Art. 20
Modifiche all'articolo 56
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
«n-bis) concernenti gli acquisti:
1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle
armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime,
nonche' delle correlate cabine di sparo;
2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza,
all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a
serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di
autoblindo, furgoni e simili;
3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle
attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);».
Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 56 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari). - 1.
Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non
si applicano agli appalti pubblici:
a) di servizi aggiudicati da una stazione
appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a
un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto
esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni
legislative o regolamentari o di disposizioni
amministrative pubblicate che siano compatibili con il
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) finalizzati a permettere alle stazioni
appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di
telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o
piu' servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del
presente articolo si applicano le definizioni di «rete di
comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica»
contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259;
c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad
aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure
diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:
1) uno strumento giuridico che crea obblighi
internazionali, quali un accordo internazionale, concluso
in conformita' dei trattati dell'Unione europea, tra lo
Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative articolazioni e
riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla
realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un
progetto da parte dei soggetti firmatari;
2) un'organizzazione internazionale;
d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a
norme previste da un'organizzazione internazionale o da
un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli
appalti sono interamente finanziati dalla stessa
organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici
finanziati prevalentemente da un'organizzazione
internazionale o da un'istituzione finanziaria
internazionale, le parti si accordano sulle procedure di
aggiudicazione applicabili;
e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione,
quali che siano le relative modalita' finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni;
f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi o materiali
associati ai programmi destinati ai servizi di media
audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori
di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli
appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura
di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media
audiovisivi o radiofonici;
g) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi
legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte
di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione
tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa
internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro
dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di
uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia
un indizio concreto e una probabilita' elevata che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori
designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
i) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari
come riportati nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi
forniti da banche centrali e operazioni concluse con il
Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il meccanismo
europeo di stabilita';
l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto
che siano correlati all'emissione, alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
m) concernenti i contratti di lavoro;
n) concernenti servizi di difesa civile, di
protezione civile e di prevenzione contro i pericoli
forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di
lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
n-bis) concernenti gli acquisti di:
1) di munizioni forzate, ai fini
dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente
alla commercializzazione di queste ultime, nonche' delle
correlate cabine di sparo;
2) delle attrezzature necessarie alle prove di
resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da
fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti,
giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui
al numero 2);
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione
afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis),
numero 2);
o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana;
p) concernenti servizi connessi a campagne
politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0,
92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito
politico nel contesto di una campagna elettorale per gli
appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti
agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000
euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole
singole o associate situate in comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Le disposizioni del codice relative ai settori
ordinari non si applicano anche al caso in cui
un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la
quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla
realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo
ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di
un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte
dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi
urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94,
95 e 98.».