Art. 4
Modalita' di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione
generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle
istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in
favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:
a) anticipo del 40% del finanziamento, a richiesta dell'ente
locale beneficiario, che dovra' pervenire entro trenta giorni dalla
registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo
secondo le modalita' che saranno comunicate dalla predetta Direzione
generale;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60% e 90%, al netto
del ribasso di gara, debitamente certificati dal responsabile unico
del progetto e previa rendicontazione di eventuali somme gia'
ricevute;
c) il residuo 10% e' liquidato a seguito della presentazione del
collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di
conformita' nonche' della relativa determina di approvazione della
contabilita' finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.
2. Le economie di gara sono nella disponibilita' dell'ente locale
nel limite del 50% per far fronte ad eventuali maggiori oneri nonche'
per le ipotesi di cui all'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. La restante quota del 50% e' destinata ad ulteriori
interventi aventi le medesime finalita', ai sensi dell'art. 2, comma
2 del presente decreto.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione e del merito che
costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma1.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
6. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei
criteri di rendicontazione comunicati agli enti interessati mediante
la predisposizione di apposite linee guida vincolanti.