Art. 25 
 
                      Modifiche all'articolo 62 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando  gli  obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di  forniture
e servizi di importo non  superiore  alle  soglie  previste  per  gli
affidamenti diretti, e all'affidamento di  lavori  d'importo  pari  o
inferiore a 500.000 euro.  Possono,  altresi',  effettuare  ordini  a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione  dalle  centrali
di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»; 
    b) al comma 2, le parole: «le procedure»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le gare»; 
    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  «per  ottenere  la
qualificazione  e  disciplina»  sono  inserite  le   seguenti:   «gli
incentivi, nonche'»; 
    d) al comma 4, le parole: «nonche' per il coordinamento, in  capo
all'ANAC, dei soggetti aggregatori» sono sostituite  dalle  seguenti:
«nonche' per disciplinare il coordinamento,  in  capo  all'ANAC,  dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza»; 
    e) al comma 5, all'alinea, le parole: «del presente articolo e al
comma 8 dell'articolo 63» sono soppresse; 
    f) al comma 6: 
      1) alla lettera a), dopo le parole:  «ricorrendo  a  una»  sono
inserite le seguenti: «stazione appaltante o»; 
      2) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera z), dell'allegato I.1» sono soppresse; 
      3) alla lettera c),  le  parole:  «affidamenti  per  servizi  e
forniture» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti di appalti di
servizi e forniture»; 
      4) alla lettera f), le parole: «delle lettere  b)  e  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle lettere c) e d)»; 
      5) alla lettera g), la parola: «affidante» e' sostituita  dalla
seguente: «affidataria»; 
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis.  Le  stazioni  appaltanti   non   qualificate   possono
procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori  ricorrendo
a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche
per le procedure di importo inferiore alle soglie  di  cui  al  comma
1.»; 
    h) al comma 7, l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione
ai  requisiti   di   qualificazioni   posseduti,   le   centrali   di
committenza:»; 
    i) al comma  9,  le  parole:  «altra  modalita'  disciplinante  i
rapporti  in  funzione  della  natura  giuridica  della  centrale  di
committenza» sono sostituite dalle seguenti: «apposita convenzione»; 
    l) al comma 15, le  parole:  «del  principio  di  buon  andamento
dell'azione amministrativa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
principio del risultato»; 
    m) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli
da 146 a  152»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  gli  enti
aggiudicatori  che  non  sono  amministrazioni  aggiudicatrici  e   i
soggetti  privati  tenuti  all'osservanza  delle   disposizioni   del
codice»; 
    n) al comma 18, le parole:  «La  progettazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  la
progettazione,». 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Si  riporta  l'articolo  62   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  62  (Aggregazioni  e  centralizzazione   delle
          committenze). - 1.  Tutte  le  stazioni  appaltanti,  fermi
          restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di  acquisto
          e di negoziazione previsti dalle  vigenti  disposizioni  in
          materia di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere
          direttamente e autonomamente all'acquisizione di  forniture
          e servizi di importo non superiore alle soglie previste per
          gli  affidamenti  diretti,  e  all'affidamento  di   lavori
          d'importo  pari  o  inferiore  a  500.000  euro.   Possono,
          altresi',  effettuare  ordini  a  valere  su  strumenti  di
          acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
          qualificate e dai soggetti aggregatori. 
              2. Per effettuare le gare  di  importo  superiore  alle
          soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti  devono
          essere   qualificate   ai   sensi   dell'articolo   63    e
          dell'allegato II.4.  Per  le  procedure  di  cui  al  primo
          periodo, l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  di
          gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. 
              3. L'allegato di cui al  comma  2  indica  i  requisiti
          necessari per ottenere la qualificazione e  disciplina  gli
          incentivi, nonche' i requisiti premianti. 
              4. L'allegato di cui al comma 2 puo'  essere  integrato
          con la disciplina di ulteriori misure organizzative per  la
          efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63
          e  del   relativo   regime   sanzionatorio,   nonche'   per
          disciplinare  il  coordinamento,  in  capo  all'ANAC,   dei
          soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 
              5. Le  stazioni  appaltanti  qualificate,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 1, possono: 
                a)   effettuare,   in   funzione   dei   livelli   di
          qualificazione posseduti, gare di  importo  superiore  alle
          soglie indicate al comma 1 del presente articolo; 
                b) acquisire lavori, servizi e forniture  avvalendosi
          di una centrale di committenza qualificata; 
                c) svolgere attivita' di  committenza  ausiliaria  ai
          sensi del comma 11; 
                d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi  del
          comma 14; 
                e)  procedere  mediante   utilizzo   autonomo   degli
          strumenti telematici di negoziazione messi  a  disposizione
          secondo la normativa vigente dalle centrali di  committenza
          qualificate; 
                f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti
          di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle   centrali   di
          committenza anche  per  importi  superiori  ai  livelli  di
          qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il
          territorio regionale  di  riferimento.  Se  il  bene  o  il
          servizio non e' disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento
          dello  specifico  fabbisogno  della  stazione   appaltante,
          oppure per ragioni di convenienza  economica,  la  stazione
          appaltante puo' agire,  previa  motivazione,  senza  limiti
          territoriali; 
                g) eseguono i  contratti  per  conto  delle  stazioni
          appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
          lettera g). 
              6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi  del
          comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 1 del presente articolo: 
                a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e
          lavori ricorrendo a una stazione appaltante o  centrale  di
          committenza qualificata; 
                b) ricorrono per attivita' di committenza  ausiliaria
          a  centrali  di  committenza  qualificate  e   a   stazioni
          appaltanti qualificate; 
                c) procedono ad affidamenti di appalti di  servizi  e
          forniture di importo inferiore alla soglia europea  di  cui
          ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonche' ad  affidamenti  di
          lavori di manutenzione ordinaria d'importo  inferiore  a  1
          milione di euro mediante utilizzo autonomo degli  strumenti
          telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle
          centrali di committenza qualificate  secondo  la  normativa
          vigente; 
                d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a
          disposizione dalle centrali di  committenza  qualificate  e
          dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il
          territorio regionale  di  riferimento.  Se  il  bene  o  il
          servizio non e' disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento
          dello  specifico  fabbisogno  della  stazione   appaltante,
          oppure per ragioni di convenienza  economica,  la  stazione
          appaltante puo' agire,  previa  motivazione,  senza  limiti
          territoriali; 
                e) eseguono i contratti per i quali sono  qualificate
          per l'esecuzione; 
                f) eseguono  i  contratti  affidati  ai  sensi  delle
          lettere c) e d); 
                g) qualora non siano  qualificate  per  l'esecuzione,
          ricorrono a una  stazione  appaltante  qualificata,  a  una
          centrale  di   committenza   qualificata   o   a   soggetti
          aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina  di
          un  supporto  al  RUP   della   centrale   di   committenza
          affidataria. 
              6-bis. Le stazioni appaltanti non  qualificate  possono
          procedere all'acquisizione di forniture, servizi  e  lavori
          ricorrendo  a  una  stazione  appaltante  o   centrale   di
          committenza qualificata anche per le procedure  di  importo
          inferiore alle soglie di cui al comma 1. 
              7.  In  relazione  ai   requisiti   di   qualificazioni
          posseduti, le centrali di committenza: 
                a) progettano, aggiudicano e  stipulano  contratti  o
          accordi quadro per  conto  delle  stazioni  appaltanti  non
          qualificate; 
                b) progettano, aggiudicano e  stipulano  contratti  o
          accordi  quadro  per  conto   delle   stazioni   appaltanti
          qualificate; 
                c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni  e
          accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti  qualificate
          e non qualificate possono aderire per  l'aggiudicazione  di
          propri appalti specifici; 
                d) istituiscono  e  gestiscono  sistemi  dinamici  di
          acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; 
                e) eseguono i  contratti  per  conto  delle  stazioni
          appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
          lettera g). 
              8.  L'allegato  II.4  puo'  essere  integrato  con  una
          disciplina specifica sul funzionamento e  sugli  ambiti  di
          riferimento delle centrali di committenza, in  applicazione
          dei  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e
          adeguatezza. 
              9. Il ricorso alla stazione  appaltante  qualificata  o
          alla centrale di committenza  qualificata  e'  formalizzato
          mediante un accordo ai sensi  dell'articolo  30  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  o  ai
          sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
          mediante apposita convenzione. Fermi restando gli  obblighi
          per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli  strumenti
          di  acquisto  e  negoziazione  messi  a  disposizione   dai
          soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate  e
          le centrali di  committenza  qualificate  possono  attivare
          convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni
          di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di
          collocazione  della  stazione  appaltante  o  centrale   di
          committenza qualificata. 
              10. Le stazioni appaltanti non  qualificate  consultano
          sul sito istituzionale dell'ANAC  l'elenco  delle  stazioni
          appaltanti qualificate  e  delle  centrali  di  committenza
          qualificate. La domanda di svolgere la procedura  di  gara,
          rivolta dalla stazione appaltante  non  qualificata  a  una
          stazione  appaltante  qualificata  o  a  una  centrale   di
          committenza qualificata, si intende accolta se  non  riceve
          risposta negativa nel termine di  dieci  giorni  dalla  sua
          ricezione.  In  caso  di  risposta  negativa,  la  stazione
          appaltante  non  qualificata  si  rivolge   all'ANAC,   che
          provvede entro quindici giorni  all'assegnazione  d'ufficio
          della richiesta a una stazione appaltante qualificata  o  a
          una centrale di committenza qualificata, individuata  sulla
          base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo  63,
          comma 2. Eventuali inadempienze  rispetto  all'assegnazione
          d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate
          ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo. 
              11.  Le  centrali  di  committenza  qualificate  e   le
          stazioni  appaltanti  qualificate  per  i  livelli  di  cui
          all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere,
          in relazione  ai  requisiti  di  qualificazione  posseduti,
          attivita' di committenza  ausiliarie  in  favore  di  altre
          centrali  di  committenza  o  per  una  o   piu'   stazioni
          appaltanti senza vincolo territoriale con le  modalita'  di
          cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto  previsto
          dall'articolo 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. Al di fuori dei casi di cui  al  primo  periodo,  le
          stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attivita'  di
          committenza ausiliarie, ad esclusione  delle  attivita'  di
          cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  z),   punto   4,
          dell'allegato I.1,  a  prestatori  di  servizi  individuati
          attraverso le procedure di cui al codice. 
              12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure
          di committenza, e' responsabile del rispetto del codice per
          le attivita' a essa direttamente imputabili, quali: 
                a) l'aggiudicazione di un appalto nel  quadro  di  un
          sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di
          committenza; 
                b) lo  svolgimento  della  riapertura  del  confronto
          competitivo nell'ambito di un accordo  quadro  concluso  da
          una centrale di committenza; 
                c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere  a)  e
          c), la determinazione di quale tra gli operatori  economici
          parte dell'accordo quadro svolgera' un determinato  compito
          nell'ambito di un accordo quadro concluso da  una  centrale
          di committenza. 
              13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti
          che svolgono attivita' di committenza anche ausiliaria sono
          direttamente   responsabili    per    le    attivita'    di
          centralizzazione della  committenza  svolte  per  conto  di
          altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse  nominano
          un RUP, che cura  i  necessari  raccordi  con  la  stazione
          appaltante beneficiaria dell'intervento,  la  quale  a  sua
          volta  nomina  un  responsabile  del  procedimento  per  le
          attivita' di propria pertinenza. 
              14. Due o piu' stazioni appaltanti possono decidere  di
          svolgere congiuntamente, ai sensi  dell'articolo  15  della
          legge 7  agosto  1990,  n.  241,  una  o  piu'  fasi  della
          procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di
          un accordo quadro di lavori, servizi e  forniture,  purche'
          almeno una di esse sia qualificata allo  svolgimento  delle
          fasi  stesse  in  rapporto  al  valore  del  contratto.  Le
          stazioni   appaltanti   sono   responsabili    in    solido
          dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice.  Esse
          nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo  alla
          stazione appaltante delegata. Si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 15. Se la procedura  di  aggiudicazione
          e' effettuata congiuntamente solo  in  parte,  le  stazioni
          appaltanti  interessate  sono  congiuntamente  responsabili
          solo per quella  parte.  Ciascuna  stazione  appaltante  e'
          responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti  dal
          codice unicamente per quanto  riguarda  le  parti  da  essa
          svolte a proprio nome e per proprio conto. 
              15. Fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  degli
          strumenti di acquisto  e  di  negoziazione  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della
          spesa,  nell'individuazione  della  stazione  appaltante  o
          centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro
          Stato membro dell'Unione europea,  le  stazioni  appaltanti
          procedono sulla base del principio  di  risultato,  dandone
          adeguata motivazione. 
              16. Le stazioni  appaltanti  possono  ricorrere  a  una
          centrale di  committenza  ubicata  in  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea per le  attivita'  di  centralizzazione
          delle  committenze  svolte  nella  forma  di   acquisizione
          centralizzata di forniture o servizi a stazioni  appaltanti
          oppure  nella  forma  di  aggiudicazione   di   appalti   o
          conclusione di  accordi  quadro  per  lavori,  forniture  o
          servizi destinati a stazioni appaltanti.  La  fornitura  di
          attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di
          una centrale di committenza ubicata in altro  Stato  membro
          e' effettuata  conformemente  alle  disposizioni  nazionali
          dello Stato  membro  in  cui  e'  ubicata  la  centrale  di
          committenza. 
              17.   Dall'applicazione   del   presente   articolo   e
          dell'articolo 63 sono esclusi  le  imprese  pubbliche  e  i
          soggetti privati titolari di diritti speciali  o  esclusivi
          quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli
          da 146 a 152, nonche' gli enti aggiudicatori che  non  sono
          amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati  tenuti
          all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche
          e   integrazioni   all'allegato   II.4    possono    essere
          disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti  e  i
          soggetti di cui al primo periodo e le regole di  iscrizione
          nell'elenco ANAC, oltre che le regole  di  funzionamento  e
          gli  ambiti  di  riferimento  delle  relative  centrali  di
          committenza. 
              18. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  la
          progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di
          partenariato  pubblico-privato  possono  essere  svolti  da
          soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo  63,
          comma 2, lettere b) e c).».