Art. 13 
 
                      Modifiche all'articolo 39 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «nel documento di economia  e  finanza»
sono sostituite dalle seguenti:  «nel  documento  di  programmazione,
aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato  "Documento  di
programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)"»; 
    b) al comma 9, dopo le parole: «Comitato di  coordinamento»  sono
inserite le seguenti: «presieduto da un Prefetto,»; 
    c) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sono individuate le modalita' di  funzionamento  e  la
composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione
del decreto di cui al  primo  periodo  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni del decreto del Ministero dell'interno  21  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.». 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  l'articolo  39   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  39  (Programmazione  e   progettazione   delle
          infrastrutture  strategiche  e  di   preminente   interesse
          nazionale). - 1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo
          disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione
          e progettazione delle  infrastrutture  strategiche  la  cui
          realizzazione riveste carattere di urgenza e di  preminente
          interesse nazionale ai fini della modernizzazione  e  dello
          sviluppo della Nazione. 
              2.  Il  Governo  qualifica  una   infrastruttura   come
          strategica e di preminente interesse nazionale con delibera
          del  Consiglio  dei   ministri,   in   considerazione   del
          rendimento infrastrutturale, dei costi, degli  obiettivi  e
          dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione e'
          operata su proposta dei  Ministri  competenti,  sentite  le
          regioni interessate, ovvero su proposta  delle  regioni  al
          Governo, sentiti i Ministri competenti. 
              3. L'elenco delle infrastrutture  di  cui  al  presente
          articolo  e'  inserito  nel  documento  di  programmazione,
          aggiornato,  di  norma,  con  cadenza  annuale,  denominato
          «Documento   di   programmazione    delle    infrastrutture
          strategiche (DPIS), con l'indicazione: 
                a) dei criteri di rendimento  attesi  in  termini  di
          sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra
          le   aree   del   territorio   nazionale,    sostenibilita'
          ambientale,   garanzia    della    sicurezza    strategica,
          contenimento dei costi  dell'approvvigionamento  energetico
          del Paese, adeguamento della strategia nazionale  a  quella
          della rete europea delle infrastrutture; 
                b) degli esiti della  valutazione  delle  alternative
          progettuali; 
                c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; 
                d) del cronoprogramma di realizzazione. 
              4.  Gli   interventi   di   cui   al   comma   3   sono
          automaticamente  inseriti  nelle  intese  istituzionali  di
          programma e negli accordi di programma quadro ai fini della
          individuazione    delle     priorita'     e     ai     fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi. 
              5.  Per  l'approvazione  dei  progetti  relativi   agli
          interventi di cui al comma 3 si applicano  le  disposizioni
          di cui all'articolo 38. A tal fine, i  termini  di  cui  al
          terzo periodo del comma 5 dell'articolo 38 sono  ridotti  a
          trenta giorni e quelli di cui al comma  9,  primo  periodo,
          del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono
          prorogabili. 
              6. Il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          istituisce un comitato speciale per  l'esame  dei  progetti
          relativi agli interventi di cui al presente articolo. 
              7. Ai fini  della  verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 38, comma 8,  il  progetto
          di  fattibilita'  tecnico  ed   economico   relativo   agli
          interventi di cui al comma  1  del  presente  articolo,  e'
          trasmesso  dalla  stazione   appaltante   alla   competente
          soprintendenza decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione
          al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto  di
          fattibilita'  tecnico-economico  medesimo.  Le   risultanze
          della   valutazione   di    assoggettabilita'    preventiva
          dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso  della
          conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3. 
              8.  In  presenza  di  dissensi  qualificati  ai   sensi
          dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge  7  agosto
          1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4,  5  e  6  del
          medesimo articolo puo' essere sostituita  dall'adozione  di
          un decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti,
          previa deliberazione del CIPESS, integrato  dai  presidenti
          delle  regioni  o  delle  province  autonome   interessate,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Il  predetto
          decreto    approva    il    progetto    di     fattibilita'
          tecnico-economica delle infrastrutture di cui  al  presente
          articolo e produce i medesimi effetti di  cui  all'articolo
          38, comma 10. 
              9.  Il  monitoraggio  delle  infrastrutture   e   degli
          insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione
          di tentativi di infiltrazione  mafiosa  e'  attuato  da  un
          Comitato  di  coordinamento  presieduto  da  un   Prefetto,
          istituito  presso  il   Ministero   dell'interno,   secondo
          procedure approvate con delibera CIPESS,  su  proposta  del
          medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresi',
          le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario  di
          cui all'articolo 36 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114. 
              9-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sono  individuate  le
          modalita' di funzionamento e la composizione  del  Comitato
          di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto  di
          cui  al  primo  periodo   continuano   ad   applicarsi   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministero  dell'interno  21
          marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6  aprile
          2017, n. 81.».