Art. 25
Modifiche all'articolo 62
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli
affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o
inferiore a 500.000 euro. Possono, altresi', effettuare ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;
b) al comma 2, le parole: «le procedure» sono sostituite dalle
seguenti: «le gare»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ottenere la
qualificazione e disciplina» sono inserite le seguenti: «gli
incentivi, nonche'»;
d) al comma 4, le parole: «nonche' per il coordinamento, in capo
all'ANAC, dei soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza»;
e) al comma 5, all'alinea, le parole: «del presente articolo e al
comma 8 dell'articolo 63» sono soppresse;
f) al comma 6:
1) alla lettera a), dopo le parole: «ricorrendo a una» sono
inserite le seguenti: «stazione appaltante o»;
2) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera z), dell'allegato I.1» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «affidamenti per servizi e
forniture» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti di appalti di
servizi e forniture»;
4) alla lettera f), le parole: «delle lettere b) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «delle lettere c) e d)»;
5) alla lettera g), la parola: «affidante» e' sostituita dalla
seguente: «affidataria»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono
procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo
a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche
per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma
1.»;
h) al comma 7, l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione
ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di
committenza:»;
i) al comma 9, le parole: «altra modalita' disciplinante i
rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di
committenza» sono sostituite dalle seguenti: «apposita convenzione»;
l) al comma 15, le parole: «del principio di buon andamento
dell'azione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «del
principio del risultato»;
m) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli
da 146 a 152» sono inserite le seguenti: «, nonche' gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i
soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del
codice»;
n) al comma 18, le parole: «La progettazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
progettazione,».
Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 62 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo non superiore alle soglie previste per
gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori
d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono,
altresi', effettuare ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. Per effettuare le gare di importo superiore alle
soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono
essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e
dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo
periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di
gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti
necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli
incentivi, nonche' i requisiti premianti.
4. L'allegato di cui al comma 2 puo' essere integrato
con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la
efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63
e del relativo regime sanzionatorio, nonche' per
disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo
quanto previsto al comma 1, possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di
qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle
soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi
di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai
sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del
comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza
qualificate;
f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza anche per importi superiori ai livelli di
qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del
comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo:
a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e
lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata;
b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria
a centrali di committenza qualificate e a stazioni
appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonche' ad affidamenti di
lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1
milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate e
dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate
per l'esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle
lettere c) e d);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione,
ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una
centrale di committenza qualificata o a soggetti
aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di
un supporto al RUP della centrale di committenza
affidataria.
6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono
procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori
ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata anche per le procedure di importo
inferiore alle soglie di cui al comma 1.
7. In relazione ai requisiti di qualificazioni
posseduti, le centrali di committenza:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non
qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti
qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e
accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate
e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di
propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di
acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
8. L'allegato II.4 puo' essere integrato con una
disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di
riferimento delle centrali di committenza, in applicazione
dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza.
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o
alla centrale di committenza qualificata e' formalizzato
mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi
per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti
di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai
soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e
le centrali di committenza qualificate possono attivare
convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di
collocazione della stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata.
10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano
sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni
appaltanti qualificate e delle centrali di committenza
qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara,
rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una
stazione appaltante qualificata o a una centrale di
committenza qualificata, si intende accolta se non riceve
risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua
ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione
appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che
provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio
della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a
una centrale di committenza qualificata, individuata sulla
base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63,
comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione
d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate
ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.
11. Le centrali di committenza qualificate e le
stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui
all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere,
in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti,
attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre
centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti senza vincolo territoriale con le modalita' di
cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le
stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attivita' di
committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4,
dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati
attraverso le procedure di cui al codice.
12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure
di committenza, e' responsabile del rispetto del codice per
le attivita' a essa direttamente imputabili, quali:
a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un
sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di
committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto
competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da
una centrale di committenza;
c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e
c), la determinazione di quale tra gli operatori economici
parte dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito
nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale
di committenza.
13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti
che svolgono attivita' di committenza anche ausiliaria sono
direttamente responsabili per le attivita' di
centralizzazione della committenza svolte per conto di
altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano
un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione
appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua
volta nomina un responsabile del procedimento per le
attivita' di propria pertinenza.
14. Due o piu' stazioni appaltanti possono decidere di
svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' fasi della
procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di
un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purche'
almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle
fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le
stazioni appaltanti sono responsabili in solido
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse
nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla
stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione
e' effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni
appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili
solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa
svolte a proprio nome e per proprio conto.
15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o
centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro
Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti
procedono sulla base del principio di risultato, dandone
adeguata motivazione.
16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea per le attivita' di centralizzazione
delle committenze svolte nella forma di acquisizione
centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti
oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o
conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o
servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di
attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di
una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali
dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di
committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i
soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi
quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli
da 146 a 152, nonche' gli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti
all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche
e integrazioni all'allegato II.4 possono essere
disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i
soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione
nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e
gli ambiti di riferimento delle relative centrali di
committenza.
18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di
partenariato pubblico-privato possono essere svolti da
soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63,
comma 2, lettere b) e c).».