,  che  il  sistema  integrato  di  rilevazione,
misurazione, gestione e controllo  dei  rischi  fiscali  risponde  ai
requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed  e'
impostato in modo coerente con le linee guida di cui all'articolo  4,
comma 1-quater, del medesimo decreto; 
    e) la descrizione di eventuali carenze non significative ai  fini
dell'affidabilita' del sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali riscontrate nel  corso  della
procedura  di  certificazione,  nonche'  l'indicazione  delle  azioni
correttive da attuare; 
    f) la sottoscrizione del professionista certificatore. 
  2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 6,  comma  9,  fermo  restando
quanto  previsto  al  comma  1,  lettere  a),  b),  e)   e   f),   la
certificazione contiene anche  la  dichiarazione,  sotto  la  propria
responsabilita', da parte del professionista certificatore,  di  aver
eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dall'articolo 6,  comma
2, lettera b), nonche' l'attestazione  che  l'insieme  delle  regole,
delle procedure e delle strutture organizzative  volte  a  consentire
l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio  dei
rischi fiscali, adottato dalla societa'  che  esercita  attivita'  di
direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa'  soggetta
a direzione e  coordinamento  nei  confronti  della  quale  e'  stata
predisposta una specifica mappa dei rischi fiscali. 
  3. I soggetti che presentano istanza di  ammissione  al  regime  ai
sensi dell'articolo 7, comma  1-quater,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma  6-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
tenuti a richiedere la sola certificazione di cui al comma 2, qualora
il sistema integrato dell'impresa del gruppo che  esercita  attivita'
di direzione e coordinamento sul sistema  di  controllo  del  rischio
fiscale e' stato  gia'  certificato  e  validato  dall'Agenzia  delle
entrate in sede di ammissione al regime di adempimento  collaborativo
della medesima impresa. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nei  casi  in
cui l'istanza di ammissione ai sensi dell'articolo 7, comma 1-quater,
del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  128,  e  dell'articolo
70-duodecies,  comma  6-bis,  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata da una  impresa
appartenente al medesimo gruppo di un soggetto esonerato dal rilascio
della certificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221. 
  5. La certificazione e' rilasciata al  soggetto  che  ha  conferito
l'incarico e conservata per tre anni in originale dal  professionista
e dal soggetto stesso. 
  6. La certificazione ha  durata  triennale  e  va  aggiornata  alla
scadenza del triennio. Si applicano, a tali fini, le disposizioni  di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), e comma 5. 
  7. Ove nel periodo di validita' della certificazione si verifichino
modifiche   organizzative   tali   da   richiedere   il   complessivo
aggiornamento del  sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali,  deve  essere  prodotta  una
nuova certificazione. 
  8. In caso di certificazione accertata dall'Agenzia  delle  entrate
come infedele, la condotta del professionista incaricato  e'  oggetto
di comunicazione ai Consigli nazionali di rispettiva  competenza  per
l'avvio del procedimento di cui all'articolo 3, commi 3 e 4. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti agli articoli 4  e  7  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti agli articoli 46 e 47  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  70-duodecies  del
          decreto del Presidente  della  Repubblica  del  26  ottobre
          1972,  n.   633,   recante:   "Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto",   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972, S.O. n. 1: 
                «Art.  70-duodecies  (Disposizioni  speciali   e   di
          attuazione). - 1. Le modalita'  e  i  termini  speciali  di
          emissione,  numerazione  e  registrazione   delle   fatture
          nonche' di esecuzione delle liquidazioni e  dei  versamenti
          periodici stabiliti dai  decreti  ministeriali  emanati  ai
          sensi  degli  articoli  22,  secondo  comma,  73  e  74  si
          applicano alle  operazioni  soggette  a  tali  disposizioni
          effettuate dal gruppo IVA. 
                2. Se al gruppo IVA partecipano una  o  piu'  banche,
          alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano  le
          disposizioni del regolamento di cui aldecreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75. 
                3. Se al gruppo IVA partecipano una o  piu'  societa'
          assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si
          applicano le disposizioni di  cui  aldecreto  del  Ministro
          delle finanze 30 maggio  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989. 
                4. Le disposizioni di cui all'articolo  8,  comma  1,
          secondo,  quarto  e  quinto  periodo,  deldecreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei
          casi in cui una societa' di gestione di fondi  partecipi  a
          un gruppo IVA. 
                5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate sono approvati  il  modello  per  la  presentazione
          delle dichiarazioni di cui al presente  titolo  nonche'  le
          modalita' e le  specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
          telematica delle stesse. 
                6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  stabilite  le  disposizioni  necessarie  per
          l'attuazione del presente titolo. 
                6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo
          III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte
          di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato  l'opzione
          di  cui  all'articolo  70-quater,  il  predetto  regime  si
          estende obbligatoriamente a tutte le societa'  partecipanti
          al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche  nel  caso
          in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata  da  un
          soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle  more  del
          perfezionamento del procedimento di adesione al  regime  da
          parte di tutti i partecipanti al gruppo  IVA,  l'esclusione
          del regime di cui all'articolo  7,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata  per
          cause connesse all'estensione di cui al presente comma.». 
              - Per i riferimenti all'art. 1 del decreto  legislativo
          30 dicembre 2023, n. 221 si veda nelle note alle premesse.