Art. 23 
 
                      Modifiche all'articolo 60 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«riferite alle prestazioni oggetto del contratto»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Queste clausole non apportano  modifiche  che  alterino  la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si  attivano  al
verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura  oggettiva,  che
determinano: 
        a) una variazione del  costo  dell'opera,  in  aumento  o  in
diminuzione, superiore al 3  per  cento  dell'importo  complessivo  e
operano nella misura  del  90  per  cento  del  valore  eccedente  la
variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; 
        b) una variazione del costo della fornitura o  del  servizio,
in aumento o in diminuzione, superiore al 5  per  cento  dell'importo
complessivo e operano nella  misura  dell'80  per  cento  del  valore
eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da
eseguire.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma  la
facolta' di inserire nel contratto, oltre alle  clausole  di  cui  al
comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del  contratto
all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti.  In
tale ipotesi, l'incremento  di  prezzo  riconosciuto  in  virtu'  dei
meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del  contratto  non  e'
considerato nel calcolo della variazione del  costo  del  servizio  o
della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai  fini
dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»; 
    d) al comma 3: 
      1)  all'alinea,  le   parole:   «elaborati   dall'ISTAT»   sono
soppresse; 
      2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici
individuati ai sensi del comma 4-quater;»; 
      3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono  inserite
le seguenti: «, anche disaggregati,»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.    Con     provvedimento     adottato     dal     Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i
singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie
omogenee di  cui  alla  tabella  A  dell'allegato  II.2-bis,  per  la
determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del  comma
4-quater.»; 
    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Gli indici di prezzo di cui al  comma  3,  lettera  b),
sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul
portale  istituzionale  dell'ISTAT  in  conformita'  alle  pertinenti
disposizioni  normative   europee   e   nazionali   in   materia   di
comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. 
      4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in
ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di
determinazione  della  variazione  del   prezzo,   resta   ferma   la
possibilita'  di  fare  riferimento  ai  medesimi  indici  anche   in
sostituzione  di  quelli  previsti  dal  comma  3,  lettera  b).   Le
disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano  agli  appalti  di
servizi e forniture il cui prezzo e' determinato sulla  base  di  una
indicizzazione. 
      4-quater.  L'allegato  II.2-bis  disciplina  le  modalita'   di
applicazione delle clausole di revisione  dei  prezzi,  tenuto  conto
della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli  indici
disponibili e ne specifica le modalita' di corresponsione,  anche  in
considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.». 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Si  riporta  l'articolo  60   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 60 (Revisione prezzi). - 1.  Nei  documenti  di
          gara   iniziali   delle   procedure   di   affidamento   e'
          obbligatorio  l'inserimento  delle  clausole  di  revisione
          prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. 
              2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino
          la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;  si
          attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura
          oggettiva, che determinano: 
                a) una variazione del costo dell'opera, in aumento  o
          in diminuzione,  superiore  al  3  per  cento  dell'importo
          complessivo e operano nella misura del  90  per  cento  del
          valore eccedente la variazione del 3  per  cento  applicata
          alle prestazioni da eseguire; 
                b) una variazione del costo  della  fornitura  o  del
          servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al  5  per
          cento  dell'importo  complessivo  e  operano  nella  misura
          dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del  5
          per cento applicata alle prestazioni da eseguire. 
              2-bis. Per gli appalti di servizi  e  forniture,  resta
          ferma la facolta' di inserire  nel  contratto,  oltre  alle
          clausole  di  cui  al  comma  1,  meccanismi  ordinari   di
          adeguamento del prezzo del contratto all'indice  inflattivo
          convenzionalmente  individuato  tra  le  parti.   In   tale
          ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtu'  dei
          meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto
          non e' considerato nel calcolo della variazione  del  costo
          del servizio o della  fornitura  rilevante,  ai  sensi  del
          comma  2,  lettera  b),  ai  fini  dell'attivazione   delle
          clausole di revisione prezzi. 
              3. Ai fini della determinazione  della  variazione  dei
          costi e dei prezzi di cui  al  comma  1,  si  utilizzano  i
          seguenti indici sintetici: 
                a) con riguardo ai contratti di  lavori,  gli  indici
          sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater; 
                b) con riguardo ai contratti di servizi e  forniture,
          gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo,  dei
          prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi  e  gli
          indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 
              4.   Con   provvedimento   adottato    dal    Ministero
          dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT,  sono
          adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla
          base  delle  tipologie  omogenee  di  cui  alla  tabella  A
          dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli  indici
          sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater. 
              4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3,  lettera
          b), sono pubblicati, unitamente alla  relativa  metodologia
          di  calcolo,  sul  portale  istituzionale   dell'ISTAT   in
          conformita' alle pertinenti disposizioni normative  europee
          e  nazionali  in  materia  di  comunicazione  e  diffusione
          dell'informazione statistica ufficiale. 
              4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture
          che, in ragione dei settori di riferimento,  dispongono  di
          specifici indici di  determinazione  della  variazione  del
          prezzo, resta ferma la possibilita' di fare riferimento  ai
          medesimi indici anche in sostituzione  di  quelli  previsti
          dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma  1
          non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui
          prezzo e' determinato sulla base di una indicizzazione. 
              4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina  le  modalita'
          di applicazione delle clausole  di  revisione  dei  prezzi,
          tenuto  conto  della  natura  e  del  settore  merceologico
          dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica  le
          modalita'  di  corresponsione,  anche   in   considerazione
          dell'eventuale ricorso al subappalto. 
              5. Per far fronte ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla
          revisione prezzi di cui al presente  articolo  le  stazioni
          appaltanti utilizzano: 
                a)  nel  limite  del  50  per   cento,   le   risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento; 
                b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne e'
          prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; 
                c) le somme disponibili relative ad altri  interventi
          ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
          per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o
          emessi i certificati di regolare esecuzione,  nel  rispetto
          delle procedure contabili della spesa e  nei  limiti  della
          residua spesa autorizzata disponibile.».