Art. 16
Modifiche all'articolo 45
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostituite
dalle seguenti: «dal proprio personale»;
2) al terzo periodo, le parole «dai propri dipendenti» sono
sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da
altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il
RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal
destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo
complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso
dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di
altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico
complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita' di
personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le
risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i
metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo
periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse
di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni
non svolte dal proprio personale, perche' affidate a personale
esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive
dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.»;
c) al comma 7, lettera a), le parole «dei dipendenti» sono
sostituite dalle seguenti: «del personale»;
d) al comma 8, primo periodo le parole «ai dipendenti» sono
sostituite dalle seguenti: «al personale».
Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 45 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri relativi alle attivita' tecniche indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10
e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il
presente comma si applica anche agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini
dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse
di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una
modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche
svolte dal proprio personale.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e'
ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura,
tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del
relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola
opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi
ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro
economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i
rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente
o da altro dirigente incaricato dalla singola
amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le
specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario
dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo
complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale
nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita'
svolte per conto di altre amministrazioni, non puo'
superare il trattamento economico complessivo annuo lordo
percepito dalla medesima unita' di personale. L'incentivo
eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al
comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al
secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa
altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo
che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio
personale, perche' affidate a personale esterno
all'amministrazione medesima oppure perche' prive
dell'attestazione del dirigente o del responsabile di
servizio.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al
comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti
europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,
incrementato delle quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte o prive
dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per
le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato
ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista
beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche
per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni
caso utilizzata:
a) per attivita' di formazione per l'incremento
delle competenze digitali del personale nella realizzazione
degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge
funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione
obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si
avvalgono di una centrale di committenza possono destinare,
anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie
di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale
centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le
somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25
per cento dell'incentivo di cui al comma 2.».