IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in
particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano, facendo solo salvi i contributi erariali in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari
accesi, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto in particolare il comma 4-sexies dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalita' di
cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per
l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare
interventi di edilizia scolastica»;
Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11
del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per
l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli
immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto
indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni
territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia
autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione
dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio
piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata
trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto
medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel
triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di
osservazioni da formulare, li approva e ne da' loro comunicazione ai
fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei
rispettivi bollettini ufficiali;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma
160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del
decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto in particolare l'art. 4, comma 3-quater del citato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere
dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-sexies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i
criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto l'accordo, sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti
locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile 17 gennaio 2018 recante
«Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni» e la relativa
circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si stabilisce che il
Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero
dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, recante il «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;
Considerato che l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, prevede uno stanziamento di risorse a regime di euro 20
milioni annui;
Considerato quanto previsto dal citato art. 4, comma 3-quater del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86;
Dato atto che tali risorse sono confluite nel Fondo unico
dell'edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 - piano
gestionale 1 - del bilancio di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito;
Ritenuto opportuno, sulla base degli importi di progetto e della
tipologia di interventi ammissibili, procedere a ripartire la somma
relativa alle annualita' 2023-2024-2025 pari a complessivi euro
61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto della
programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica,
come definiti nella richiamata Conferenza unificata del 6 settembre
2018;
Considerato che con note prot. n. 4590 del 19 settembre 2024 e n.
4610 del 20 settembre 2024 e' stato richiesto alle regioni di
trasmettere un elenco contenente gli interventi da ammettere a
finanziamento, individuati nell'ambito della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 o di altra
programmazione regionale, sulla base dei seguenti criteri:
a) edifici ricadenti prioritariamente nella zona a piu' elevato
rischio sismico presente nella propria regione e che presentino un
indice di rischio inferiore a 0.6;
b) interventi esclusivamente di adeguamento sismico o di nuova
costruzione nel caso in cui l'adeguamento non sia possibile, previa
presentazione di relazione tecnica che evidenzi tale necessita';
c) livello di progettazione progetto di fattibilita'
tecnico/economica o progetto esecutivo;
Considerato che nelle citate note sono stati, altresi', indicati, i
costi massimi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento
relativi alla costruzione degli edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico nonche' degli spazi per l'educazione fisica e sportiva
(palestre);
Considerato che con nota prot. n. 5299 del 7 ottobre 2024 sono
state comunicate alle regioni le risorse disponibili e il relativo
riparto regionale;
Considerato che il citato riparto e' stato effettuato sulla base
dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale
nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, cosi' come definiti nell'accordo in Conferenza unificata del 6
settembre 2018;
Dato atto che, fatta eccezione per le Regioni Basilicata, Calabria
e Valle d'Aosta, tutte le regioni hanno trasmesso l'elenco degli
interventi finanziabili;
Dato atto che, per le Regioni Liguria e Molise, la quota spettante
dal riparto delle risorse non consente, in assenza di quote di
cofinanziamento, il finanziamento di nessuno degli interventi
inseriti nell'elenco rispettivamente trasmesso dalle stesse;
Dato atto che, ove e' risultato necessario, l'ufficio competente ha
chiesto alle regioni interessate di fornire chiarimenti in ordine
agli interventi indicati nell'elenco trasmesso;
Dato atto che i chiarimenti forniti dalle regioni hanno condotto in
alcuni casi a una modifica degli elenchi originariamente trasmessi
dalle stesse;
Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1,
lettera d), dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata
del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella
presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica
degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, al fine di velocizzare le procedure, da' seguito ai piani
regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi
provvedimenti i piani pervenuti in ritardo;
Considerato che con successiva comunicazione dell'ufficio
competente sara' fissato un nuovo termine per consentire, nei limiti
dell'importo assegnato e dell'eventuale quota di cofinanziamento
prevista, la trasmissione di un elenco degli interventi alle regioni
che non abbiano proceduto alla relativa presentazione o per le quali
il riparto delle risorse di cui al presente decreto non e'
sufficiente per il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti
nell'elenco trasmesso;
Ritenuto quindi, sulla base dei piani regolarmente pervenuti,
necessario autorizzare gli enti locali di cui all'allegato A del
presente decreto, definendo altresi' tempi di aggiudicazione, nonche'
modalita' di rendicontazione degli interventi;
Decreta:
Art. 1
Riparto regionale delle risorse
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro 61.000.000,00 (sessantuno milioni/00),
relativa alle annualita' 2023, 2024 e 2025, destinata all'attuazione
di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici
del sistema scolastico, nonche' alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a
sostituire quelli a rischio sismico, e' ripartita tra le regioni,
sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione
triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, cosi' come definiti nell'accordo in Conferenza
unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato:
===========================================================
| Regione | Annualita' |
+=============================+===========================+
|Abruzzo | euro 2.026.862,94|
+-----------------------------+---------------------------+
|Basilicata | euro 1.163.706,22|
+-----------------------------+---------------------------+
|Calabria | euro 3.320.469,20|
+-----------------------------+---------------------------+
|Campania | euro 6.155.368,93|
+-----------------------------+---------------------------+
|Emilia-Romagna | euro 3.829.175,63|
+-----------------------------+---------------------------+
|Friuli-Venezia Giulia | euro 1.511.431,70|
+-----------------------------+---------------------------+
|Lazio | euro 5.029.764,29|
+-----------------------------+---------------------------+
|Liguria | euro 1.358.500,47|
+-----------------------------+---------------------------+
|Lombardia | euro 8.004.306,43|
+-----------------------------+---------------------------+
|Marche | euro 1.907.922,70|
+-----------------------------+---------------------------+
|Molise | euro 665.569,57|
+-----------------------------+---------------------------+
|Piemonte | euro 4.120.102,66|
+-----------------------------+---------------------------+
|Puglia | euro 4.055.524,77|
+-----------------------------+---------------------------+
|Sardegna | euro 2.097.462,36|
+-----------------------------+---------------------------+
|Sicilia | euro 5.634.828,54|
+-----------------------------+---------------------------+
|Toscana | euro 3.720.194,78|
+-----------------------------+---------------------------+
|Umbria | euro 1.354.603,35|
+-----------------------------+---------------------------+
|Valle d'Aosta | euro 327.075,17|
+-----------------------------+---------------------------+
|Veneto | euro 4.717.130,29|
+-----------------------------+---------------------------+
|Totale ... | euro 61.000.000,00|
+-----------------------------+---------------------------+
2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' subordinato
all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.