Art. 12
Modifiche all'articolo 38
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente,
la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini
dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica
nonche' della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi
comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera
e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio
culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente
articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche puo' agire quale
amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi
dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica
amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un parere ai
sensi dei commi 4 e 5.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «La stazione appaltante»
sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la
stazione appaltante»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «La stazione
appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione
procedente, la stazione appaltante»;
d) al comma 6, le parole: «la stazione appaltante» sono
sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione
appaltante»;
e) al comma 7, le parole: «la stazione appaltante» sono
sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione
appaltante»;
f) al comma 11, dopo le parole: «amministrazioni diverse» sono
inserite le seguenti: «dall'amministrazione procedente,».
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 38 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 38 (Localizzazione e approvazione del progetto
delle opere). - 1. L'approvazione dei progetti da parte
delle amministrazioni e' effettuata in conformita' alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e
regionali che regolano la materia. La procedura di cui al
presente articolo si applica anche alle opere di interesse
pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la
gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di
servizi pubblici con opere da realizzare da parte del
concessionario.
2. La procedura di cui al presente articolo non si
applica se e' stata gia' accertata la conformita' del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica alla
pianificazione urbanistica e alla regolamentazione
edilizia:
a) per le opere pubbliche di interesse statale,
escluse quelle destinate alla difesa militare, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli
enti territoriali interessati;
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal
comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma
interessata in caso di opere interessanti il territorio di
almeno due comuni.
3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione
procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente
convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica nonche' della
localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le
amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le
province autonome, i comuni incisi dall'opera e le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del
patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini
di cui al presente articolo, per le opere di competenza
statale, il Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche puo' agire quale amministrazione procedente,
previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge n. 241 del 1990 con una pubblica
amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un
parere ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Per le opere pubbliche di interesse statale,
contestualmente alla convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, la
stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o al competente
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai
fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto
di fattibilita' tecnica ed economica contiene sempre
l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini
della rigenerazione urbana.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se
ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole,
ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione
urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla
sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o
modifiche necessarie. L'amministrazione procedente, la
stazione appaltante o l'ente concedente procede alle
modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione
del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato
interregionale esprime il parere entro il termine massimo
di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica oppure entro il termine
massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto
modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si
intende reso in senso favorevole.
6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del
progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel
caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5,
contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al
Provveditorato del progetto modificato, l'amministrazione
procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente
trasmette il progetto alle autorita' competenti per i
provvedimenti di cui al comma 8.
7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di
interesse statale per le quali non e' richiesto il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche,
l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o
l'ente concedente trasmette il progetto alle autorita'
competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.
8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti
e valutati l'assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di
impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze
di appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di
realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico,
nonche', per le opere pubbliche di interesse statale, il
parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della
conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate,
qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle
attivita' di assistenza archeologica in corso d'opera.
Qualora dalla valutazione di assoggettabilita' alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga
l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del
cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di
impatto ambientale sono comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad
altra forma di consultazione del pubblico.
9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di
sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla
tutela degli interessi di cui all' articolo 14-quinquies,
comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per
non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso
delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine
di conclusione della conferenza di servizi, di quelle
assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza medesima.
10. La determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto
e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa
tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine
alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli
strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi
necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e
indifferibilita' delle opere nonche' il vincolo preordinato
all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere
e attivita' previste nel progetto approvato. A tal fine, le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia
delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e
non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell'opera.
11. Nella procedura di cui al presente articolo, le
determinazioni delle amministrazioni diverse
dall'amministrazione procedente, dalla stazione appaltante
o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non
possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano
compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone
altresi' i profili finanziari. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',
efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento
risultante dal progetto originariamente presentato. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse
quelle titolari delle competenze in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano
anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta
la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca
o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i
pareri, le autorizzazioni e le intese gia' acquisite,
purche' il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto
e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e
urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le
intese erano stati adottati. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o
annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze
inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.
14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per
determinate tipologie di opere pubbliche di interesse
nazionale, comprese quelle relative agli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021.».