Art. 20 
 
                      Modifiche all'articolo 56 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti: 
    «n-bis) concernenti gli acquisti: 
      1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova  delle
armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste  ultime,
nonche' delle correlate cabine di sparo; 
      2) delle attrezzature  necessarie  alle  prove  di  resistenza,
all'impatto di proiettili sparati  con  armi  da  fuoco,  relative  a
serramenti  e  vetri  blindati,  elmetti,  giubbotti,  componenti  di
autoblindo, furgoni e simili; 
      3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2); 
    n-ter) concernenti  i  servizi  di  manutenzione  afferenti  alle
attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);». 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riporta  l'articolo  56   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari). - 1.
          Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non
          si applicano agli appalti pubblici: 
                  a)  di  servizi   aggiudicati   da   una   stazione
          appaltante a un ente che sia una stazione  appaltante  o  a
          un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto
          esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni
          legislative   o    regolamentari    o    di    disposizioni
          amministrative pubblicate  che  siano  compatibili  con  il
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
                  b)   finalizzati   a   permettere   alle   stazioni
          appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di
          telecomunicazioni o la prestazione al  pubblico  di  uno  o
          piu' servizi di comunicazioni  elettroniche.  Ai  fini  del
          presente articolo si applicano le definizioni di  «rete  di
          comunicazioni» e «servizio  di  comunicazione  elettronica»
          contenute nell'articolo 2 del  codice  delle  comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259; 
                  c)  che  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  ad
          aggiudicare o ad  organizzare  nel  rispetto  di  procedure
          diverse da quelle previste dal codice e stabilite da: 
                    1) uno  strumento  giuridico  che  crea  obblighi
          internazionali, quali un accordo  internazionale,  concluso
          in conformita' dei trattati  dell'Unione  europea,  tra  lo
          Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative  articolazioni  e
          riguardanti lavori,  forniture  o  servizi  destinati  alla
          realizzazione congiunta o alla  gestione  congiunta  di  un
          progetto da parte dei soggetti firmatari; 
                    2) un'organizzazione internazionale; 
                  d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a
          norme previste da  un'organizzazione  internazionale  o  da
          un'istituzione  finanziaria  internazionale,   quando   gli
          appalti   sono   interamente   finanziati   dalla    stessa
          organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti  pubblici
          finanziati     prevalentemente     da     un'organizzazione
          internazionale    o    da    un'istituzione     finanziaria
          internazionale, le parti si accordano  sulle  procedure  di
          aggiudicazione applicabili; 
                  e) aventi ad oggetto  l'acquisto  o  la  locazione,
          quali che  siano  le  relative  modalita'  finanziarie,  di
          terreni, fabbricati  esistenti  o  altri  beni  immobili  o
          riguardanti diritti su tali beni; 
                  f) aventi ad oggetto l'acquisto,  lo  sviluppo,  la
          produzione  o  coproduzione  di   programmi   o   materiali
          associati  ai  programmi  destinati  ai  servizi  di  media
          audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori
          di servizi di media audiovisivi o radiofonici,  ovvero  gli
          appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura
          di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi  di  media
          audiovisivi o radiofonici; 
                  g)  concernenti  i   servizi   d'arbitrato   e   di
          conciliazione; 
                  h) concernenti uno qualsiasi dei  seguenti  servizi
          legali: 
                    1) rappresentanza legale di un cliente  da  parte
          di un avvocato ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  9
          febbraio 1982, n. 31: 
                    1.1) in  un  arbitrato  o  in  una  conciliazione
          tenuti in uno Stato membro dell'Unione  europea,  un  Paese
          terzo o  dinanzi  a  un'istanza  arbitrale  o  conciliativa
          internazionale; 
                    1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a  organi
          giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno  Stato  membro
          dell'Unione europea o un Paese terzo  o  dinanzi  a  organi
          giurisdizionali o istituzioni internazionali; 
                    2) consulenza legale fornita in  preparazione  di
          uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora  vi  sia
          un indizio concreto  e  una  probabilita'  elevata  che  la
          questione su cui verte la consulenza  divenga  oggetto  del
          procedimento, sempre che la consulenza sia  fornita  da  un
          avvocato ai sensi dell'articolo 1 della  legge  9  febbraio
          1982, n. 31; 
                    3) servizi di certificazione e autenticazione  di
          documenti che devono essere prestati da notai; 
                    4) servizi legali prestati da fiduciari o  tutori
          designati o altri  servizi  legali  i  cui  fornitori  sono
          designati da un organo giurisdizionale dello Stato  o  sono
          designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
          vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
                    5) altri servizi legali che sono connessi,  anche
          occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; 
                  i)   concernenti   servizi   finanziari    relativi
          all'emissione,   all'acquisto,   alla    vendita    e    al
          trasferimento di titoli o  di  altri  strumenti  finanziari
          come  riportati  nell'allegato  I  al  testo  unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi
          forniti da banche centrali e  operazioni  concluse  con  il
          Fondo europeo di stabilita'  finanziaria  e  il  meccanismo
          europeo di stabilita'; 
                  l) concernenti i prestiti, a prescindere dal  fatto
          che   siano   correlati   all'emissione,   alla    vendita,
          all'acquisto o  al  trasferimento  di  titoli  o  di  altri
          strumenti finanziari; 
                  m) concernenti i contratti di lavoro; 
                  n)  concernenti  servizi  di  difesa   civile,   di
          protezione  civile  e  di  prevenzione  contro  i  pericoli
          forniti da organizzazioni e  associazioni  senza  scopo  di
          lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
          75251100-1,   75251110-    4,    75251120-7,    75252000-7,
          75222000-8;  98113100-9  e  85143000-3  ad  eccezione   dei
          servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; 
                  n-bis) concernenti gli acquisti di: 
                    1)    di    munizioni    forzate,     ai     fini
          dell'obbligatoria prova delle  armi  da  fuoco,  precedente
          alla commercializzazione di queste  ultime,  nonche'  delle
          correlate cabine di sparo; 
                    2) delle attrezzature necessarie  alle  prove  di
          resistenza, all'impatto di proiettili sparati con  armi  da
          fuoco, relative a serramenti  e  vetri  blindati,  elmetti,
          giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili; 
                    3) di ricambi afferenti alle attrezzature di  cui
          al numero 2); 
                  n-ter)  concernenti  i  servizi   di   manutenzione
          afferenti alle attrezzature di  cui  alla  lettera  n-bis),
          numero 2); 
                  o) concernenti i servizi di trasporto  pubblico  di
          passeggeri per ferrovia o metropolitana; 
                  p)  concernenti   servizi   connessi   a   campagne
          politiche,  identificati  con  i  codici  CPV   79341400-0,
          92111230-3 e  92111240-6,  se  aggiudicati  da  un  partito
          politico nel contesto di una campagna  elettorale  per  gli
          appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni; 
                  q)  aventi  ad  oggetto  l'acquisto   di   prodotti
          agricoli e alimentari per un valore non superiore a  20.000
          euro  annui  per  ciascuna  impresa,  da  imprese  agricole
          singole  o  associate  situate   in   comuni   classificati
          totalmente montani di cui all'elenco  dei  comuni  italiani
          predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi  nella  circolare
          del Ministero delle  finanze  n.  9  del  14  giugno  1993,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 141  del  18  giugno
          1993,  nonche'  nei  comuni  delle  isole  minori  di   cui
          all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
              2. Le  disposizioni  del  codice  relative  ai  settori
          ordinari  non  si  applicano   anche   al   caso   in   cui
          un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con  la
          quale un  soggetto  pubblico  o  privato  si  impegni  alla
          realizzazione,  a  sua  totale  cura  e  spesa   e   previo
          ottenimento  di  tutte  le  necessarie  autorizzazioni,  di
          un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o  di  parte
          dell'opera prevista nell'ambito di  strumenti  o  programmi
          urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli  94,
          95 e 98.».