Art. 14 
 
                      Modifiche all'articolo 41 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  ultimo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi  di
cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9»; 
    b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai
fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma  4,  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 e ai  sensi  della  Convenzione  europea  per  la
protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta  il  16
gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57,
per  i  contratti  pubblici  di   lavori   la   verifica   preventiva
dell'interesse archeologico, si svolge con le  modalita'  procedurali
di cui all'allegato I.8.»; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. In  alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma  5,  i
contratti di lavori di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  ad
eccezione  degli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   che
prevedono il rinnovo o la sostituzione  di  parti  strutturali  delle
opere o di impianti, possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
procedure di scelta  del  contraente,  sulla  base  del  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dagli  elaborati  di
cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7.  L'esecuzione  dei
predetti  lavori   puo'   prescindere   dall'avvenuta   redazione   e
approvazione del progetto esecutivo.»; 
    d) al comma 6: 
      1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di cui all'articolo 43»; 
      2) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: 
        «g-bis) nei  casi  di  adozione  di  metodi  e  strumenti  di
gestione informativa  digitale,  recepisce  i  requisiti  informativi
sviluppati  per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   livello
progettuale  e  definiti  nel  capitolato  informativo  allegato   al
documento di indirizzo della progettazione.»; 
    e) al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c)  se  sono  utilizzati  metodi  e  strumenti   di   gestione
informativa digitale delle costruzioni, sviluppa  un  approfondimento
del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del  relativo
livello  di  progettazione  rispondente  a  quanto  specificato   nel
capitolato informativo;»; 
    f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      «8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o piu' livelli di
progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle  stazioni
appaltanti ed enti  concedenti  prevedono  in  clausole  espresse  le
prestazioni reintegrative a cui e' tenuto, a titolo  transattivo,  il
progettista per rimediare in forma specifica ad errori  od  omissioni
nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali  da  pregiudicare,
in tutto o in parte, la realizzazione  dell'opera  o  la  sua  futura
utilizzazione.  E'  nullo  ogni  patto  che  escluda  o   limiti   la
responsabilita'  del  progettista  per  errori  o   omissioni   nella
progettazione  che  pregiudichino,  in   tutto   o   in   parte,   la
realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.»; 
    g) al comma 13: 
      1) al primo periodo, la parola:  «costo»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «costo  medio»  e  dopo  le  parole:  «datori  di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative,» sono  inserite  le  seguenti:
«tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,»; 
      2) al secondo periodo, la parola: «costo» e'  sostituita  dalle
seguenti: «costo medio»; 
      3) al terzo periodo, le  parole:  «prezzari  predisposti»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «prezzari   aggiornati   predisposti
annualmente» e le parole: «sono autorizzati a  non  applicare  quelli
regionali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono   espressamente
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a  non
applicare quelli regionali»; 
    h) al comma 15, il secondo periodo e' soppresso; 
    i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: 
      «15-bis.  In  attuazione  degli  articoli  1,  comma  2,  primo
periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i  corrispettivi  determinati
secondo  le  modalita'  dell'allegato  I.13  sono  utilizzati   dalle
stazioni   appaltanti   e   dagli    enti    concedenti    ai    fini
dell'individuazione dell'importo da porre a  base  di  gara  per  gli
affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo
dei compensi, nonche' delle spese e degli oneri  accessori,  fissi  e
variabili. Le stazioni appaltanti  procedono  all'aggiudicazione  dei
predetti   contratti   sulla   base   del    criterio    dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla  base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: 
        a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi  del
primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la  forma  di  un
prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; 
        b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a  base  di
gara puo' essere assoggettato a  ribasso  in  sede  di  presentazione
delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo
all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo
2-bis dell'allegato  I.13  e  stabilisce  un  tetto  massimo  per  il
punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. 
      15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di  esclusione
delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo. 
      15-quater. Per i contratti  dei  servizi  di  ingegneria  e  di
architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b),
i corrispettivi determinati secondo le modalita'  dell'allegato  I.13
possono essere  ridotti  in  percentuale  non  superiore  al  20  per
cento.». 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  l'articolo  41   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
          1. La progettazione  in  materia  di  lavori  pubblici,  si
          articola  in  due  livelli  di  successivi  approfondimenti
          tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il
          progetto esecutivo. Essa e' volta ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza delle costruzioni; 
                  c)  la  rispondenza  ai   requisiti   di   qualita'
          architettonica e tecnico-funzionale,  nonche'  il  rispetto
          dei tempi e dei costi previsti; 
                  d) il rispetto di tutti i  vincoli  esistenti,  con
          particolare  riguardo  a  quelli  idrogeologici,   sismici,
          archeologici e forestali; 
                  e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione
          dell'impiego   di   risorse   materiali   non   rinnovabili
          nell'intero ciclo di vita delle opere; 
                  f) il rispetto dei  principi  della  sostenibilita'
          economica,    territoriale,    ambientale     e     sociale
          dell'intervento,  anche  per  contrastare  il  consumo  del
          suolo,  incentivando   il   recupero,   il   riuso   e   la
          valorizzazione del  patrimonio  edilizio  esistente  e  dei
          tessuti urbani; 
                  g)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo  uso  di  metodi  e   strumenti   di   gestione
          informativa digitale delle costruzioni di cui  all'articolo
          43; 
                  h)  l'accessibilita'  e   l'adattabilita'   secondo
          quanto previsto dalle disposizioni vigenti  in  materia  di
          barriere architettoniche; 
                  i) la  compatibilita'  geologica  e  geomorfologica
          dell'opera. 
              2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli
          di progettazione  e  stabilisce  il  contenuto  minimo  del
          quadro delle necessita' e del documento di indirizzo  della
          progettazione  che  le  stazioni  appaltanti  e  gli   enti
          concedenti devono predisporre. 
              3. L'allegato I.7 stabilisce altresi'  le  prescrizioni
          per  la  redazione  del  documento   di   indirizzo   della
          progettazione da parte del RUP della stazione appaltante  o
          dell'ente  concedente.  L'allegato  I.7  indica   anche   i
          requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel
          progetto di  fattibilita'  tecnico-economica.  In  caso  di
          adozione di metodi  e  strumenti  di  gestione  informativa
          digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della
          progettazione  contiene  anche  il  capitolato  informativo
          redatto dal coordinatore  dei  flussi  informativi  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9. 
              4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4,
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della
          Convenzione  europea  per  la  protezione  del   patrimonio
          archeologico, firmata a La Valletta il 16  gennaio  1992  e
          ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57,  per
          i contratti  pubblici  di  lavori  la  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico, si  svolge  con  le  modalita'
          procedurali di cui all'allegato I.8. Le regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          disciplinano   la   procedura   di   verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
          sulla base di quanto disposto dal predetto allegato. 
              5. La  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente,  in
          funzione   della   specifica   tipologia    e    dimensione
          dell'intervento, indica le caratteristiche, i  requisiti  e
          gli elaborati progettuali necessari per la  definizione  di
          ogni fase della relativa progettazione. Per gli  interventi
          di  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  puo'  essere
          omesso il primo livello di progettazione a  condizione  che
          il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso. 
              5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5,  i
          contratti   di   lavori   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria,   ad   eccezione   degli    interventi    di
          manutenzione straordinaria che prevedono il  rinnovo  o  la
          sostituzione  di  parti  strutturali  delle  opere   o   di
          impianti,  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
          procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto
          di fattibilita' tecnico-economica costituito  almeno  dagli
          elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis  dell'allegato
          I.7. L'esecuzione  dei  predetti  lavori  puo'  prescindere
          dall'avvenuta  redazione  e   approvazione   del   progetto
          esecutivo. 
              6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica: 
                a) individua, tra piu'  soluzioni  possibili,  quella
          che esprime il rapporto migliore tra costi e  benefici  per
          la collettivita' in relazione alle specifiche  esigenze  da
          soddisfare e alle prestazioni da fornire; 
                b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di
          metodi e strumenti di gestione informativa  digitale  delle
          costruzioni di cui all'articolo 43; 
                c)  sviluppa,   nel   rispetto   del   quadro   delle
          necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per  la
          definizione degli aspetti di cui al comma; 
                d)   individua   le   caratteristiche   dimensionali,
          tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche  dei  lavori   da
          realizzare, compresa la scelta  in  merito  alla  possibile
          suddivisione in lotti funzionali; 
                e) consente, ove necessario, l'avvio della  procedura
          espropriativa; 
                f) contiene  tutti  gli  elementi  necessari  per  il
          rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; 
                g) contiene  il  piano  preliminare  di  manutenzione
          dell'opera e delle sue parti; 
                g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti  di
          gestione  informativa  digitale,  recepisce   i   requisiti
          informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi
          di  livello   progettuale   e   definiti   nel   capitolato
          informativo  allegato  al  documento  di  indirizzo   della
          progettazione. 
              7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui
          all'  articolo  19  del  testo  unico  delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita', di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  il  progetto  di
          fattibilita'  tecnico-economica  sostituisce  il   progetto
          preliminare e quello definitivo. 
              8. Il progetto esecutivo, in coerenza con  il  progetto
          di fattibilita' tecnico-economica: 
                a) sviluppa un livello di definizione degli  elementi
          tale  da  individuarne   compiutamente   la   funzione,   i
          requisiti, la qualita' e il prezzo di elenco; 
                b) e' corredato del piano di manutenzione  dell'opera
          per l'intero ciclo di  vita  e  determina  in  dettaglio  i
          lavori da realizzare, il loro  costo  e  i  loro  tempi  di
          realizzazione; 
                c) se sono utilizzati metodi e strumenti di  gestione
          informativa  digitale  delle   costruzioni,   sviluppa   un
          approfondimento del contenuto informativo in  coerenza  con
          gli  obiettivi  del  relativo  livello   di   progettazione
          rispondente   a   quanto   specificato    nel    capitolato
          informativo; 
                d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che ha
          predisposto il progetto di fattibilita'  tecnico-economica.
          Nel   caso   in   cui   motivate   ragioni    giustifichino
          l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza
          riserve l'attivita' progettuale svolta in precedenza. 
              8-bis. In caso di affidamento esterno  di  uno  o  piu'
          livelli di  progettazione,  i  contratti  di  progettazione
          stipulati dalle  stazioni  appaltanti  ed  enti  concedenti
          prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative
          a cui e' tenuto, a titolo transattivo, il  progettista  per
          rimediare in forma specifica ad errori od  omissioni  nella
          progettazione   emerse   in   fase   esecutiva,   tali   da
          pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la   realizzazione
          dell'opera o la sua futura  utilizzazione.  E'  nullo  ogni
          patto  che  escluda  o  limiti   la   responsabilita'   del
          progettista per errori o omissioni nella progettazione  che
          pregiudichino,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione
          dell'opera o la sua futura utilizzazione. 
              9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli
          di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          e  degli  enti  concedenti  sul  progetto  di  fattibilita'
          tecnico-economica. In sede di verifica della  coerenza  tra
          le  varie  fasi  della  progettazione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 42, comma 1. 
              10. Gli  oneri  della  progettazione,  delle  indagini,
          delle ricerche e  degli  studi  connessi,  compresi  quelli
          relativi al dibattito pubblico, nonche' della direzione dei
          lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle  prove  e  dei
          controlli sui prodotti e  materiali,  della  redazione  dei
          piani di sicurezza e di  coordinamento,  delle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          del  progetto,  gravano  sulle  disponibilita'  finanziarie
          della stazione appaltante o  dell'ente  concedente  e  sono
          inclusi nel quadro economico dell'intervento. 
              11. Le spese strumentali, dovute anche a  sopralluoghi,
          riguardanti  le  attivita'  di  predisposizione  del  piano
          generale degli  interventi  del  sistema  accentrato  delle
          manutenzioni, di cui all'articolo 12  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico  delle  risorse
          iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  trasferite
          all'Agenzia del demanio. 
              12.  La  progettazione  di  servizi  e   forniture   e'
          articolata in un unico  livello  ed  e'  predisposta  dalle
          stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri
          dipendenti  in  servizio.  L'allegato   I.7   definisce   i
          contenuti minimi del progetto. 
              13. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture,  il  costo  medio  del  lavoro  e'   determinato
          annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali sulla base dei  valori  economici
          definiti dalla contrattazione collettiva nazionale  tra  le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentative, tenuto  conto
          della dimensione o natura giuridica  delle  imprese,  delle
          norme  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale,   dei
          diversi  settori  merceologici  e  delle  differenti   aree
          territoriali.   In   mancanza   di   contratto   collettivo
          applicabile, il costo medio del lavoro  e'  determinato  in
          relazione al contratto collettivo del settore  merceologico
          piu'  affine  a  quello  preso  in  considerazione.  Per  i
          contratti relativi a lavori, il costo dei  prodotti,  delle
          attrezzature e delle  lavorazioni  e'  determinato  facendo
          riferimento ai prezzi correnti alla data  dell'approvazione
          del progetto riportati nei prezzari aggiornati  predisposti
          annualmente dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  o
          adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti  concedenti
          che, in base alla natura e all'oggetto  dell'appalto,  sono
          espressamente    autorizzati    dal     Ministero     delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  a  non  applicare  quelli
          regionali. I criteri di  formazione  ed  aggiornamento  dei
          prezzari regionali sono  definiti  nell'allegato  I.14.  In
          mancanza di prezzari aggiornati, il  costo  e'  determinato
          facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura oppure,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
              14. Nei contratti di lavori e servizi, per  determinare
          l'importo posto a base di gara, la  stazione  appaltante  o
          l'ente concedente individua nei documenti di gara  i  costi
          della manodopera secondo quanto previsto dal  comma  13.  I
          costi della manodopera e della  sicurezza  sono  scorporati
          dall'importo  assoggettato  al  ribasso.  Resta  ferma   la
          possibilita' per l'operatore economico di dimostrare che il
          ribasso  complessivo  dell'importo  deriva  da   una   piu'
          efficiente organizzazione aziendale. 
              15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le  modalita'  di
          determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da
          porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria  e
          architettura,  commisurati  al  livello  qualitativo  delle
          prestazioni e delle attivita' relative  alla  progettazione
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  ed  esecutiva  di
          lavori,  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase   di
          progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di
          esecuzione, al coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          esecuzione,  al  collaudo,  agli  incarichi   di   supporto
          tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile  del
          procedimento e del dirigente competente alla programmazione
          dei lavori pubblici. 
              15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2,  primo
          periodo, e 8, comma 2,  secondo  periodo,  i  corrispettivi
          determinati secondo le modalita'  dell'allegato  I.13  sono
          utilizzati  dalle  stazioni   appaltanti   e   dagli   enti
          concedenti  ai  fini  dell'individuazione  dell'importo  da
          porre  a  base  di  gara  per  gli   affidamenti   di   cui
          all'articolo 108, comma  2,  lettera  b),  comprensivo  dei
          compensi, nonche' delle  spese  e  degli  oneri  accessori,
          fissi  e  variabili.  Le  stazioni   appaltanti   procedono
          all'aggiudicazione dei predetti contratti  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
          nel rispetto dei seguenti criteri: 
                a) per il 65 per cento  dell'importo  determinato  ai
          sensi del primo  periodo,  l'elemento  relativo  al  prezzo
          assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto
          dall'articolo 108, comma 5; 
                b) il restante 35 per cento dell'importo da  porre  a
          base di gara puo' essere assoggettato a ribasso in sede  di
          presentazione  delle  offerte.   La   stazione   appaltante
          definisce  il  punteggio  relativo  all'offerta   economica
          secondo i metodi  di  calcolo  di  cui  all'articolo  2-bis
          dell'allegato I.13 e stabilisce un  tetto  massimo  per  il
          punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. 
              15-ter. Restano ferme le  disposizioni  in  materia  di
          esclusione delle offerte anomale di  cui  all'articolo  54,
          comma 1, terzo periodo. 
              15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria  e
          di architettura affidati ai sensi dell'articolo  50,  comma
          1, lettera  b),  i  corrispettivi  determinati  secondo  le
          modalita' dell'allegato  I.13  possono  essere  ridotti  in
          percentuale non superiore al 20 per cento.».