Art. 17 
 
                      Modifiche all'articolo 49 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il
comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  In  casi  motivati,  con
riferimento alla struttura del mercato e alla  effettiva  assenza  di
alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del  precedente
contratto  nonche'  della  qualita'  della   prestazione   resa,   il
contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato  quale
affidatario diretto.». 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Si  riporta  l'articolo  49   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 49 (Principio di rotazione degli  affidamenti).
          - 1. Gli affidamenti di cui alla presente  Parte  avvengono
          nel rispetto del principio di rotazione. 
              2.  In  applicazione  del  principio  di  rotazione  e'
          vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un  appalto  al
          contraente  uscente  nei  casi  in  cui   due   consecutivi
          affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello
          stesso settore merceologico, oppure nella stessa  categoria
          di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 
              3.  La   stazione   appaltante   puo'   ripartire   gli
          affidamenti in fasce in base al valore economico.  In  tale
          caso il divieto  di  affidamento  o  di  aggiudicazione  si
          applica con riferimento  a  ciascuna  fascia,  fatto  salvo
          quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 
              4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del
          mercato e alla effettiva  assenza  di  alternative,  previa
          verifica dell'accurata esecuzione del precedente  contratto
          nonche'  della  qualita'   della   prestazione   resa,   il
          contraente  uscente  puo'  essere   reinvitato   o   essere
          individuato quale affidatario diretto. 
              5. Per i contratti affidati con  le  procedure  di  cui
          all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni
          appaltanti non applicano il principio di  rotazione  quando
          l'indagine di mercato  sia  stata  effettuata  senza  porre
          limiti al numero di operatori  economici  in  possesso  dei
          requisiti richiesti da invitare alla  successiva  procedura
          negoziata. 
              6. E' comunque consentito derogare all'applicazione del
          principio di  rotazione  per  gli  affidamenti  diretti  di
          importo inferiore a 5.000 euro.».