Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
31 dicembre 2024, n. 209, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 1, comma
4, il quale prevede che «Entro due anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' apportarvi le correzioni e integrazioni che
l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa
procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo»;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Ritenuta la necessita' di avvalersi della facolta' prevista dal
citato articolo 1, comma 4, della legge21 giugno 2022, n. 78;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 3
dicembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione
speciale del 27 novembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,
per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le
disabilita', degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle
finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali e della
cultura;
E m a n a
il seguente decreto legislativo
Art. 1
Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «secondo le modalita' previste dall'articolo 41, commi
15-bis, 15-ter e 15-quater».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante: «Delega al
Governo in materia di contratti pubblici» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022.
- La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo
2014, n. L 94.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n.
12.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Principio di autonomia contrattuale. Divieto
di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito). -
1. Nel perseguire le proprie finalita' istituzionali le
pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia
contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto,
anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal
codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono
essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in
casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i
predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione
garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo
compenso secondo le modalita' previste dall'articolo 41,
commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per
donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse
pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le
disposizioni del codice civile in materia di forma,
revocazione e azione di riduzione delle donazioni.».