IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e  in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato,  e  in
particolare  l'art.  2,  comma  276,  che,  al  fine  di   conseguire
l'adeguamento strutturale e antisismico  degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano, facendo solo  salvi  i  contributi  erariali  in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti  obbligazionari
accesi, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 
  Visto in particolare il comma  4-sexies  dell'art.  11  del  citato
decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalita'  di
cui ai commi da  4-bis  a  4-quinquies,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico  per
l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono  tutte  le  risorse
iscritte nel bilancio dello Stato  comunque  destinate  a  finanziare
interventi di edilizia scolastica»; 
  Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del  citato  art.  11
del  decreto-legge  n.  179  del  2012,   che   prevedono   che   per
l'inserimento in  tali  piani,  gli  enti  locali  proprietari  degli
immobili  adibiti  all'uso  scolastico  presentano,  secondo   quanto
indicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda  alle  regioni
territorialmente  competenti;  che  ciascuna  regione   e   provincia
autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
decreto di cui al comma 4-bis e  tenuto  conto  della  programmazione
dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero  il  proprio
piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata
trasmissione dei piani regionali nei  termini  indicati  nel  decreto
medesimo comporta la  decadenza  dai  finanziamenti  assegnabili  nel
triennio  di  riferimento;  che  il  Ministero,  verificati  i  piani
trasmessi dalle regioni e dalle  province  autonome,  in  assenza  di
osservazioni da formulare, li approva e ne da' loro comunicazione  ai
fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni,  nei
rispettivi bollettini ufficiali; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, nel quale si  e'  stabilito  di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo  per  interventi  straordinari  di  cui  all'art.  32-bis   del
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma   3-quater   del   citato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che  prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  gia'  confluite  nel  Fondo  unico  per
l'edilizia  scolastica  di  cui  all'art.  11,  comma  4-sexies   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  sono  ripartite  secondo  i
criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto l'accordo, sottoscritto in sede di Conferenza unificata il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale  in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con
riferimento ad alcuni piani regionali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile  17  gennaio   2018   recante
«Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni» e la relativa
circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si  stabilisce  che  il
Ministero  dell'istruzione  assume  la  denominazione  di   Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre  2023,  n.   208,   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»; 
  Considerato che l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, prevede uno stanziamento di  risorse  a  regime  di  euro  20
milioni annui; 
  Considerato quanto previsto dal citato art. 4, comma  3-quater  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86; 
  Dato  atto  che  tali  risorse  sono  confluite  nel  Fondo   unico
dell'edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 - piano
gestionale  1  -   del   bilancio   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Ritenuto opportuno, sulla base degli importi di  progetto  e  della
tipologia di interventi ammissibili, procedere a ripartire  la  somma
relativa alle  annualita'  2023-2024-2025  pari  a  complessivi  euro
61.000.000,00,  utilizzando  i  medesimi  criteri  di  riparto  della
programmazione unica nazionale in  materia  di  edilizia  scolastica,
come definiti nella richiamata Conferenza unificata del  6  settembre
2018; 
  Considerato che con note prot. n. 4590 del 19 settembre 2024  e  n.
4610 del 20  settembre  2024  e'  stato  richiesto  alle  regioni  di
trasmettere un  elenco  contenente  gli  interventi  da  ammettere  a
finanziamento, individuati  nell'ambito  della  programmazione  unica
nazionale in materia di edilizia  scolastica  2018-2020  o  di  altra
programmazione regionale, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) edifici ricadenti prioritariamente nella zona a  piu'  elevato
rischio sismico presente nella propria regione e  che  presentino  un
indice di rischio inferiore a 0.6; 
    b) interventi esclusivamente di adeguamento sismico  o  di  nuova
costruzione nel caso in cui l'adeguamento non sia  possibile,  previa
presentazione di relazione tecnica che evidenzi tale necessita'; 
    c)   livello   di   progettazione   progetto   di    fattibilita'
tecnico/economica o progetto esecutivo; 
  Considerato che nelle citate note sono stati, altresi', indicati, i
costi  massimi  ammissibili  per  ciascuna  tipologia  di  intervento
relativi alla costruzione  degli  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso
scolastico nonche' degli spazi per  l'educazione  fisica  e  sportiva
(palestre); 
  Considerato che con nota prot. n. 5299  del  7  ottobre  2024  sono
state comunicate alle regioni le risorse disponibili  e  il  relativo
riparto regionale; 
  Considerato che il citato riparto e' stato  effettuato  sulla  base
dei medesimi  criteri  utilizzati  per  la  programmazione  triennale
nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, cosi' come definiti nell'accordo in Conferenza unificata  del  6
settembre 2018; 
  Dato atto che, fatta eccezione per le Regioni Basilicata,  Calabria
e Valle d'Aosta, tutte le  regioni  hanno  trasmesso  l'elenco  degli
interventi finanziabili; 
  Dato atto che, per le Regioni Liguria e Molise, la quota  spettante
dal riparto delle risorse  non  consente,  in  assenza  di  quote  di
cofinanziamento,  il  finanziamento  di  nessuno   degli   interventi
inseriti nell'elenco rispettivamente trasmesso dalle stesse; 
  Dato atto che, ove e' risultato necessario, l'ufficio competente ha
chiesto alle regioni interessate di  fornire  chiarimenti  in  ordine
agli interventi indicati nell'elenco trasmesso; 
  Dato atto che i chiarimenti forniti dalle regioni hanno condotto in
alcuni casi a una modifica degli  elenchi  originariamente  trasmessi
dalle stesse; 
  Considerato che secondo  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera d), dell'accordo stipulato in sede  di  Conferenza  unificata
del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella
presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica  o  modifica
degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, al fine di velocizzare le procedure, da'  seguito  ai  piani
regolarmente e  tempestivamente  pervenuti,  rinviando  a  successivi
provvedimenti i piani pervenuti in ritardo; 
  Considerato   che   con   successiva   comunicazione   dell'ufficio
competente sara' fissato un nuovo termine per consentire, nei  limiti
dell'importo assegnato  e  dell'eventuale  quota  di  cofinanziamento
prevista, la trasmissione di un elenco degli interventi alle  regioni
che non abbiano proceduto alla relativa presentazione o per le  quali
il  riparto  delle  risorse  di  cui  al  presente  decreto  non   e'
sufficiente per il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti
nell'elenco trasmesso; 
  Ritenuto quindi,  sulla  base  dei  piani  regolarmente  pervenuti,
necessario autorizzare gli enti locali  di  cui  all'allegato  A  del
presente decreto, definendo altresi' tempi di aggiudicazione, nonche'
modalita' di rendicontazione degli interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Riparto regionale delle risorse 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva  di  euro  61.000.000,00  (sessantuno  milioni/00),
relativa alle annualita' 2023, 2024 e 2025, destinata  all'attuazione
di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli  edifici
del sistema scolastico, nonche' alla costruzione  di  nuovi  immobili
sostitutivi  degli  edifici  esistenti,  laddove   indispensabili   a
sostituire quelli a rischio sismico, e'  ripartita  tra  le  regioni,
sulla base dei medesimi  criteri  utilizzati  per  la  programmazione
triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013,  n.  128,  cosi'  come  definiti  nell'accordo  in   Conferenza
unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato: 
 
 
     ===========================================================
     |           Regione           |        Annualita'         |
     +=============================+===========================+
     |Abruzzo                      |          euro 2.026.862,94|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Basilicata                   |          euro 1.163.706,22|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Calabria                     |          euro 3.320.469,20|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Campania                     |          euro 6.155.368,93|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Emilia-Romagna               |          euro 3.829.175,63|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Friuli-Venezia Giulia        |          euro 1.511.431,70|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Lazio                        |          euro 5.029.764,29|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Liguria                      |          euro 1.358.500,47|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Lombardia                    |          euro 8.004.306,43|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Marche                       |          euro 1.907.922,70|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Molise                       |            euro 665.569,57|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Piemonte                     |          euro 4.120.102,66|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Puglia                       |          euro 4.055.524,77|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Sardegna                     |          euro 2.097.462,36|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Sicilia                      |          euro 5.634.828,54|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Toscana                      |          euro 3.720.194,78|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Umbria                       |          euro 1.354.603,35|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Valle d'Aosta                |            euro 327.075,17|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Veneto                       |          euro 4.717.130,29|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Totale ...                   |         euro 61.000.000,00|
     +-----------------------------+---------------------------+
 
 
  2. L'utilizzo delle risorse  di  cui  al  comma  1  e'  subordinato
all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196.