Art. 15
Modifiche all'articolo 43
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere
dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova
costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima
del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di
euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in
caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del
codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.»;
2) al secondo periodo, la parola: «uso» e' sostituita dalla
seguente: «adozione»;
b) al comma 4:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i criteri per garantire uniformita' di adozione dei
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di
gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la
previsione dell'interoperabilita' dell'anagrafe patrimoniale di
ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi
informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti
pubblici;»;
3) alla lettera f), la parola: «uso» e' sostituita dalla
seguente: «adozione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«delle costruzioni».
Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 43 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
adottano metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni per la progettazione e la
realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli
interventi su costruzioni esistenti con stima del costo
presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di
euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera
a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo
10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica agli interventi di
ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non
riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione
dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa
digitale.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in
conformita' con i principi di cui all'articolo 19, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione
di gara un punteggio premiale relativo alle modalita' d'uso
di tali metodi e strumenti. Tale facolta' e' subordinata
all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.
3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano
piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i
fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche
progettualita' tra i progettisti, nonche' di consentire il
trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e
operatori economici partecipanti alla procedura
aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.
4. Nell'allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale,
agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformita' di adozione
dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi
di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi
compresa la previsione dell'interoperabilita' dell'anagrafe
patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente
concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la
rendicontazione degli investimenti pubblici;
d) le modalita' di scambio e interoperabilita' dei
dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali
applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per
l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni.
5. (abrogato)».