Art. 19 
 
                      Modifiche all'articolo 53 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non  si  applicano
le riduzioni previste dall'articolo  106,  comma  8,  e  gli  aumenti
previsti dall'articolo 117, comma 2.». 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Si  riporta  l'articolo  53   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 53 (Garanzie a corredo dell'offerta e  garanzie
          definitive). - 1. Nelle procedure  di  affidamento  di  cui
          all'articolo  50,  comma  1,  la  stazione  appaltante  non
          richiede le garanzie provvisorie di  cui  all'articolo  106
          salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e)
          dello stesso comma 1 dell'articolo  50,  in  considerazione
          della tipologia e  specificita'  della  singola  procedura,
          ricorrano particolari  esigenze  che  ne  giustifichino  la
          richiesta. Le  esigenze  particolari  sono  indicate  nella
          decisione di  contrarre  oppure  nell'avviso  di  indizione
          della procedura o in altro atto equivalente. 
              2. Quando e'  richiesta  la  garanzia  provvisoria,  il
          relativo  ammontare  non  puo'  superare  l'uno  per  cento
          dell'importo previsto  nell'avviso  o  nell'invito  per  il
          contratto oggetto di affidamento. 
              3. La garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto
          forma di cauzione oppure di fideiussione con  le  modalita'
          di cui all'articolo 106. 
              4. In  casi  debitamente  motivati  e'  facolta'  della
          stazione appaltante non richiedere la  garanzia  definitiva
          per l'esecuzione dei contratti di cui alla  presente  Parte
          oppure per i contratti di  pari  importo  a  valere  su  un
          accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva e'
          pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. 
              4-bis. Alla garanzia provvisoria e  definitiva  non  si
          applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8,
          e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.»