Art. 21 
 
                      Modifiche all'articolo 57 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto  di  lavori  e
servizi diversi  da  quelli  aventi  natura  intellettuale  e  per  i
contratti  di  concessione,  le  stazioni  appaltanti  e   gli   enti
concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti,  nel
rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea,  specifiche   clausole
sociali  con  le  quali  sono  richieste,  come  requisiti  necessari
dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: 
        a) garantire le pari opportunita' generazionali, di genere  e
di  inclusione  lavorativa  per  le   persone   con   disabilita'   o
svantaggiate, la stabilita' occupazionale  del  personale  impiegato,
tenuto  conto  della  tipologia  di   intervento,   con   particolare
riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; 
        b)  garantire   l'applicazione   dei   contratti   collettivi
nazionali e territoriali di settore, in  conformita'  con  l'articolo
11.»; 
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali
per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere  e  per
promuovere l'inclusione lavorativa delle persone  con  disabilita'  o
persone svantaggiate.»; 
    c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Clausole sociali dei
bandi  di  gara,  degli  avvisi  e  degli   inviti   e   criteri   di
sostenibilita' energetica e ambientale». 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Si  riporta  l'articolo  57   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 57 (Clausole sociali dei bandi di  gara,  degli
          avvisi  e  degli  inviti  e   criteri   di   sostenibilita'
          energetica e ambientale). -  1.  Per  gli  affidamenti  dei
          contratti di appalto di lavori e servizi diversi da  quelli
          aventi  natura  intellettuale  e   per   i   contratti   di
          concessione, le stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti
          inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e  inviti,  nel
          rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea,   specifiche
          clausole  sociali  con  le  quali  sono   richieste,   come
          requisiti  necessari  dell'offerta,  misure  orientate  tra
          l'altro a: 
                  a) garantire le pari opportunita' generazionali, di
          genere e  di  inclusione  lavorativa  per  le  persone  con
          disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del
          personale  impiegato,  tenuto  conto  della  tipologia   di
          intervento, con particolare riferimento al settore dei beni
          culturali e del paesaggio; 
                  b)   garantire   l'applicazione    dei    contratti
          collettivi  nazionali  e  territoriali   di   settore,   in
          conformita' con l'articolo 11. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti
          contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali
          previsti  dal  Piano   d'azione   per   la   sostenibilita'
          ambientale  dei  consumi   nel   settore   della   pubblica
          amministrazione     attraverso     l'inserimento,     nella
          documentazione  progettuale  e  di   gara,   almeno   delle
          specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
          nei criteri  ambientali  minimi,  definiti  per  specifiche
          categorie di  appalti  e  concessioni,  differenziati,  ove
          tecnicamente   opportuno,   anche   in   base   al   valore
          dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
          in riferimento  all'acquisto  di  prodotti  e  servizi  nei
          settori  della  ristorazione  collettiva  e  fornitura   di
          derrate alimentari, anche a quanto specificamente  previsto
          dall'articolo 130.  Tali  criteri,  in  particolare  quelli
          premianti, sono tenuti  in  considerazione  anche  ai  fini
          della stesura dei documenti di gara per l'applicazione  del
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  ai
          sensi  dell'articolo  108,  commi  4  e  5.   Le   stazioni
          appaltanti  valorizzano  economicamente  le  procedure   di
          affidamento di appalti e concessioni  conformi  ai  criteri
          ambientali minimi. Nel  caso  di  contratti  relativi  alle
          categorie  di   appalto   riferite   agli   interventi   di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono  tenuti  in
          considerazione, per quanto  possibile,  in  funzione  della
          tipologia di intervento e della localizzazione delle  opere
          da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti  dal
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
              2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi  e  strumenti
          premiali per realizzare le pari opportunita'  generazionali
          e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa  delle
          persone con disabilita' o persone svantaggiate.».