Art. 13
Modifiche all'articolo 39
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel documento di economia e finanza»
sono sostituite dalle seguenti: «nel documento di programmazione,
aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di
programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)"»;
b) al comma 9, dopo le parole: «Comitato di coordinamento» sono
inserite le seguenti: «presieduto da un Prefetto,»;
c) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono individuate le modalita' di funzionamento e la
composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.».
Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 39 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 39 (Programmazione e progettazione delle
infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale). - 1. Le disposizioni del presente articolo
disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione
e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui
realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente
interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello
sviluppo della Nazione.
2. Il Governo qualifica una infrastruttura come
strategica e di preminente interesse nazionale con delibera
del Consiglio dei ministri, in considerazione del
rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e
dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione e'
operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le
regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al
Governo, sentiti i Ministri competenti.
3. L'elenco delle infrastrutture di cui al presente
articolo e' inserito nel documento di programmazione,
aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato
«Documento di programmazione delle infrastrutture
strategiche (DPIS), con l'indicazione:
a) dei criteri di rendimento attesi in termini di
sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra
le aree del territorio nazionale, sostenibilita'
ambientale, garanzia della sicurezza strategica,
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico
del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella
della rete europea delle infrastrutture;
b) degli esiti della valutazione delle alternative
progettuali;
c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
d) del cronoprogramma di realizzazione.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono
automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di
programma e negli accordi di programma quadro ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi.
5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli
interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 38. A tal fine, i termini di cui al
terzo periodo del comma 5 dell'articolo 38 sono ridotti a
trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo,
del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono
prorogabili.
6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
istituisce un comitato speciale per l'esame dei progetti
relativi agli interventi di cui al presente articolo.
7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 38, comma 8, il progetto
di fattibilita' tecnico ed economico relativo agli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e'
trasmesso dalla stazione appaltante alla competente
soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione
al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilita' tecnico-economico medesimo. Le risultanze
della valutazione di assoggettabilita' preventiva
dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della
conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3.
8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo puo' essere sostituita dall'adozione di
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto
decreto approva il progetto di fattibilita'
tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente
articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo
38, comma 10.
9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato da un
Comitato di coordinamento presieduto da un Prefetto,
istituito presso il Ministero dell'interno, secondo
procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del
medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresi',
le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di
cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.
9-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le
modalita' di funzionamento e la composizione del Comitato
di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di
cui al primo periodo continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21
marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile
2017, n. 81.».