Art. 27 
 
                      Modifiche all'articolo 67 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  I  requisiti  di  capacita'  tecnica  e  finanziaria   per
l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di  cui  agli
articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g),
sono disciplinati dall'allegato  II.12,  fermo  restando  che  per  i
consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d): 
        a) per gli appalti di servizi  e  forniture,  sono  computati
cumulativamente  in  capo  al  consorzio  ancorche'  posseduti  dalle
singole imprese consorziate; 
        b)  per  gli  appalti  di  lavori  che  il  consorzio  esegua
esclusivamente con la propria struttura, senza designare  le  imprese
esecutrici,  i  requisiti  posseduti  in   proprio   sono   computati
cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; 
        c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua  tramite
le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e
comprovati da queste ultime in proprio, ovvero  mediante  avvalimento
ai sensi dell'articolo 104.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di  cui  agli  articoli
65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 65, comma 2,  lettere  b),  c)  e  d)»  e  le  parole:  «dal
consorziato  esecutore»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dalla
consorziata esecutrice»; 
    d) al comma 4: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «tramite  i   consorziati
indicati» sono sostituite dalle  seguenti:  «tramite  le  consorziate
indicate»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»; 
      3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I consorzi  di
cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)  e  66,  comma  1,
lettera g), indicano in sede di  offerta  per  quali  consorziate  il
consorzio concorre. Quando la consorziata designata e', a sua  volta,
un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere  b)  e  c),  e'
tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le  consorziate  per
le quali concorre.»; 
      4) al quarto periodo, le parole:  «del  consorziato  designato»
sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.  I  consorzi  di  cooperative  e  i  consorzi  tra  imprese
artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo  restando
il disposto degli articoli 94  e  95  e  del  comma  3  del  presente
articolo, utilizzando requisiti  propri  e,  nel  novero  di  questi,
facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature  e  l'organico  medio
nella disponibilita' delle consorziate che li costituiscono.»; 
    f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Possono essere oggetto  di  avvalimento  solo  i  requisiti
maturati dallo stesso consorzio in proprio e  di  tali  requisiti  e'
fornita specifica  indicazione  nell'attestazione  di  qualificazione
SOA. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.». 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Si  riporta  l'articolo  67   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 67 (Consorzi non necessari). - 1.  I  requisiti
          di capacita' tecnica e finanziaria  per  l'ammissione  alle
          procedure di affidamento dei soggetti di cui agli  articoli
          65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66,  comma  1,  lettera
          g), sono disciplinati dall'allegato II.12,  fermo  restando
          che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera
          d): 
                  a) per gli appalti di  servizi  e  forniture,  sono
          computati cumulativamente in capo  al  consorzio  ancorche'
          posseduti dalle singole imprese consorziate; 
                  b) per gli  appalti  di  lavori  che  il  consorzio
          esegua  esclusivamente  con  la  propria  struttura,  senza
          designare le imprese esecutrici, i requisiti  posseduti  in
          proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti
          dalle imprese consorziate; 
                  c) per gli  appalti  di  lavori  che  il  consorzio
          esegua tramite le consorziate indicate in sede di  gara,  i
          requisiti sono posseduti e comprovati da queste  ultime  in
          proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo
          104. 
                2. (abrogato) 
                3. Per gli operatori di cui agli articoli  65,  comma
          2, lettera b), c) e  d)  e  66,  comma  1,  lettera  g),  i
          requisiti generali di  cui  agli  articoli  94  e  95  sono
          posseduti  sia  dalle  consorziate  esecutrici  che   dalle
          consorziate che prestano i requisiti. Le  autorizzazioni  e
          gli altri titoli abilitativi  per  la  partecipazione  alla
          procedura  di  aggiudicazione  ai   sensi   del   comma   3
          dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di  lavori  o  di
          servizi, dalla consorziata esecutrice. 
                4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65,  comma
          2, lettera d), e 66,  comma  1,  lettera  g),  eseguono  le
          prestazioni  o  con  la  propria  struttura  o  tramite  le
          consorziate  indicate  in  sede  di  gara  senza  che  cio'
          costituisca subappalto, ferma la  responsabilita'  solidale
          nei  confronti  della  stazione  appaltante.  L'affidamento
          delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo
          65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate  non
          costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65,
          comma 2, lettere b), c) e d) e 66,  comma  1,  lettera  g),
          indicano in  sede  di  offerta  per  quali  consorziate  il
          consorzio concorre. Quando la consorziata designata  e',  a
          sua volta, un consorzio di cui all'articolo  65,  comma  2,
          lettere b) e c), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di
          offerta,  le  consorziate  per  le   quali   concorre.   La
          partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da  parte
          delle  consorziate  designate   dal   consorzio   offerente
          determina l'esclusione del medesimo  se  sono  integrati  i
          presupposti di cui all'articolo 95, comma  1,  lettera  d),
          sempre  che  l'operatore  economico  non  dimostri  che  la
          circostanza non ha influito sulla gara,  ne'  e'  idonea  a
          incidere  sulla  capacita'  di  rispettare   gli   obblighi
          contrattuali, fatta salva la facolta' di  cui  all'articolo
          97. 
                5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese
          artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo
          restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del  comma  3
          del presente articolo, utilizzando requisiti propri e,  nel
          novero di  questi,  facendo  valere  i  mezzi  d'opera,  le
          attrezzature e l'organico medio nella disponibilita'  delle
          consorziate che li costituiscono. 
                6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di  cui
          all'articolo 100,  nell'allegato  II.12  sono  stabiliti  i
          criteri per l'imputazione  delle  prestazioni  eseguite  al
          consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono.
          In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e
          forniture  ai  consorziati  sono  attribuiti  pro  quota  i
          requisiti  economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi
          maturati  a  favore  del  consorzio  e  non  assegnati   in
          esecuzione ai consorziati. Le quote  di  assegnazione  sono
          proporzionali  all'apporto  reso  dai  singoli  consorziati
          nell'esecuzione   delle   prestazioni    nel    quinquennio
          antecedente. 
                7. Possono  essere  oggetto  di  avvalimento  solo  i
          requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio  e  di
          tali   requisiti   e'   fornita    specifica    indicazione
          nell'attestazione di  qualificazione  SOA.  E'  vietata  la
          partecipazione a piu' di un consorzio stabile. 
                8. Con riguardo ai consorzi di cui  all'articolo  65,
          comma 2, lettera d), ai fini del  rilascio  o  del  rinnovo
          dell'attestazione di qualificazione  SOA,  i  requisiti  di
          capacita' tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati
          dai consorzi  sulla  base  delle  qualificazioni  possedute
          dalle singole imprese  consorziate.  La  qualificazione  e'
          acquisita con riferimento a una  determinata  categoria  di
          opere  generali  o   specialistiche   per   la   classifica
          corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
          consorziate.  Per  la  qualificazione  alla  classifica  di
          importo illimitato e' in ogni caso  necessario  che  almeno
          una  tra  le  imprese  consorziate   gia'   possieda   tale
          qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve  ne
          siano almeno una con qualificazione per  classifica  VII  e
          almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra  le
          imprese  consorziate   ve   ne   siano   almeno   tre   con
          qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
          prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per  la
          fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo  106,
          comma 8, e' in ogni caso sufficiente che  i  corrispondenti
          requisiti siano  posseduti  da  almeno  una  delle  imprese
          consorziate.  Qualora  la  somma  delle  classifiche  delle
          imprese consorziate non coincida con una delle  classifiche
          di cui all'allegato II.12, la qualificazione  e'  acquisita
          nella  classifica  immediatamente  inferiore  o  in  quella
          immediatamente  superiore  alla  somma  delle   classifiche
          possedute dalle imprese consorziate,  a  seconda  che  tale
          somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di
          sopra o alla pari della meta' dell'intervallo  tra  le  due
          classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC  restano  efficaci
          fino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui
          al comma 2.».