Art. 2 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Nei  documenti  iniziali  di  gara  e  nella  decisione  di
contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le  stazioni  appaltanti  e
gli enti concedenti indicano il contratto collettivo  applicabile  al
personale dipendente impiegato nell'attivita' oggetto dell'appalto  o
della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in
conformita' al comma 1 e all'allegato I.01.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. In presenza di  prestazioni  scorporabili,  secondarie,
accessorie  o  sussidiarie,  qualora  le  relative  attivita'   siano
differenti  da  quelle  prevalenti  oggetto  dell'appalto   o   della
concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore  al  30
per cento, alla medesima categoria omogenea di attivita', le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti indicano altresi' nei  documenti  di
cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale  e  territoriale  di
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei  datori  e
dei prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano  nazionale,  applicabile  al  personale   impiegato   in   tali
prestazioni.»; 
    c)  al  comma  3,  le  parole  «Gli  operatori  economici»   sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e  2-bis,  gli
operatori economici»; 
    d) al comma 4,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, in conformita' all'allegato I.01». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  l'articolo  11   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 11 (Principio  di  applicazione  dei  contratti
          collettivi nazionali di settore. Inadempienze  contributive
          e ritardo nei pagamenti). - 1. Al personale  impiegato  nei
          lavori, servizi e forniture oggetto di appalti  pubblici  e
          concessioni e' applicato il contratto collettivo  nazionale
          e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
          quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          quello il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente
          connesso  con  l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
          concessione   svolta   dall'impresa   anche   in    maniera
          prevalente. 
              2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione  di
          contrarre di cui  all'articolo  17,  comma  2  le  stazioni
          appaltanti e gli  enti  concedenti  indicano  il  contratto
          collettivo applicabile al  personale  dipendente  impiegato
          nell'attivita' oggetto  dell'appalto  o  della  concessione
          svolta  dall'impresa  anche  in  maniera   prevalente,   in
          conformita' al comma 1 e all'allegato I.01. 
              2-bis.  In  presenza   di   prestazioni   scorporabili,
          secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora  le  relative
          attivita' siano differenti  da  quelle  prevalenti  oggetto
          dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per  una
          soglia pari o superiore al  30  per  cento,  alla  medesima
          categoria omogenea di attivita', le stazioni  appaltanti  e
          gli enti concedenti indicano altresi' nei documenti di  cui
          al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale
          di lavoro in vigore per il settore  e  per  la  zona  nella
          quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. 
              3. Nei casi di cui ai commi 2 e  2-bis,  gli  operatori
          economici  possono  indicare  nella  propria   offerta   il
          differente contratto collettivo da essi applicato,  purche'
          garantisca  ai  dipendenti  le  stesse  tutele  di   quello
          indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 
              4. Nei casi di cui  al  comma  3,  prima  di  procedere
          all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti
          e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con  la
          quale  l'operatore  economico  individuato  si  impegna  ad
          applicare il contratto collettivo nazionale e  territoriale
          indicato  nell'esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del
          contratto per tutta la sua durata, ovvero la  dichiarazione
          di equivalenza  delle  tutele.  In  quest'ultimo  caso,  la
          dichiarazione e' anche verificata con le modalita'  di  cui
          all'articolo 110, in conformita' all'allegato I.01. 
              5.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti
          assicurano,  in  tutti  i  casi,  che  le  medesime  tutele
          normative ed economiche siano garantite  ai  lavoratori  in
          subappalto. 
              6. In caso di inadempienza contributiva risultante  dal
          documento unico  di  regolarita'  contributiva  relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,  impiegato
          nell'esecuzione  del  contratto,  la  stazione   appaltante
          trattiene   dal   certificato   di   pagamento    l'importo
          corrispondente   all'inadempienza   per    il    successivo
          versamento diretto agli enti previdenziali e  assicurativi,
          compresa,  nei  lavori,  la  cassa  edile.  In  ogni   caso
          sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata
          una ritenuta dello 0,50  per  cento;  le  ritenute  possono
          essere svincolate soltanto in sede di liquidazione  finale,
          dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante  del
          certificato di  collaudo  o  di  verifica  di  conformita',
          previo  rilascio  del  documento   unico   di   regolarita'
          contributiva.  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle
          retribuzioni dovute al personale di cui al  primo  periodo,
          il responsabile unico del progetto invita per  iscritto  il
          soggetto inadempiente, ed in  ogni  caso  l'affidatario,  a
          provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
          stata contestata formalmente e motivatamente la  fondatezza
          della richiesta entro il termine di cui al  terzo  periodo,
          la  stazione  appaltante  paga  anche  in   corso   d'opera
          direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni   arretrate,
          detraendo  il   relativo   importo   dalle   somme   dovute
          all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute  al
          subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
          pagamento diretto.».