Art. 22
Modifiche all'articolo 59
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di
cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione
sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al
comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresi' le
percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di
assicurare condizioni di effettiva remunerativita' dei singoli
contratti attuativi.»
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi
dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e
non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione
secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o
della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in
fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non
sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti
possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva
buona fede, e' fatta salva la facolta' della stazione appaltante o
dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosita'
sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma
5, del codice.».
Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 59 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non
superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare con riferimento
all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al
presente comma, la decisione a contrarre di cui
all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di
programmazione sulla base di una ricognizione dei
fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4,
lettera a), la decisione a contrarre indica altresi' le
percentuali di affidamento ai diversi operatori economici
al fine di assicurare condizioni di effettiva
remunerativita' dei singoli contratti attuativi. L'accordo
quadro indica il valore stimato dell'intera operazione
contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare
o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto
previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini
dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso
all'accordo quadro non e' ammissibile ove l'appalto
consequenziale comporti modifiche sostanziali alla
tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste dal presente
articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti,
individuate nell'indizione della procedura per la
conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici
selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di
appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni
fissate nell'accordo quadro.
3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo
operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i
limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.
La stazione appaltante puo' consultare per iscritto
l'operatore economico chiedendogli di completare la sua
offerta, se necessario.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando
l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di
gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo effettuera' la
prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che
effettuera' la prestazione avviene con decisione motivata
in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a),
in parte senza la riapertura del confronto competitivo
conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la
riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto
previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e' stata
stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure
avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le possibilita'
previste alla presente lettera si applicano anche a ogni
lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro,
indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei
servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma
4 si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione
appaltante consulta per iscritto gli operatori economici
che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto della complessita'
dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la
trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non e' reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
gara per l'accordo quadro.
5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti
attuativi dell'accordo non sia possibile preservare
l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile
ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva
buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b),
e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o della
stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando
in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi
dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio
contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante
una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, e' fatta
salva la facolta' della stazione appaltante o
dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva
onerosita' sopravvenuta, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 122, comma 5, del codice.».