Art. 2
Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di
contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al
personale dipendente impiegato nell'attivita' oggetto dell'appalto o
della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in
conformita' al comma 1 e all'allegato I.01.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie,
accessorie o sussidiarie, qualora le relative attivita' siano
differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della
concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30
per cento, alla medesima categoria omogenea di attivita', le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti indicano altresi' nei documenti di
cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali
prestazioni.»;
c) al comma 3, le parole «Gli operatori economici» sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli
operatori economici»;
d) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, in conformita' all'allegato I.01».
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 11 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Principio di applicazione dei contratti
collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive
e ritardo nei pagamenti). - 1. Al personale impiegato nei
lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e
concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quello il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di
contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto
collettivo applicabile al personale dipendente impiegato
nell'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in
conformita' al comma 1 e all'allegato I.01.
2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili,
secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative
attivita' siano differenti da quelle prevalenti oggetto
dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una
soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima
categoria omogenea di attivita', le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti indicano altresi' nei documenti di cui
al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale
di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori
economici possono indicare nella propria offerta il
differente contratto collettivo da essi applicato, purche'
garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello
indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere
all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la
quale l'operatore economico individuato si impegna ad
applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale
indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione
di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la
dichiarazione e' anche verificata con le modalita' di cui
all'articolo 110, in conformita' all'allegato I.01.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele
normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in
subappalto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso
sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita',
previo rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo,
il responsabile unico del progetto invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo,
la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.».