Art. 19
Modifiche all'articolo 53
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano
le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti
previsti dall'articolo 117, comma 2.».
Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 53 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 53 (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie
definitive). - 1. Nelle procedure di affidamento di cui
all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106
salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e)
dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione
della tipologia e specificita' della singola procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella
decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione
della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando e' richiesta la garanzia provvisoria, il
relativo ammontare non puo' superare l'uno per cento
dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il
contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto
forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalita'
di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati e' facolta' della
stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva
per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte
oppure per i contratti di pari importo a valere su un
accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva e'
pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8,
e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.»