Art. 18 
 
                      Modifiche all'articolo 50 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Le  stazioni  appaltanti  pubblicano  sul  proprio  sito
l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d)  ed
e).». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'articolo 50, commi 1, 2 e 3, del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 50 (Procedure per l'affidamento).  -  1.  Salvo
          quanto  previsto  dagli  articoli  62  e  63,  le  stazioni
          appaltanti  procedono  all'affidamento  dei  contratti   di
          lavori, servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita': 
                  a)  affidamento  diretto  per  lavori  di   importo
          inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu'
          operatori economici, assicurando che siano scelti  soggetti
          in possesso  di  documentate  esperienze  pregresse  idonee
          all'esecuzione   delle   prestazioni   contrattuali   anche
          individuati tra gli iscritti in elenchi  o  albi  istituiti
          dalla stazione appaltante; 
                  b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi
          compresi  i  servizi  di  ingegneria   e   architettura   e
          l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore   a
          140.000 euro, anche senza consultazione di  piu'  operatori
          economici,  assicurando  che  siano  scelti   soggetti   in
          possesso  di  documentate   esperienze   pregresse   idonee
          all'esecuzione  delle   prestazioni   contrattuali,   anche
          individuati tra gli iscritti in elenchi  o  albi  istituiti
          dalla stazione appaltante; 
                  c)  procedura   negoziata   senza   bando,   previa
          consultazione di almeno  cinque  operatori  economici,  ove
          esistenti, individuati in base  a  indagini  di  mercato  o
          tramite elenchi di operatori economici,  per  i  lavori  di
          importo pari o superiore a 150.000 euro  e  inferiore  a  1
          milione di euro; 
                  d)  procedura   negoziata   senza   bando,   previa
          consultazione di  almeno  dieci  operatori  economici,  ove
          esistenti, individuati in base  a  indagini  di  mercato  o
          tramite elenchi  di  operatori  economici,  per  lavori  di
          importo pari o superiore a 1 milione di euro  e  fino  alle
          soglie di cui all'articolo 14,  salva  la  possibilita'  di
          ricorrere alle procedure di scelta del  contraente  di  cui
          alla Parte IV del presente Libro; 
                  e)  procedura   negoziata   senza   bando,   previa
          consultazione di almeno  cinque  operatori  economici,  ove
          esistenti, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o
          tramite elenchi di operatori economici,  per  l'affidamento
          di  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i   servizi   di
          ingegneria e architettura e l'attivita'  di  progettazione,
          di importo pari o superiore a  140.000  euro  e  fino  alle
          soglie di cui all'articolo 14. 
              2. Gli elenchi e le indagini di  mercato  sono  gestiti
          con  le  modalita'  previste  nell'allegato  II.1.  Per  la
          selezione  degli  operatori  da  invitare  alle   procedure
          negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il
          sorteggio  o  altro  metodo  di  estrazione   casuale   dei
          nominativi, se non in presenza di situazioni particolari  e
          specificamente  motivate,  nei  casi  in  cui  non  risulti
          praticabile  nessun  altro  metodo   di   selezione   degli
          operatori. Le stazioni appaltanti  pubblicano  sul  proprio
          sito istituzionale i nominativi degli operatori  consultati
          nell'ambito delle procedure di cui al comma 1. 
              2-bis. Le stazioni appaltanti  pubblicano  sul  proprio
          sito l'avvio di una consultazione ai  sensi  del  comma  1,
          lettere c), d) ed e). 
              3. (abrogato) 
              Omissis.».