Art. 5 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate: 
    a) nel caso di mancato rispetto dei termini di  cui  all'art.  3,
commi 1 e 2, del presente decreto; 
    b) nel caso di violazione delle disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 23, oggetto di  contestazione  in  sede
giurisdizionale  che  non  siano  state  comunicate,  a  mezzo  posta
elettronica certificata, al Ministero dell'istruzione e  del  merito,
Direzione  generale  per  l'edilizia  scolastica,  le  risorse  e  il
supporto alle  istituzioni  scolastiche,  entro  novanta  giorni  dal
deposito dell'atto introduttivo del giudizio  presso  la  cancelleria
del giudice competente; 
    c)  qualora  l'intervento  finanziato  con  il  presente  decreto
risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o
comunitario per le stesse finalita' previste dal presente decreto; 
    d)  qualora  il  progetto  sia  privo  della  verifica  e   della
validazione prevista dalla normativa di settore; 
    e) nel caso in cui quanto riportato negli elenchi trasmessi dalle
regioni non risulti essere veritiero; 
    f) qualora l'ente non abbia proceduto  al  caricamento  dei  dati
giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero; 
    g)  nel  caso  in  cui  si  accerti  che  l'edificio  oggetto  di
intervento  non  abbia  o  non  mantenga  la  destinazione   ad   uso
scolastico; 
    h) nel caso di realizzazione di un  progetto  diverso  da  quello
incluso  nel  decreto,  salvo  che  non  sia   intervenuta   apposita
autorizzazione; 
    i) nel caso siano realizzati  lavori  per  tipologia  diversi  da
quelli oggetto del presente finanziamento; 
    j) qualora i lavori relativi al progetto siano  stati  avviati  o
realizzati prima della data di pubblicazione del presente decreto. 
  2.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  si  riserva  di
controllare, in qualsiasi momento, che gli interventi autorizzati non
siano gia' assegnatari  di  altri  finanziamenti  e  contributi,  con
particolare riferimento al  PNRR,  per  le  medesime  voci  di  spesa
finanziate, al  fine  di  rispettare  il  divieto  del  c.d.  «doppio
finanziamento». Al riguardo, la Direzione generale  competente  invia
l'elenco degli interventi autorizzati all'unita' di missione  per  il
PNRR per effettuare le necessarie verifiche. 
  3. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti  ad  aggiornare
costantemente   i   dati   dell'Anagrafe   nazionale    dell'edilizia
scolastica. 
  4. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di  revoca  del
finanziamento, l'ente che abbia ricevuto da parte  del  Ministero  la
liquidazione di risorse e' tenuto  a  restituire  le  somme  ricevute
mediante versamento all'entrata di bilancio  dello  Stato  entro  tre
mesi dal provvedimento definitivo di  revoca  o  presa  d'atto  della
rinuncia.  L'ente  prova  l'avvenuta   restituzione   delle   risorse
inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del  relativo
versamento alla Direzione  generale  per  l'edilizia  scolastica,  le
risorse e il supporto  alle  istituzioni  scolastiche  del  Ministero
dell'istruzione e del merito. 
  5. Nelle ipotesi di revoca  e  di  rinuncia  al  finanziamento,  le
risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1 del presente  decreto,
sono versate da parte degli  enti  locali  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.