Art. 12 
 
                      Modifiche all'articolo 38 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente,
la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  convoca,   ai   fini
dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
nonche' della localizzazione dell'opera, una  conferenza  di  servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni  interessate,  ivi
comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera
e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del  patrimonio
culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui  al  presente
articolo, per le  opere  di  competenza  statale,  il  Provveditorato
interregionale   per   le   opere   pubbliche   puo'   agire    quale
amministrazione procedente, previa stipula di  un  accordo  ai  sensi
dell'articolo 15 della  legge  n.  241  del  1990  con  una  pubblica
amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un parere ai
sensi dei commi 4 e 5.»; 
    b) al comma 4, primo periodo, le parole: «La stazione appaltante»
sono sostituite dalle  seguenti:  «L'amministrazione  procedente,  la
stazione appaltante»; 
    c)  al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  «La   stazione
appaltante»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «L'amministrazione
procedente, la stazione appaltante»; 
    d)  al  comma  6,  le  parole:  «la  stazione  appaltante»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione
appaltante»; 
    e)  al  comma  7,  le  parole:  «la  stazione  appaltante»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione
appaltante»; 
    f) al comma 11, dopo le parole:  «amministrazioni  diverse»  sono
inserite le seguenti: «dall'amministrazione procedente,». 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  l'articolo  38   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 38 (Localizzazione e approvazione del  progetto
          delle opere). - 1. L'approvazione  dei  progetti  da  parte
          delle amministrazioni e'  effettuata  in  conformita'  alla
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali  e
          regionali che regolano la materia. La procedura di  cui  al
          presente articolo si applica anche alle opere di  interesse
          pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione  e  la
          gestione di  opere  pubbliche,  oppure  la  concessione  di
          servizi pubblici con  opere  da  realizzare  da  parte  del
          concessionario. 
              2. La procedura di cui  al  presente  articolo  non  si
          applica se e'  stata  gia'  accertata  la  conformita'  del
          progetto  di  fattibilita'  tecnica   ed   economica   alla
          pianificazione   urbanistica   e   alla    regolamentazione
          edilizia: 
                a) per  le  opere  pubbliche  di  interesse  statale,
          escluse  quelle  destinate  alla   difesa   militare,   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli
          enti territoriali interessati; 
                b) per le opere pubbliche di  interesse  locale,  dal
          comune, oppure dalla regione  o  dalla  provincia  autonoma
          interessata in caso di opere interessanti il territorio  di
          almeno due comuni. 
              3. Nei casi  diversi  dal  comma  2,  l'amministrazione
          procedente, la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
          convoca,  ai  fini  dell'approvazione   del   progetto   di
          fattibilita'   tecnica   ed   economica    nonche'    della
          localizzazione  dell'opera,  una  conferenza   di   servizi
          semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  a   cui   partecipano   tutte   le
          amministrazioni interessate, ivi comprese  le  regioni,  le
          province  autonome,  i  comuni  incisi  dall'opera   e   le
          amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,   del
          patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini
          di cui al presente articolo, per  le  opere  di  competenza
          statale, il  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
          pubbliche  puo'  agire  quale  amministrazione  procedente,
          previa stipula di un  accordo  ai  sensi  dell'articolo  15
          della  legge   n.   241   del   1990   con   una   pubblica
          amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un
          parere ai sensi dei commi 4 e 5. 
              4.  Per  le  opere  pubbliche  di  interesse   statale,
          contestualmente  alla  convocazione  della  conferenza   di
          servizi di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, la
          stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  trasmette   il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica al  Consiglio
          superiore   dei   lavori   pubblici,   o   al    competente
          Provveditorato interregionale per le  opere  pubbliche,  ai
          fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  contiene   sempre
          l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai  fini
          della rigenerazione urbana. 
              5. Il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  o  il
          Provveditorato interregionale per le  opere  pubbliche,  se
          ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole,
          ivi comprese quelle relative agli aspetti di  rigenerazione
          urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla
          sua  ricezione  con  l'indicazione  delle  integrazioni   o
          modifiche  necessarie.  L'amministrazione  procedente,   la
          stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  procede   alle
          modifiche e alle integrazioni richieste  entro  il  termine
          perentorio di quindici giorni dalla  data  di  restituzione
          del progetto. Il Consiglio superiore  o  il  Provveditorato
          interregionale esprime il parere entro il  termine  massimo
          di quarantacinque giorni dalla ricezione  del  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica oppure entro  il  termine
          massimo  di  venti  giorni  dalla  ricezione  del  progetto
          modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere  si
          intende reso in senso favorevole. 
              6.  Decorsi  quindici  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto al Consiglio superiore dei lavori  pubblici  o  al
          Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel
          caso in cui sia stato  restituito  a  norma  del  comma  5,
          contestualmente  alla  trasmissione  al  Consiglio   o   al
          Provveditorato del progetto  modificato,  l'amministrazione
          procedente, la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
          trasmette il  progetto  alle  autorita'  competenti  per  i
          provvedimenti di cui al comma 8. 
              7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di
          interesse statale per le quali non e' richiesto  il  parere
          del  Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici   o   del
          Provveditorato  interregionale  per  le  opere   pubbliche,
          l'amministrazione  procedente,  la  stazione  appaltante  o
          l'ente concedente  trasmette  il  progetto  alle  autorita'
          competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. 
              8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti
          e valutati  l'assoggettabilita'  alla  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico  e  della  VIA  valutazione  di
          impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti  esigenze
          di appaltabilita' dell'opera e di  certezza  dei  tempi  di
          realizzazione, l'esito dell'eventuale  dibattito  pubblico,
          nonche', per le opere pubbliche di  interesse  statale,  il
          parere  di  cui  ai  commi  4  e  5.  Le  risultanze  della
          valutazione di assoggettabilita' alla  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso  della
          conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono  corredate,
          qualora  non  emerga  la  sussistenza   di   un   interesse
          archeologico, delle eventuali  prescrizioni  relative  alle
          attivita' di  assistenza  archeologica  in  corso  d'opera.
          Qualora  dalla  valutazione   di   assoggettabilita'   alla
          verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico   emerga
          l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
          procede  ai  sensi  dell'allegato  I.8,  tenuto  conto  del
          cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della  valutazione  di
          impatto   ambientale   sono    comunicati    dall'autorita'
          competente alle altre amministrazioni che partecipano  alla
          conferenza di servizi. Qualora si sia svolto  il  dibattito
          pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad
          altra forma di consultazione del pubblico. 
              9. La conferenza di servizi si conclude nel termine  di
          sessanta giorni dalla  sua  convocazione,  prorogabile,  su
          richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte  alla
          tutela degli interessi di cui all'  articolo  14-quinquies,
          comma 1, della legge n. 241 del 1990, una  sola  volta  per
          non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito  l'assenso
          delle amministrazioni che non si sono espresse nel  termine
          di conclusione  della  conferenza  di  servizi,  di  quelle
          assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o
          riferito a questioni che non  costituiscono  oggetto  della
          conferenza medesima. 
              10. La determinazione conclusiva  della  conferenza  di
          servizi, da adottarsi nei  cinque  giorni  successivi  alla
          scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto
          e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio  l'intesa
          tra gli enti territoriali interessati anche ai  fini  della
          localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica  e
          paesaggistica  dell'intervento,  della  risoluzione   delle
          interferenze  e  delle   relative   opere   mitigatrici   e
          compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine
          alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli
          strumenti   urbanistici   vigenti.   Essa   comprende    il
          provvedimento di  valutazione  di  impatto  ambientale,  la
          valutazione di assoggettabilita' alla  verifica  preventiva
          dell'interesse   archeologico,   i    titoli    abilitativi
          necessari,  la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   e
          indifferibilita' delle opere nonche' il vincolo preordinato
          all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere
          e attivita' previste nel progetto approvato. A tal fine, le
          comunicazioni agli  interessati  di  cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di cui all'articolo 11 del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per pubblica utilita' di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.  Gli  enti
          locali provvedono alle necessarie  misure  di  salvaguardia
          delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e
          non possono autorizzare  interventi  edilizi  incompatibili
          con la localizzazione dell'opera. 
              11. Nella procedura di cui  al  presente  articolo,  le
          determinazioni      delle      amministrazioni      diverse
          dall'amministrazione procedente, dalla stazione  appaltante
          o  dall'ente  concedente  e  comunque  coinvolte  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
          in qualsiasi caso di dissenso o non completo  assenso,  non
          possono   limitarsi   a   esprimere    contrarieta'    alla
          realizzazione delle opere  o  degli  impianti,  ma  devono,
          tenuto conto delle circostanze del caso concreto,  indicare
          le  prescrizioni  e  le  misure  mitigatrici  che   rendano
          compatibile  l'opera  e  possibile  l'assenso,  valutandone
          altresi'  i  profili  finanziari.  Tali  prescrizioni  sono
          determinate conformemente ai principi di  proporzionalita',
          efficacia  e  sostenibilita'  finanziaria   dell'intervento
          risultante  dal  progetto  originariamente  presentato.  Le
          disposizioni  di  cui  al  primo  e  secondo   periodo   si
          applicano,  senza  deroghe,  a  tutte  le   amministrazioni
          comunque partecipanti alla conferenza di  servizi,  incluse
          quelle titolari delle competenze  in  materia  urbanistica,
          paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale. 
              12. Le disposizioni di cui al  comma  11  si  applicano
          anche ai procedimenti pendenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del codice, per i quali non sia  ancora  intervenuta
          la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 
              13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla  revoca
          o all'annullamento di un precedente appalto sono  validi  i
          pareri, le  autorizzazioni  e  le  intese  gia'  acquisite,
          purche' il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto
          e  nella  regolamentazione  ambientale,   paesaggistica   e
          urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le
          intese erano stati adottati.  La  disposizione  di  cui  al
          primo periodo non si applica ai casi di  ritiro,  revoca  o
          annullamento del precedente appalto per vizi o  circostanze
          inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese. 
              14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti  per
          determinate  tipologie  di  opere  pubbliche  di  interesse
          nazionale, comprese quelle  relative  agli  interventi  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021.».