Art. 24
Modifiche all'articolo 61
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quelle» e' soppressa e le parole: «dei
suddetti operatori economici» sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48,
comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle
prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione
alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne
l'esecuzione a piccole e medie imprese.»;
d) al comma 4, il primo periodo e' soppresso;
e) il comma 5 e' abrogato.
Note all'art. 24:
- Si riporta l'articolo 61 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 61 (Contratti riservati). - 1. Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il
diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di
concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori
economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui
scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale
delle persone con disabilita' o svantaggiate, o possono
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia
composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori
svantaggiati.
2. (abrogato)
2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle
caratteristiche delle prestazioni o del mercato di
riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e di concessione o possono riservarne
l'esecuzione a piccole e medie imprese.
3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione
danno espressamente atto che si tratta di appalto o
concessione riservati.
4. Si considerano soggetti con disabilita' quelli di
cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori
in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare,
le persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno
ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354.
5.(abrogato).».