Art. 15 
 
                      Modifiche all'articolo 43 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «A  decorrere
dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti
adottano metodi e strumenti di gestione  informativa  digitale  delle
costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova
costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti  con  stima
del costo presunto dei lavori di importo superiore  a  2  milioni  di
euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma  1,  lettera  a),  in
caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10,  comma  1,  del
codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42.»; 
      2) al secondo periodo, la parola:  «uso»  e'  sostituita  dalla
seguente: «adozione»; 
    b) al comma 4: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) i criteri  per  garantire  uniformita'  di  adozione  dei
metodi  e  strumenti   di   gestione   informativa   digitale   delle
costruzioni;»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) le misure necessarie per  l'attuazione  dei  processi  di
gestione informativa digitale  delle  costruzioni,  ivi  compresa  la
previsione  dell'interoperabilita'  dell'anagrafe   patrimoniale   di
ciascuna  stazione  appaltante  o  ente  concedente  con   l'archivio
informatico  nazionale  delle  opere  pubbliche  e  con   i   sistemi
informativi istituzionali per la rendicontazione  degli  investimenti
pubblici;»; 
      3) alla lettera  f),  la  parola:  «uso»  e'  sostituita  dalla
seguente: «adozione» e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«delle costruzioni». 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Si  riporta  l'articolo  43   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione  informativa
          digitale delle  costruzioni).  -  1.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti
          adottano  metodi  e  strumenti  di   gestione   informativa
          digitale  delle  costruzioni  per  la  progettazione  e  la
          realizzazione di opere  di  nuova  costruzione  e  per  gli
          interventi su costruzioni esistenti  con  stima  del  costo
          presunto dei lavori di importo superiore  a  2  milioni  di
          euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1,  lettera
          a), in caso di interventi su edifici  di  cui  all'articolo
          10, comma 1, del codice  dei  beni  culturali,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione
          di cui al primo periodo non si applica agli  interventi  di
          ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non
          riguardino opere precedentemente  eseguite  con  l'adozione
          dei suddetti metodi e  strumenti  di  gestione  informativa
          digitale. 
              2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma  1  e  in
          conformita' con i  principi  di  cui  all'articolo  19,  le
          stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono  adottare
          metodi e strumenti di gestione informativa  digitale  delle
          costruzioni, eventualmente prevedendo nella  documentazione
          di gara un punteggio premiale relativo alle modalita' d'uso
          di tali metodi e strumenti. Tale  facolta'  e'  subordinata
          all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9. 
              3. Gli strumenti indicati ai commi  1  e  2  utilizzano
          piattaforme interoperabili a mezzo di  formati  aperti  non
          proprietari al fine di non limitare la  concorrenza  tra  i
          fornitori di tecnologie e il coinvolgimento  di  specifiche
          progettualita' tra i progettisti, nonche' di consentire  il
          trasferimento dei  dati  tra  pubbliche  amministrazioni  e
          operatori    economici    partecipanti    alla    procedura
          aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto. 
              4. Nell'allegato I.9 sono definiti: 
                a) le misure relative alla formazione del  personale,
          agli strumenti e alla organizzazione necessaria; 
                b) i criteri per garantire  uniformita'  di  adozione
          dei metodi e strumenti  di  gestione  informativa  digitale
          delle costruzioni; 
                c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi
          di gestione informativa  digitale  delle  costruzioni,  ivi
          compresa la previsione dell'interoperabilita' dell'anagrafe
          patrimoniale  di  ciascuna  stazione  appaltante   o   ente
          concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere
          pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per  la
          rendicontazione degli investimenti pubblici; 
                d) le modalita' di scambio  e  interoperabilita'  dei
          dati e delle informazioni; 
                e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali
          applicabili; 
                f) il contenuto minimo del capitolato informativo per
          l'adozione  dei  metodi  e  degli  strumenti  di   gestione
          informativa digitale delle costruzioni. 
              5. (abrogato)».