Art. 11
Modifiche all'articolo 35
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti
tutelati da titoli di proprieta' industriale, nonche' di contenuto
altamente tecnologico»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori
economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti
il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale
dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte
della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei
requisiti di cui all'articolo 99, nonche' per le altre finalita'
previste dal presente codice.».
Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 35 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 35 (Accesso agli atti e riservatezza). - 1. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in
modalita' digitale l'accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici,
mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni
inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i
contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali
misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso e'
differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono
stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e'
consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle
stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi
dei candidati da invitare;
c) in relazione alle domande di partecipazione e agli
atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai
verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e
offerenti, fino all'aggiudicazione;
d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi
alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e
informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
e) in relazione alla verifica della anomalia
dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino
all'aggiudicazione.
3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei
termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le
informazioni non possono essere resi accessibili o
conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati
di pubblico servizio la violazione della presente
disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice
penale.
4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti
secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto
di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle
informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a
giustificazione della medesima che costituiscano, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti
tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte,
innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprieta'
industriale, nonche' di contenuto altamente tecnologico;
b) sono esclusi in relazione:
1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
2) alle relazioni riservate del direttore dei
lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto;
3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture
informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa
intellettuale.
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere
a) e b), numero 3), e' consentito l'accesso al concorrente,
se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei
propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla
procedura di gara.
5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli
operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e
agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati
tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel
rispetto di quanto previsto dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica
da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonche'
per le altre finalita' previste dal presente codice.».