Art. 11 
 
                      Modifiche all'articolo 35 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  anche  risultanti  da  scoperte,  innovazioni,  progetti
tutelati da titoli di proprieta' industriale,  nonche'  di  contenuto
altamente tecnologico»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. In sede di presentazione delle offerte,  gli  operatori
economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti
il consenso al trattamento dei dati  tramite  il  fascicolo  virtuale
dell'articolo 24, nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica  da  parte
della stazione appaltante e dell'ente  concedente  del  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 99,  nonche'  per  le  altre  finalita'
previste dal presente codice.». 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  l'articolo  35   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 35 (Accesso agli atti e riservatezza). - 1.  Le
          stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti  assicurano  in
          modalita' digitale l'accesso agli atti delle  procedure  di
          affidamento  e  di  esecuzione  dei   contratti   pubblici,
          mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni
          inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e
          22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  degli
          articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n. 33. 
              2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per  i
          contratti secretati o la cui esecuzione  richiede  speciali
          misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso  e'
          differito: 
                a) nelle procedure aperte,  in  relazione  all'elenco
          dei  soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
          scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
                b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
          informali, in relazione all'elenco dei soggetti  che  hanno
          fatto richiesta di invito o che hanno manifestato  il  loro
          interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che  sono
          stati  invitati  a  presentare  offerte  e  all'elenco  dei
          soggetti che hanno presentato offerte, fino  alla  scadenza
          del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
          soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta,  e'
          consentito l'accesso  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno
          fatto richiesta di invito o che hanno manifestato  il  loro
          interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte  delle
          stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi
          dei candidati da invitare; 
                c) in relazione alle domande di partecipazione e agli
          atti,  dati  e  informazioni  relativi  ai   requisiti   di
          partecipazione di cui agli  articoli  94,  95  e  98  e  ai
          verbali relativi alla fase di ammissione  dei  candidati  e
          offerenti, fino all'aggiudicazione; 
                d) in relazione alle offerte e  ai  verbali  relativi
          alla  valutazione  delle  stesse  e  agli  atti,   dati   e
          informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione; 
                e)  in  relazione  alla   verifica   della   anomalia
          dell'offerta e ai verbali riferiti alla  detta  fase,  fino
          all'aggiudicazione. 
              3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei
          termini  di  cui  al  comma  2  gli  atti,  i  dati  e   le
          informazioni  non  possono  essere   resi   accessibili   o
          conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli  incaricati
          di  pubblico  servizio   la   violazione   della   presente
          disposizione rileva ai fini dell'articolo  326  del  codice
          penale. 
              4. Fatta salva la disciplina prevista per  i  contratti
          secretati o la cui esecuzione richiede speciali  misure  di
          sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il  diritto
          di accesso e ogni forma di divulgazione: 
                a)  possono  essere   esclusi   in   relazione   alle
          informazioni   fornite   nell'ambito   dell'offerta   o   a
          giustificazione della medesima che  costituiscano,  secondo
          motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti
          tecnici  o  commerciali,  anche  risultanti  da   scoperte,
          innovazioni, progetti  tutelati  da  titoli  di  proprieta'
          industriale, nonche' di contenuto altamente tecnologico; 
                b) sono esclusi in relazione: 
                  1) ai pareri legali acquisiti dai  soggetti  tenuti
          all'applicazione del codice,  per  la  soluzione  di  liti,
          potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 
                  2)  alle  relazioni  riservate  del  direttore  dei
          lavori, del  direttore  dell'esecuzione  e  dell'organo  di
          collaudo  sulle  domande  e  sulle  riserve  del   soggetto
          esecutore del contratto; 
                  3) alle piattaforme digitali e alle  infrastrutture
          informatiche  utilizzate  dalla   stazione   appaltante   o
          dall'ente concedente, ove coperte da diritti  di  privativa
          intellettuale. 
              5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4,  lettere
          a) e b), numero 3), e' consentito l'accesso al concorrente,
          se indispensabile ai fini  della  difesa  in  giudizio  dei
          propri interessi giuridici rappresentati in relazione  alla
          procedura di gara. 
              5-bis. In sede  di  presentazione  delle  offerte,  gli
          operatori economici trasmettono alla stazione appaltante  e
          agli enti concedenti il consenso al  trattamento  dei  dati
          tramite  il  fascicolo  virtuale  dell'articolo   24,   nel
          rispetto di  quanto  previsto  dal  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della  verifica
          da parte della stazione appaltante e  dell'ente  concedente
          del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99,  nonche'
          per le altre finalita' previste dal presente codice.».