Art. 28 
 
                      Modifiche all'articolo 70 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 70, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,
salvo che il  bando  non  preveda  espressamente  tale  possibilita',
individuandone i limiti di operativita'». 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Si  riporta  l'articolo  70   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   70   (Procedure   di   scelta   e    relativi
          presupposti). - 1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici
          le stazioni appaltanti utilizzano la procedura  aperta,  la
          procedura   ristretta,   la   procedura   competitiva   con
          negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato  per
          l'innovazione. 
                2.  Nei  soli  casi  previsti  dall'articolo  76   le
          stazioni  appaltanti  possono   utilizzare   la   procedura
          negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. 
                3. Le stazioni  appaltanti  utilizzano  la  procedura
          competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo: 
                  a) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle
          seguenti condizioni: 
                    1) quando le esigenze della  stazione  appaltante
          perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con
          le altre procedure; 
                    2) quando le esigenze della  stazione  appaltante
          implicano soluzioni o progetti innovativi; 
                    3) quando l'appalto non puo'  essere  aggiudicato
          senza  preventive  negoziazioni  a  causa  di   circostanze
          particolari  in  relazione  alla  natura,  complessita'   o
          impostazione   finanziaria   e    giuridica    dell'oggetto
          dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 
                    4) quando  le  specifiche  tecniche  non  possono
          essere stabilite con sufficiente precisione dalla  stazione
          appaltante con riferimento a  una  norma,  una  valutazione
          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un
          riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2)  a  5)  della
          Parte I dell'allegato II.5; 
                  b) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura
          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte
          inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione
          appaltante non e' tenuta a pubblicare un bando di gara,  se
          ammette alla ulteriore procedura  tutti,  e  soltanto,  gli
          offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da
          94  a  105  che,  nella  procedura   aperta   o   ristretta
          precedente, hanno presentato offerte conformi ai  requisiti
          formali della procedura di appalto. 
                4. Sono inammissibili le offerte: 
                  a) non conformi ai documenti di gara; 
                  b) ricevute oltre i termini indicati  nel  bando  o
          nell'invito con cui si indice la gara; 
                  c)  in  relazione  alle  quali  vi  sono  prove  di
          corruzione o collusione; 
                  d) considerate anormalmente basse; 
                  e) presentate da offerenti che  non  possiedono  la
          qualificazione necessaria; 
                  f) il cui prezzo supera l'importo posto a  base  di
          gara,  stabilito  e  documentato  prima  dell'avvio   della
          procedura di  appalto,  salvo  che  il  bando  non  preveda
          espressamente tale possibilita', individuandone i limiti di
          operativita'. 
                5.  Le  stazioni  appaltanti  possono  utilizzare  il
          partenariato  per  l'innovazione   quando   l'esigenza   di
          sviluppare prodotti,  servizi  o  lavori  innovativi  e  di
          acquistare successivamente le  forniture,  i  servizi  o  i
          lavori  che  ne  risultano  non  puo'  essere   soddisfatta
          ricorrendo a soluzioni  gia'  disponibili  sul  mercato,  a
          condizione che le forniture, i servizi o i  lavori  che  ne
          risultano corrispondano ai  livelli  di  prestazioni  e  ai
          costi massimi concordati tra le  stazioni  appaltanti  e  i
          partecipanti. 
                6.  Nelle  procedure   ristrette,   nelle   procedure
          competitive con negoziazione, nelle  procedure  di  dialogo
          competitivo e di partenariato per l'innovazione le stazioni
          appaltanti, applicando i criteri o le  regole  obiettive  e
          non  discriminatorie  indicate  nel   bando   di   gara   o
          nell'invito a confermare l'interesse, possono  limitare  il
          numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione,
          da invitare  a  presentare  un'offerta,  a  negoziare  o  a
          partecipare al  dialogo,  nel  rispetto  del  principio  di
          concorrenza e del numero minimo di  candidati  da  invitare
          indicato nel bando  di  gara  o  nell'invito  a  confermare
          l'interesse. In ogni caso, il numero  minimo  di  candidati
          non  puo'  essere  inferiore  a  cinque   nelle   procedure
          ristrette e  a  tre  nelle  altre  procedure.  La  stazione
          appaltante non puo' ammettere alla stessa  procedura  altri
          operatori economici che non abbiano chiesto di  partecipare
          o candidati che non abbiano le capacita' richieste. 
                7. Nella procedura competitiva con negoziazione,  nel
          dialogo competitivo e nel partenariato  per  l'innovazione,
          nel corso delle  negoziazioni  e  durante  il  dialogo,  le
          stazioni appaltanti garantiscono la parita' di  trattamento
          di  tutti  i  partecipanti;  non  forniscono   in   maniera
          discriminatoria  informazioni  che  possano   avvantaggiare
          determinati partecipanti rispetto ad  altri;  conformemente
          all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre
          informazioni riservate comunicate da un candidato o  da  un
          offerente partecipante  alle  negoziazioni  o  al  dialogo,
          salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle
          sole  informazioni   specifiche   espressamente   indicate.
          Relativamente  al  partenariato   per   l'innovazione,   le
          stazioni appaltanti definiscono nei documenti  di  gara  il
          regime applicabile ai diritti di  proprieta'  intellettuale
          e, in caso di partenariato con  piu'  operatori  economici,
          non rivelano agli altri operatori economici,  conformemente
          all'articolo 35, le soluzioni proposte o altre informazioni
          riservate comunicate da un operatore economico, nel  quadro
          del partenariato, salvo espresso consenso di quest'ultimo e
          in   relazione   alle    sole    informazioni    specifiche
          espressamente indicate.».