Art. 24 
 
                      Modifiche all'articolo 61 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «quelle» e' soppressa e le parole: «dei
suddetti operatori economici» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di  cui  all'articolo  48,
comma 2, tenuto conto  dell'oggetto  e  delle  caratteristiche  delle
prestazioni o del mercato di riferimento, le  stazioni  appaltanti  e
gli enti concedenti possono riservare il  diritto  di  partecipazione
alle procedure di appalto  e  di  concessione  o  possono  riservarne
l'esecuzione a piccole e medie imprese.»; 
    d) al comma 4, il primo periodo e' soppresso; 
    e) il comma 5 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 24: 
              -  Si  riporta  l'articolo  61   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 61 (Contratti  riservati).  -  1.  Le  stazioni
          appaltanti e  gli  enti  concedenti  possono  riservare  il
          diritto di partecipazione alle procedure di  appalto  e  di
          concessione o possono riservarne l'esecuzione  a  operatori
          economici e a cooperative sociali e loro  consorzi  il  cui
          scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale
          delle persone con disabilita'  o  svantaggiate,  o  possono
          riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
          protetti quando almeno il 30 per cento dei  lavoratori  sia
          composto da lavoratori  con  disabilita'  o  da  lavoratori
          svantaggiati. 
              2. (abrogato) 
              2-bis. Per gli affidamenti di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui
          all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle
          caratteristiche  delle  prestazioni  o   del   mercato   di
          riferimento, le stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti
          possono  riservare  il  diritto  di   partecipazione   alle
          procedure di appalto e di concessione o possono  riservarne
          l'esecuzione a piccole e medie imprese. 
              3. Il bando di  gara  o  l'avviso  di  pre-informazione
          danno  espressamente  atto  che  si  tratta  di  appalto  o
          concessione riservati. 
              4. Si considerano soggetti con  disabilita'  quelli  di
          cui all'articolo 1 della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  le
          persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
          legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti  di  ospedali
          psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti  in  trattamento
          psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori
          in eta' lavorativa in situazioni di difficolta'  familiare,
          le   persone   detenute   o   internate   negli    istituti
          penitenziari, i condannati e  gli  internati  ammessi  alle
          misure alternative alla detenzione e al lavoro  all'esterno
          ai sensi dell'articolo 21 della legge 26  luglio  1975,  n.
          354. 
              5.(abrogato).».