Art. 4 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione
generale per l'edilizia scolastica, le risorse  e  il  supporto  alle
istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in
favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: 
    a) anticipo del 40%  del  finanziamento,  a  richiesta  dell'ente
locale beneficiario, che dovra' pervenire entro trenta  giorni  dalla
registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo
secondo le modalita' che saranno comunicate dalla predetta  Direzione
generale; 
    b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60% e 90%, al  netto
del ribasso di gara, debitamente certificati dal  responsabile  unico
del  progetto  e  previa  rendicontazione  di  eventuali  somme  gia'
ricevute; 
    c) il residuo 10% e' liquidato a seguito della presentazione  del
collaudo/del certificato di  regolare  esecuzione/della  verifica  di
conformita' nonche' della relativa determina  di  approvazione  della
contabilita' finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023. 
  2. Le economie di gara sono nella disponibilita'  dell'ente  locale
nel limite del 50% per far fronte ad eventuali maggiori oneri nonche'
per le ipotesi di cui all'art. 120 del decreto legislativo  31  marzo
2023, n. 36. La restante quota del  50%  e'  destinata  ad  ulteriori
interventi aventi le medesime finalita', ai sensi dell'art. 2,  comma
2 del presente decreto. 
  3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare  il  sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione e del merito  che
costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma1. 
  5. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del
decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,   attraverso
l'implementazione della Banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art.  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  6. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei
criteri di rendicontazione comunicati agli enti interessati  mediante
la predisposizione di apposite linee guida vincolanti.