Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
31 dicembre 2024, n. 209, corredato delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 1, comma
4, il quale prevede che «Entro due anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
Governo  puo'   apportarvi   le   correzioni   e   integrazioni   che
l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con  la  stessa
procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo»; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Ritenuta la necessita' di avvalersi  della  facolta'  prevista  dal
citato articolo 1, comma 4, della legge21 giugno 2022, n. 78; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2024; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reso  in  data  3
dicembre 2024; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale del 27 novembre 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,  per  le
disabilita', degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, della difesa,  dell'economia  e  delle
finanze, delle imprese e del made in  Italy,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche  sociali  e  della
cultura; 
 
                              E m a n a 
                   il seguente decreto legislativo 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, al secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  41,  commi
15-bis, 15-ter e 15-quater». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. n. 86: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante:  «Delega  al
          Governo in materia di  contratti  pubblici»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022. 
              - La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 26 febbraio  2014,  sull'aggiudicazione  dei
          contratti di concessione e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  28
          marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti  pubblici  e
          che abroga la  direttiva  2004/18/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure  d'appalto
          degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
          dei trasporti  e  dei  servizi  postali  e  che  abroga  la
          direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28  marzo
          2014, n. L 94. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  recante:
          «Codice dei contratti pubblici in attuazione  dell'articolo
          1 della legge 21 giugno 2022,  n.  78,  recante  delega  al
          Governo in materia di  contratti  pubblici»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023,  S.O.  n.
          12. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 8 (Principio di autonomia contrattuale. Divieto
          di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito).  -
          1. Nel perseguire le  proprie  finalita'  istituzionali  le
          pubbliche  amministrazioni   sono   dotate   di   autonomia
          contrattuale  e  possono  concludere  qualsiasi  contratto,
          anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti  dal
          codice e da altre disposizioni di legge. 
              2. Le prestazioni  d'opera  intellettuale  non  possono
          essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che  in
          casi eccezionali e previa  adeguata  motivazione.  Salvo  i
          predetti  casi  eccezionali,  la  pubblica  amministrazione
          garantisce comunque l'applicazione del principio  dell'equo
          compenso secondo le modalita'  previste  dall'articolo  41,
          commi 15-bis, 15-ter e 15-quater. 
              3. Le pubbliche amministrazioni  possono  ricevere  per
          donazione  beni  o  prestazioni  rispondenti  all'interesse
          pubblico  senza  obbligo  di   gara.   Restano   ferme   le
          disposizioni  del  codice  civile  in  materia  di   forma,
          revocazione e azione di riduzione delle donazioni.».