Art. 14
Modifiche all'articolo 41
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi di
cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la
protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16
gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57,
per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva
dell'interesse archeologico, si svolge con le modalita' procedurali
di cui all'allegato I.8.»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle
opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di
fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di
cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei
predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo.»;
d) al comma 6:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di cui all'articolo 43»;
2) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:
«g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di
gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi
sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello
progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al
documento di indirizzo della progettazione.»;
e) al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento
del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo
livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel
capitolato informativo;»;
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o piu' livelli di
progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni
appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le
prestazioni reintegrative a cui e' tenuto, a titolo transattivo, il
progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni
nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura
utilizzazione. E' nullo ogni patto che escluda o limiti la
responsabilita' del progettista per errori o omissioni nella
progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.»;
g) al comma 13:
1) al primo periodo, la parola: «costo» e' sostituita dalle
seguenti: «costo medio» e dopo le parole: «datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative,» sono inserite le seguenti:
«tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,»;
2) al secondo periodo, la parola: «costo» e' sostituita dalle
seguenti: «costo medio»;
3) al terzo periodo, le parole: «prezzari predisposti» sono
sostituite dalle seguenti: «prezzari aggiornati predisposti
annualmente» e le parole: «sono autorizzati a non applicare quelli
regionali» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non
applicare quelli regionali»;
h) al comma 15, il secondo periodo e' soppresso;
i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo
periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati
secondo le modalita' dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini
dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli
affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo
dei compensi, nonche' delle spese e degli oneri accessori, fissi e
variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei
predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del
primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un
prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di
gara puo' essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione
delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo
all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo
2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione
delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.
15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di
architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b),
i corrispettivi determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13
possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per
cento.».
Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 41 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si
articola in due livelli di successivi approfondimenti
tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il
progetto esecutivo. Essa e' volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualita'
architettonica e tecnico-funzionale, nonche' il rispetto
dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con
particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici,
archeologici e forestali;
e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione
dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili
nell'intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilita'
economica, territoriale, ambientale e sociale
dell'intervento, anche per contrastare il consumo del
suolo, incentivando il recupero, il riuso e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei
tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo
43;
h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
barriere architettoniche;
i) la compatibilita' geologica e geomorfologica
dell'opera.
2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli
di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del
quadro delle necessita' e del documento di indirizzo della
progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti devono predisporre.
3. L'allegato I.7 stabilisce altresi' le prescrizioni
per la redazione del documento di indirizzo della
progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o
dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i
requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel
progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso di
adozione di metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della
progettazione contiene anche il capitolato informativo
redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui
all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4,
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della
Convenzione europea per la protezione del patrimonio
archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e
ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per
i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva
dell'interesse archeologico, si svolge con le modalita'
procedurali di cui all'allegato I.8. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.
5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in
funzione della specifica tipologia e dimensione
dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e
gli elaborati progettuali necessari per la definizione di
ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere
omesso il primo livello di progettazione a condizione che
il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso.
5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad eccezione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di
impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto
di fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dagli
elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato
I.7. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo.
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella
che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per
la collettivita' in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle
necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il
rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione
dell'opera e delle sue parti;
g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di
gestione informativa digitale, recepisce i requisiti
informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi
di livello progettuale e definiti nel capitolato
informativo allegato al documento di indirizzo della
progettazione.
7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui
all' articolo 19 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto
preliminare e quello definitivo.
8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto
di fattibilita' tecnico-economica:
a) sviluppa un livello di definizione degli elementi
tale da individuarne compiutamente la funzione, i
requisiti, la qualita' e il prezzo di elenco;
b) e' corredato del piano di manutenzione dell'opera
per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i
lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di
realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un
approfondimento del contenuto informativo in coerenza con
gli obiettivi del relativo livello di progettazione
rispondente a quanto specificato nel capitolato
informativo;
d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che ha
predisposto il progetto di fattibilita' tecnico-economica.
Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino
l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza
riserve l'attivita' progettuale svolta in precedenza.
8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o piu'
livelli di progettazione, i contratti di progettazione
stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti
prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative
a cui e' tenuto, a titolo transattivo, il progettista per
rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella
progettazione emerse in fase esecutiva, tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua futura utilizzazione. E' nullo ogni
patto che escluda o limiti la responsabilita' del
progettista per errori o omissioni nella progettazione che
pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua futura utilizzazione.
9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli
di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
e degli enti concedenti sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra
le varie fasi della progettazione, si applica quanto
previsto dall'articolo 42, comma 1.
10. Gli oneri della progettazione, delle indagini,
delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli
relativi al dibattito pubblico, nonche' della direzione dei
lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei
controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
del progetto, gravano sulle disponibilita' finanziarie
della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono
inclusi nel quadro economico dell'intervento.
11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi,
riguardanti le attivita' di predisposizione del piano
generale degli interventi del sistema accentrato delle
manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite
all'Agenzia del demanio.
12. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri
dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i
contenuti minimi del progetto.
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo medio del lavoro e' determinato
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali sulla base dei valori economici
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, tenuto conto
della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo medio del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' affine a quello preso in considerazione. Per i
contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni e' determinato facendo
riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione
del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti
annualmente dalle regioni e dalle province autonome o
adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti
che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono
espressamente autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli
regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei
prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In
mancanza di prezzari aggiornati, il costo e' determinato
facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare
l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o
l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi
della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I
costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati
dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
possibilita' per l'operatore economico di dimostrare che il
ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu'
efficiente organizzazione aziendale.
15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalita' di
determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da
porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e
architettura, commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica ed esecutiva di
lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di
esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione
dei lavori pubblici.
15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo
periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi
determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 sono
utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da
porre a base di gara per gli affidamenti di cui
all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei
compensi, nonche' delle spese e degli oneri accessori,
fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai
sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo
assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto
dall'articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a
base di gara puo' essere assoggettato a ribasso in sede di
presentazione delle offerte. La stazione appaltante
definisce il punteggio relativo all'offerta economica
secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis
dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di
esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54,
comma 1, terzo periodo.
15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e
di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma
1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le
modalita' dell'allegato I.13 possono essere ridotti in
percentuale non superiore al 20 per cento.».