Art. 21
Modifiche all'articolo 57
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e
servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i
contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole
sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari
dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:
a) garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e
di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o
svantaggiate, la stabilita' occupazionale del personale impiegato,
tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare
riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di settore, in conformita' con l'articolo
11.»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali
per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per
promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o
persone svantaggiate.»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Clausole sociali dei
bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di
sostenibilita' energetica e ambientale».
Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 57 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 57 (Clausole sociali dei bandi di gara, degli
avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilita'
energetica e ambientale). - 1. Per gli affidamenti dei
contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli
aventi natura intellettuale e per i contratti di
concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche
clausole sociali con le quali sono richieste, come
requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra
l'altro a:
a) garantire le pari opportunita' generazionali, di
genere e di inclusione lavorativa per le persone con
disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del
personale impiegato, tenuto conto della tipologia di
intervento, con particolare riferimento al settore dei beni
culturali e del paesaggio;
b) garantire l'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di settore, in
conformita' con l'articolo 11.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche
categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove
tecnicamente opportuno, anche in base al valore
dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei
settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini
della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai
sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni
appaltanti valorizzano economicamente le procedure di
affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri
ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere
da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti
premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali
e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle
persone con disabilita' o persone svantaggiate.».