Art. 18
Modifiche all'articolo 50
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito
l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed
e).».
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 50, commi 1, 2 e 3, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 50 (Procedure per l'affidamento). - 1. Salvo
quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti
in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
140.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori
economici, assicurando che siano scelti soggetti in
possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1
milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per lavori di
importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilita' di
ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui
alla Parte IV del presente Libro;
e) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento
di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione,
di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 14.
2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti
con le modalita' previste nell'allegato II.1. Per la
selezione degli operatori da invitare alle procedure
negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il
sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei
nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e
specificamente motivate, nei casi in cui non risulti
praticabile nessun altro metodo di selezione degli
operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio
sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati
nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.
2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio
sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1,
lettere c), d) ed e).
3. (abrogato)
Omissis.».