Art. 10 
 
                      Modifiche all'articolo 26 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le modalita' di certificazione dei requisiti tecnici  delle
piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri  di
cui al comma 2, nonche' la conformita' di dette piattaforme a  quanto
disposto dall'articolo 22,  comma  2,  sono  stabilite  dall'AGID  di
intesa  con  l'ANAC,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,
Dipartimento per  la  trasformazione  digitale  e  l'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Con il medesimo provvedimento di cui  al  comma  1,  tenuto
conto degli standard internazionali di settore,  sono  individuati  i
requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento
digitale  al  fine  di  dimostrare  la  conformita'  delle   suddette
piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento  digitale,
nonche' della sicurezza delle informazioni.»; 
    c) al comma  3,  dopo  le  parole:  «rilasciata  dall'AGID»  sono
inserite le seguenti: «alle piattaforme in possesso dei  requisiti  e
dei titoli di cui al comma 2». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  l'articolo  26   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 26 (Regole tecniche).  -  1.  Le  modalita'  di
          certificazione dei requisiti tecnici delle  piattaforme  di
          approvvigionamento digitale sulla base dei criteri  di  cui
          al comma 2, nonche' la conformita' di dette  piattaforme  a
          quanto disposto dall'articolo 22, comma 2,  sono  stabilite
          dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio
          dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e
          l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
              2. Con il medesimo provvedimento di  cui  al  comma  1,
          tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono
          individuati  i  requisiti  e  i   titoli   richiesti   alle
          piattaforme  di  approvvigionamento  digitale  al  fine  di
          dimostrare  la  conformita'  delle   suddette   piattaforme
          all'ecosistema nazionale  di  approvvigionamento  digitale,
          nonche' della sicurezza delle informazioni. 
              3.   La    certificazione    delle    piattaforme    di
          approvvigionamento  digitale,  rilasciata  dall'AGID   alle
          piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli  di  cui
          al comma 2, consente l'integrazione  con  i  servizi  della
          Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura  e
          gestisce il registro delle piattaforme certificate.».