Art. 23
Modifiche all'articolo 60
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in
diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e
operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la
variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio,
in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore
eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da
eseguire.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la
facolta' di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al
comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto
all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In
tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtu' dei
meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non e'
considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o
della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini
dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;
d) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «elaborati dall'ISTAT» sono
soppresse;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici
individuati ai sensi del comma 4-quater;»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite
le seguenti: «, anche disaggregati,»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con provvedimento adottato dal Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i
singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie
omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la
determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma
4-quater.»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b),
sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul
portale istituzionale dell'ISTAT in conformita' alle pertinenti
disposizioni normative europee e nazionali in materia di
comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in
ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di
determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la
possibilita' di fare riferimento ai medesimi indici anche in
sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di
servizi e forniture il cui prezzo e' determinato sulla base di una
indicizzazione.
4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalita' di
applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto
della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici
disponibili e ne specifica le modalita' di corresponsione, anche in
considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.».
Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 60 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 60 (Revisione prezzi). - 1. Nei documenti di
gara iniziali delle procedure di affidamento e'
obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione
prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino
la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si
attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o
in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura del 90 per cento del
valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata
alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del
servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo e operano nella misura
dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5
per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta
ferma la facolta' di inserire nel contratto, oltre alle
clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di
adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo
convenzionalmente individuato tra le parti. In tale
ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtu' dei
meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto
non e' considerato nel calcolo della variazione del costo
del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del
comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle
clausole di revisione prezzi.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei
costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i
seguenti indici sintetici:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici
sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture,
gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei
prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli
indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Con provvedimento adottato dal Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono
adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla
base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A
dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici
sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.
4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera
b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia
di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in
conformita' alle pertinenti disposizioni normative europee
e nazionali in materia di comunicazione e diffusione
dell'informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture
che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di
specifici indici di determinazione della variazione del
prezzo, resta ferma la possibilita' di fare riferimento ai
medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti
dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui
prezzo e' determinato sulla base di una indicizzazione.
4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalita'
di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi,
tenuto conto della natura e del settore merceologico
dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le
modalita' di corresponsione, anche in considerazione
dell'eventuale ricorso al subappalto.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla
revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne e'
prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o
emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto
delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile.».