Art. 6 
 
          Responsabilita' esclusiva degli enti beneficiari 
 
  1.  Gli  enti   beneficiari   sono   responsabili   dell'esecuzione
dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento. 
  2.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  non   risponde,
pertanto, delle eventuali inadempienze  e  del  mancato  rispetto  da
parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei
confronti   di   appaltatori,   fornitori,   concessionari   e/o   di
qualsivoglia ulteriore soggetto,  in  collegamento  al  finanziamento
concesso. 
  3. E' esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare  esecuzione
dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione  e
del  merito  e'  manlevato  da  qualunque  responsabilita'   inerente
all'errata esecuzione dell'intervento medesimo. 
  4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva  il  Ministero
dell'istruzione e  del  merito  da  qualsiasi  responsabilita'  verso
terzi, e si impegna  a  tenerlo  indenne  rispetto  ad  ogni  azione,
richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento
in sede giurisdizionale. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 dicembre 2024 
 
                                               Il Ministro: Valditara 

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito,  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e   del
Ministero della cultura, reg. n. 49