Art. 10
Modifiche all'articolo 26
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le modalita' di certificazione dei requisiti tecnici delle
piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di
cui al comma 2, nonche' la conformita' di dette piattaforme a quanto
disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di
intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto
conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i
requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento
digitale al fine di dimostrare la conformita' delle suddette
piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale,
nonche' della sicurezza delle informazioni.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «rilasciata dall'AGID» sono
inserite le seguenti: «alle piattaforme in possesso dei requisiti e
dei titoli di cui al comma 2».
Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 26 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26 (Regole tecniche). - 1. Le modalita' di
certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di
approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui
al comma 2, nonche' la conformita' di dette piattaforme a
quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite
dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1,
tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono
individuati i requisiti e i titoli richiesti alle
piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di
dimostrare la conformita' delle suddette piattaforme
all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale,
nonche' della sicurezza delle informazioni.
3. La certificazione delle piattaforme di
approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID alle
piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui
al comma 2, consente l'integrazione con i servizi della
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e
gestisce il registro delle piattaforme certificate.».