Art. 22 
 
                      Modifiche all'articolo 59 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: 
      «Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di
cui all'articolo 17, comma 1, indica le  esigenze  di  programmazione
sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso  al  mercato
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui  al
comma 4, lettera a), la decisione  a  contrarre  indica  altresi'  le
percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine  di
assicurare  condizioni  di  effettiva  remunerativita'  dei   singoli
contratti attuativi.» 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Quando in  fase  di  stipula  dei  contratti  attuativi
dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e
non  risulti  possibile  ripristinarlo  mediante  una  rinegoziazione
secondo oggettiva buona fede, ai sensi  dell'articolo  12,  comma  1,
lettera b), e' fatta salva la  facolta'  dell'operatore  economico  o
della stazione appaltante di non procedere alla  stipula.  Quando  in
fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi  dell'accordo  non
sia possibile preservare  l'equilibrio  contrattuale  e  non  risulti
possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva
buona fede, e' fatta salva la facolta' della  stazione  appaltante  o
dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosita'
sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma
5, del codice.». 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  l'articolo  59   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  59  (Accordi  quadro).  -   1.   Le   stazioni
          appaltanti possono concludere accordi quadro di durata  non
          superiore  a   quattro   anni,   salvo   casi   eccezionali
          debitamente  motivati,  in  particolare   con   riferimento
          all'oggetto  dell'accordo  quadro.  Nei  casi  di  cui   al
          presente  comma,  la   decisione   a   contrarre   di   cui
          all'articolo  17,  comma   1,   indica   le   esigenze   di
          programmazione  sulla  base   di   una   ricognizione   dei
          fabbisogni di  ricorso  al  mercato  per  l'affidamento  di
          lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui  al  comma  4,
          lettera a), la decisione a  contrarre  indica  altresi'  le
          percentuali di affidamento ai diversi  operatori  economici
          al   fine   di   assicurare   condizioni    di    effettiva
          remunerativita' dei singoli contratti attuativi.  L'accordo
          quadro indica  il  valore  stimato  dell'intera  operazione
          contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non  puo'
          ricorrere  agli  accordi  quadro   in   modo   da   eludere
          l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare
          o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto
          previsto  dai  commi  4,  lettera   b),   e   5   ai   fini
          dell'ottenimento  di  offerte  migliorative,   il   ricorso
          all'accordo  quadro  non  e'  ammissibile   ove   l'appalto
          consequenziale   comporti   modifiche   sostanziali    alla
          tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. 
              2.  Gli  appalti  basati  su  un  accordo  quadro  sono
          aggiudicati secondo  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo,   applicabili   tra   le   stazioni   appaltanti,
          individuate   nell'indizione   della   procedura   per   la
          conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori  economici
          selezionati in esito alla stessa. Non possono  in  sede  di
          appalto apportarsi modifiche  sostanziali  alle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. 
              3. Quando l'accordo quadro sia  concluso  con  un  solo
          operatore economico, gli appalti sono aggiudicati  entro  i
          limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.
          La  stazione  appaltante  puo'  consultare   per   iscritto
          l'operatore economico chiedendogli  di  completare  la  sua
          offerta, se necessario. 
              4.  L'accordo  quadro  concluso  con   piu'   operatori
          economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
                a) secondo i termini  e  le  condizioni  dell'accordo
          quadro, senza riaprire  il  confronto  competitivo,  quando
          l'accordo quadro contenga tutti i termini che  disciplinano
          la prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture,
          nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di
          gara  dell'accordo  quadro,  per  determinare  quale  degli
          operatori  economici  parti  dell'accordo  effettuera'   la
          prestazione; l'individuazione dell'operatore economico  che
          effettuera' la prestazione avviene con  decisione  motivata
          in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; 
                b)  riaprendo  il  confronto  competitivo   tra   gli
          operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
          quadro non contiene tutti i  termini  che  disciplinano  la
          prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
                c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera  a),
          in parte senza  la  riapertura  del  confronto  competitivo
          conformemente a quanto ivi previsto e,  in  parte,  con  la
          riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto
          previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e'  stata
          stabilita dalla stazione appaltante nei documenti  di  gara
          per l'accordo  quadro.  La  scelta  tra  le  due  procedure
          avviene in base a criteri oggettivi che sono  indicati  nei
          documenti di gara per l'accordo quadro e  che  stabiliscono
          anche  quali  condizioni  possono  essere   soggette   alla
          riapertura  del  confronto  competitivo.  Le   possibilita'
          previste alla presente lettera si applicano  anche  a  ogni
          lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che
          disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
          forniture in questione sono definiti  nell'accordo  quadro,
          indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti
          i termini che disciplinano la prestazione dei  lavori,  dei
          servizi e delle forniture in questione per altri lotti. 
              5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al  comma
          4   si   basano   sulle   stesse    condizioni    applicate
          all'aggiudicazione  dell'accordo  quadro,   se   necessario
          precisandole, e su altre condizioni indicate nei  documenti
          di  gara  per  l'accordo  quadro,   secondo   la   seguente
          procedura: 
                a)  per  ogni  appalto  da  aggiudicare  la  stazione
          appaltante consulta per iscritto  gli  operatori  economici
          che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; 
                b)  la   stazione   appaltante   fissa   un   termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto  specifico,  tenendo   conto   della   complessita'
          dell'oggetto dell'appalto e del  tempo  necessario  per  la
          trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto non e'  reso  pubblico  fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d)  la  stazione   appaltante   aggiudica   l'appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
          gara per l'accordo quadro. 
              5-bis.  Quando  in  fase  di  stipula   dei   contratti
          attuativi  dell'accordo  non   sia   possibile   preservare
          l'equilibrio   contrattuale   e   non   risulti   possibile
          ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva
          buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b),
          e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o della
          stazione appaltante di non procedere alla  stipula.  Quando
          in fase  di  esecuzione  dei  singoli  contratti  attuativi
          dell'accordo  non  sia  possibile  preservare  l'equilibrio
          contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante
          una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede,  e'  fatta
          salva   la   facolta'   della   stazione    appaltante    o
          dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per  eccessiva
          onerosita' sopravvenuta,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 122, comma 5, del codice.».