Art. 5
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate:
a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3,
commi 1 e 2, del presente decreto;
b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 23, oggetto di contestazione in sede
giurisdizionale che non siano state comunicate, a mezzo posta
elettronica certificata, al Ministero dell'istruzione e del merito,
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche, entro novanta giorni dal
deposito dell'atto introduttivo del giudizio presso la cancelleria
del giudice competente;
c) qualora l'intervento finanziato con il presente decreto
risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o
comunitario per le stesse finalita' previste dal presente decreto;
d) qualora il progetto sia privo della verifica e della
validazione prevista dalla normativa di settore;
e) nel caso in cui quanto riportato negli elenchi trasmessi dalle
regioni non risulti essere veritiero;
f) qualora l'ente non abbia proceduto al caricamento dei dati
giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero;
g) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di
intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso
scolastico;
h) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello
incluso nel decreto, salvo che non sia intervenuta apposita
autorizzazione;
i) nel caso siano realizzati lavori per tipologia diversi da
quelli oggetto del presente finanziamento;
j) qualora i lavori relativi al progetto siano stati avviati o
realizzati prima della data di pubblicazione del presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di
controllare, in qualsiasi momento, che gli interventi autorizzati non
siano gia' assegnatari di altri finanziamenti e contributi, con
particolare riferimento al PNRR, per le medesime voci di spesa
finanziate, al fine di rispettare il divieto del c.d. «doppio
finanziamento». Al riguardo, la Direzione generale competente invia
l'elenco degli interventi autorizzati all'unita' di missione per il
PNRR per effettuare le necessarie verifiche.
3. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare
costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia
scolastica.
4. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del
finanziamento, l'ente che abbia ricevuto da parte del Ministero la
liquidazione di risorse e' tenuto a restituire le somme ricevute
mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato entro tre
mesi dal provvedimento definitivo di revoca o presa d'atto della
rinuncia. L'ente prova l'avvenuta restituzione delle risorse
inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo
versamento alla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le
risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero
dell'istruzione e del merito.
5. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le
risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1 del presente decreto,
sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.