Art. 16 
 
                      Modifiche all'articolo 45 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostituite
dalle seguenti: «dal proprio personale»; 
      2) al terzo periodo, le parole  «dai  propri  dipendenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  L'incentivo  di  cui  al  comma  3  e'   corrisposto   dal
responsabile di servizio preposto  alla  struttura  competente  o  da
altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito  il
RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal
destinatario  dell'incentivo  di  cui   al   comma   2.   L'incentivo
complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale  nel  corso
dell'anno di competenza, anche per  attivita'  svolte  per  conto  di
altre amministrazioni, non puo'  superare  il  trattamento  economico
complessivo  annuo  lordo  percepito   dalla   medesima   unita'   di
personale.. L'incentivo eccedente,  non  corrisposto,  incrementa  le
risorse di cui al comma 5. Per  le  amministrazioni  che  adottano  i
metodi  e  gli  strumenti  di  gestione  informativa  digitale  delle
costruzioni di cui all'articolo  43  il  limite  di  cui  al  secondo
periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse
di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni
non svolte  dal  proprio  personale,  perche'  affidate  a  personale
esterno   all'amministrazione   medesima   oppure    perche'    prive
dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.»; 
    c) al comma 7,  lettera  a),  le  parole  «dei  dipendenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «del personale»; 
    d) al comma 8, primo  periodo  le  parole  «ai  dipendenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «al personale». 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Si  riporta  l'articolo  45   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli
          oneri   relativi   alle   attivita'    tecniche    indicate
          nell'allegato  I.10  sono  a  carico   degli   stanziamenti
          previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
          servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
          nei  bilanci  delle  stazioni  appaltanti  e   degli   enti
          concedenti. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti
          destinano risorse  finanziarie  per  le  funzioni  tecniche
          svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10
          e per le finalita' indicate al  comma  5,  a  valere  sugli
          stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore  al
          2 per cento dell'importo dei lavori, dei  servizi  e  delle
          forniture, posto a base delle procedure di affidamento.  Il
          presente comma si applica anche  agli  appalti  relativi  a
          servizi  o  forniture  nel  caso  in  cui  e'  nominato  il
          direttore  dell'esecuzione.  E'  fatta   salva,   ai   fini
          dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle  risorse
          di cui  al  presente  comma,  la  facolta'  delle  stazioni
          appaltanti  e  degli  enti  concedenti  di  prevedere   una
          modalita' diversa di retribuzione delle  funzioni  tecniche
          svolte dal proprio personale. 
              3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma  2,  e'
          ripartito, per ogni opera, lavoro,  servizio  e  fornitura,
          tra il RUP e i soggetti che svolgono le  funzioni  tecniche
          indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri  del
          relativo  riparto,   nonche'   quelli   di   corrispondente
          riduzione delle risorse finanziarie connesse  alla  singola
          opera  o  lavoro,  a   fronte   di   eventuali   incrementi
          ingiustificati dei tempi o dei costi  previsti  dal  quadro
          economico del  progetto  esecutivo,  sono  stabiliti  dalle
          stazioni appaltanti e  dagli  enti  concedenti,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del codice. 
              4. L'incentivo di cui al comma  3  e'  corrisposto  dal
          responsabile di servizio preposto alla struttura competente
          o   da   altro   dirigente   incaricato    dalla    singola
          amministrazione, sentito il RUP, che accerta e  attesta  le
          specifiche  funzioni  tecniche  svolte   dal   destinatario
          dell'incentivo   di   cui   al   comma    2.    L'incentivo
          complessivamente maturato da ciascuna unita'  di  personale
          nel corso dell'anno  di  competenza,  anche  per  attivita'
          svolte  per  conto  di  altre  amministrazioni,  non   puo'
          superare il trattamento economico complessivo  annuo  lordo
          percepito dalla medesima unita' di  personale.  L'incentivo
          eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al
          comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
          strumenti   di   gestione   informativa   digitale    delle
          costruzioni di cui all'articolo 43  il  limite  di  cui  al
          secondo periodo e' aumentato del 15 per  cento.  Incrementa
          altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo
          che  corrisponde  a  prestazioni  non  svolte  dal  proprio
          personale,   perche'   affidate   a    personale    esterno
          all'amministrazione   medesima   oppure    perche'    prive
          dell'attestazione  del  dirigente  o  del  responsabile  di
          servizio. 
              5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui  al
          comma 2, escluse le risorse che derivano  da  finanziamenti
          europei o da altri finanziamenti a destinazione  vincolata,
          incrementato    delle    quote     parti     dell'incentivo
          corrispondenti   a   prestazioni   non   svolte   o   prive
          dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per
          le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato
          ai fini di cui ai commi 6 e 7. 
              6. Con le risorse di cui al  comma  5  l'ente  acquista
          beni e tecnologie funzionali  a  progetti  di  innovazione,
          anche per incentivare: 
                a)  la  modellazione  elettronica   informativa   per
          l'edilizia e le infrastrutture; 
                b)  l'implementazione  delle  banche  dati   per   il
          controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; 
                c)  l'efficientamento  informatico,  con  particolare
          riferimento alle metodologie e strumentazioni  elettroniche
          per i controlli. 
              7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni
          caso utilizzata: 
                  a) per attivita'  di  formazione  per  l'incremento
          delle competenze digitali del personale nella realizzazione
          degli interventi; 
                  b) per la specializzazione del personale che svolge
          funzioni tecniche; 
                  c) per la copertura degli  oneri  di  assicurazione
          obbligatoria del personale. 
              8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si
          avvalgono di una centrale di committenza possono destinare,
          anche su richiesta di quest'ultima, le risorse  finanziarie
          di cui al comma 2 o parte di  esse  al  personale  di  tale
          centrale in relazione alle  funzioni  tecniche  svolte.  Le
          somme cosi' destinate non possono comunque eccedere  il  25
          per cento dell'incentivo di cui al comma 2.».