Art. 27
Modifiche all'articolo 67
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per
l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli
articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g),
sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i
consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle
singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua
esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese
esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati
cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite
le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e
comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento
ai sensi dell'articolo 104.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli
65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)» e le parole: «dal
consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
consorziata esecutrice»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati
indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate
indicate»;
2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono
sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»;
3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I consorzi di
cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1,
lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il
consorzio concorre. Quando la consorziata designata e', a sua volta,
un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), e'
tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per
le quali concorre.»;
4) al quarto periodo, le parole: «del consorziato designato»
sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese
artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando
il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente
articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi,
facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio
nella disponibilita' delle consorziate che li costituiscono.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti
maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti e'
fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione
SOA. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.».
Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 67 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 67 (Consorzi non necessari). - 1. I requisiti
di capacita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle
procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli
65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera
g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando
che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera
d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche'
posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio
esegua esclusivamente con la propria struttura, senza
designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in
proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti
dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio
esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i
requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in
proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo
104.
2. (abrogato)
3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma
2, lettera b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i
requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono
posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle
consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e
gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla
procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3
dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di
servizi, dalla consorziata esecutrice.
4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma
2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le
prestazioni o con la propria struttura o tramite le
consorziate indicate in sede di gara senza che cio'
costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale
nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo
65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non
costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65,
comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g),
indicano in sede di offerta per quali consorziate il
consorzio concorre. Quando la consorziata designata e', a
sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2,
lettere b) e c), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di
offerta, le consorziate per le quali concorre. La
partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte
delle consorziate designate dal consorzio offerente
determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i
presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d),
sempre che l'operatore economico non dimostri che la
circostanza non ha influito sulla gara, ne' e' idonea a
incidere sulla capacita' di rispettare gli obblighi
contrattuali, fatta salva la facolta' di cui all'articolo
97.
5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese
artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo
restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3
del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel
novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le
attrezzature e l'organico medio nella disponibilita' delle
consorziate che li costituiscono.
6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui
all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i
criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al
consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono.
In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e
forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio e non assegnati in
esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono
proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati
nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio
antecedente.
7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i
requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di
tali requisiti e' fornita specifica indicazione
nell'attestazione di qualificazione SOA. E' vietata la
partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65,
comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo
dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di
capacita' tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati
dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e'
acquisita con riferimento a una determinata categoria di
opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di
importo illimitato e' in ogni caso necessario che almeno
una tra le imprese consorziate gia' possieda tale
qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne
siano almeno una con qualificazione per classifica VII e
almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con
qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la
fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106,
comma 8, e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche
di cui all'allegato II.12, la qualificazione e' acquisita
nella classifica immediatamente inferiore o in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di
sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due
classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2.».