Art. 26 
 
                      Modifiche all'articolo 63 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, all'alinea,  le  parole:  «e  l'affidamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «, l'affidamento e l'esecuzione»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono
essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di
lavori oppure per la  progettazione  e  l'affidamento  di  servizi  e
forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola
esecuzione di lavori o di servizi e forniture.»; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis.  Le  stazioni  appaltanti  qualificate   che   svolgono
attivita' di committenza per altre stazioni appaltanti e le  centrali
di committenza qualificate programmano la loro attivita' nel rispetto
del principio di leale collaborazione.»; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8.  I  requisiti  di  qualificazione  per  l'esecuzione   sono
indicati separatamente nell'allegato II.4.»; 
    e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
      «10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del
personale  propedeutico  alla  qualificazione  per  l'esecuzione,  la
Scuola nazionale dell'amministrazione  definisce  i  requisiti  e  le
modalita' per l'accreditamento dei soggetti pubblici o  privati,  che
svolgono attivita'  formative,  procedendo  alla  verifica,  anche  a
campione, della sussistenza dei  requisiti  stessi  e  provvede  alle
conseguenti attivita' di accreditamento  nonche'  alla  revoca  dello
stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.». 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Si  riporta  l'articolo  63   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti  e
          delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando  quanto
          stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
          ne assicura la gestione e la pubblicita', un  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in  una
          specifica sezione, anche le centrali  di  committenza,  ivi
          compresi  i   soggetti   aggregatori.   Ciascuna   stazione
          appaltante  o  centrale  di  committenza  che  soddisfi   i
          requisiti   di   cui   all'allegato   II.4   consegue    la
          qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui  al  primo
          periodo. 
              2.   La   qualificazione    per    la    progettazione,
          l'affidamento e l'esecuzione si articola in  tre  fasce  di
          importo: 
                a)  qualificazione  base  o  di  primo  livello,  per
          servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e  per
          lavori fino a 1 milione di euro; 
                b) qualificazione intermedia o  di  secondo  livello,
          per servizi e forniture fino a 5  milioni  di  euro  e  per
          lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; 
                c) qualificazione avanzata o di terzo livello,  senza
          limiti di importo. 
              3. Ogni stazione appaltante o centrale  di  committenza
          puo' effettuare le procedure corrispondenti al  livello  di
          qualificazione  posseduto  e  a  quelli  inferiori.  Per  i
          livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62. 
              4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma
          1  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          compresi  i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a., Difesa servizi S.p.A.,  l'Agenzia  del  demanio,  i
          soggetti   aggregatori   di   cui   all'articolo   9    del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  Sport  e
          salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
          paesaggio con competenza sul territorio  del  capoluogo  di
          regione.  In  sede  di  prima  applicazione   le   stazioni
          appaltanti delle unioni di comuni, costituite  nelle  forme
          prevista dall'ordinamento, delle provincie e  delle  citta'
          metropolitane, dei comuni capoluogo di  provincia  e  delle
          regioni  sono  iscritte  con  riserva  nell'elenco  di  cui
          all'articolo  63,  comma  1,   primo   periodo.   Eventuali
          ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentita
          l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata. 
              5. La qualificazione ha ad  oggetto  le  attivita'  che
          caratterizzano il processo  di  acquisizione  di  un  bene,
          servizio  o  lavoro  in  relazione  ai  seguenti  ambiti  e
          riguarda: 
                a)      la      capacita'      di       progettazione
          tecnico-amministrativa delle procedure; 
                b)  la   capacita'   di   affidamento   e   controllo
          dell'intera procedura; 
                c)   la   capacita'   di   verifica   sull'esecuzione
          contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 
              6. Le stazioni appaltanti e le centrali di  committenza
          possono essere qualificate anche solo per la  progettazione
          e l'affidamento di lavori oppure  per  la  progettazione  e
          l'affidamento di servizi e  forniture  o,  alle  condizioni
          indicate nell'Allegato II.4,  per  la  sola  esecuzione  di
          lavori o di servizi e forniture. 
              6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che  svolgono
          attivita' di committenza per altre stazioni appaltanti e le
          centrali di committenza  qualificate  programmano  la  loro
          attivita'   nel   rispetto   del   principio    di    leale
          collaborazione. 
              7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e
          l'affidamento  sono  disciplinati  dall'allegato   II.4   e
          attengono: 
                a) all'organizzazione della funzione di  spesa  e  ai
          processi; 
                b) alla consistenza, esperienza  e  competenza  delle
          risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e  la
          adeguata formazione del personale; 
                c)   all'esperienza   maturata   nell'attivita'    di
          progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti,  ivi
          compreso l'eventuale utilizzo  di  metodi  e  strumenti  di
          gestione informativa delle costruzioni. 
              8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione  sono
          indicati separatamente nell'allegato II.4. 
              9. Le amministrazioni  la  cui  organizzazione  prevede
          articolazioni,   anche    territoriali,    verificano    la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 7  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
              10. In  relazione  al  comma  7,  lettera  b),  e  alla
          formazione del personale propedeutico  alla  qualificazione
          per l'esecuzione, la Scuola nazionale  dell'amministrazione
          definisce i requisiti e le modalita'  per  l'accreditamento
          dei soggetti pubblici o  privati,  che  svolgono  attivita'
          formative, procedendo  alla  verifica,  anche  a  campione,
          della sussistenza dei  requisiti  stessi  e  provvede  alle
          conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca
          dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. 
              11. In  nessun  caso  i  soggetti  interessati  possono
          comprovare il  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          ricorrendo  ad  artifizi  tali  da  eluderne  la  funzione.
          L'ANAC,  per  accertati  casi  di  gravi  violazioni  delle
          disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
          sanzione entro il limite minimo  di  euro  500  euro  e  il
          limite massimo di euro 1 milione e, nei  casi  piu'  gravi,
          disporre    la     sospensione     della     qualificazione
          precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
          dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso  di
          requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi  comprese,
          in particolare: 
                a) per le  centrali  di  committenza,  la  dichiarata
          presenza  di  un'organizzazione  stabile  nella  quale   il
          personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
          di provenienza; 
                b) per  le  stazioni  appaltanti  e  le  centrali  di
          committenza, la dichiarata presenza  di  personale  addetto
          alla struttura organizzativa  stabile,  che  sia  di  fatto
          impegnato in altre attivita'; 
                c) la mancata comunicazione  all'ANAC  della  perdita
          dei requisiti. 
              12. Se la qualificazione viene meno o  e'  sospesa,  le
          procedure in corso sono comunque portate a compimento. 
              13.  L'ANAC  stabilisce  i  requisiti  e  le  modalita'
          attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
          II.4, rilasciando la qualificazione medesima.  L'ANAC  puo'
          stabilire ulteriori casi in cui  puo'  essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta.».