Art. 7
Contenuto della certificazione
1. La certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, deve contenere:
a) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di
onorabilita' e di indipendenza di cui all'articolo 2, comma 1, e
all'articolo 4;
b) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalita'
di cui all'articolo 2, comma 2, rilasciata dall'ordine professionale
di appartenenza del professionista certificatore;
c) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di aver eseguito i compiti e gli adempimenti
previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nel rispetto
della metodologia indicata nelle linee guida di cui all'articolo 4,
comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, con
allegazione delle relazioni illustrative delle attivita' svolte;
d) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che il sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai
requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed e'
impostato in modo coerente con le linee guida di cui all'articolo 4,
comma 1-quater, del medesimo decreto;
e) la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini
dell'affidabilita' del sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali riscontrate nel corso della
procedura di certificazione, nonche' l'indicazione delle azioni
correttive da attuare;
f) la sottoscrizione del professionista certificatore.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9, fermo restando
quanto previsto al comma 1, lettere a), b), e) e f), la
certificazione contiene anche la dichiarazione, sotto la propria
responsabilita', da parte del professionista certificatore, di aver
eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma
2, lettera b), nonche' l'attestazione che l'insieme delle regole,
delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire
l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei
rischi fiscali, adottato dalla societa' che esercita attivita' di
direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa' soggetta
a direzione e coordinamento nei confronti della quale e' stata
predisposta una specifica mappa dei rischi fiscali.
3. I soggetti che presentano istanza di ammissione al regime ai
sensi dell'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
tenuti a richiedere la sola certificazione di cui al comma 2, qualora
il sistema integrato dell'impresa del gruppo che esercita attivita'
di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio
fiscale e' stato gia' certificato e validato dall'Agenzia delle
entrate in sede di ammissione al regime di adempimento collaborativo
della medesima impresa.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nei casi in
cui l'istanza di ammissione ai sensi dell'articolo 7, comma 1-quater,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo
70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata da una impresa
appartenente al medesimo gruppo di un soggetto esonerato dal rilascio
della certificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.
5. La certificazione e' rilasciata al soggetto che ha conferito
l'incarico e conservata per tre anni in originale dal professionista
e dal soggetto stesso.
6. La certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla
scadenza del triennio. Si applicano, a tali fini, le disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), e comma 5.
7. Ove nel periodo di validita' della certificazione si verifichino
modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo
aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una
nuova certificazione.
8. In caso di certificazione accertata dall'Agenzia delle entrate
come infedele, la condotta del professionista incaricato e' oggetto
di comunicazione ai Consigli nazionali di rispettiva competenza per
l'avvio del procedimento di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti agli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 70-duodecies del
decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972, S.O. n. 1:
«Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di
attuazione). - 1. Le modalita' e i termini speciali di
emissione, numerazione e registrazione delle fatture
nonche' di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti
periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai
sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si
applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni
effettuate dal gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche,
alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le
disposizioni del regolamento di cui aldecreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa'
assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si
applicano le disposizioni di cui aldecreto del Ministro
delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1,
secondo, quarto e quinto periodo, deldecreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei
casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi a
un gruppo IVA.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvati il modello per la presentazione
delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le
modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica delle stesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente titolo.
6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo
III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte
di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione
di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si
estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti
al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso
in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un
soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del
perfezionamento del procedimento di adesione al regime da
parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione
del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata per
cause connesse all'estensione di cui al presente comma.».
- Per i riferimenti all'art. 1 del decreto legislativo
30 dicembre 2023, n. 221 si veda nelle note alle premesse.