Art. 6
Responsabilita' esclusiva degli enti beneficiari
1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione
dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde,
pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da
parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei
confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di
qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento
concesso.
3. E' esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione
dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e
del merito e' manlevato da qualunque responsabilita' inerente
all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.
4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero
dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilita' verso
terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione,
richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento
in sede giurisdizionale.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2024
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero della cultura, reg. n. 49