Art. 28
Modifiche all'articolo 70
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 70, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilita',
individuandone i limiti di operativita'».
Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 70 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 70 (Procedure di scelta e relativi
presupposti). - 1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici
le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la
procedura ristretta, la procedura competitiva con
negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per
l'innovazione.
2. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le
stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura
competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) quando le esigenze della stazione appaltante
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con
le altre procedure;
2) quando le esigenze della stazione appaltante
implicano soluzioni o progetti innovativi;
3) quando l'appalto non puo' essere aggiudicato
senza preventive negoziazioni a causa di circostanze
particolari in relazione alla natura, complessita' o
impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto
dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) quando le specifiche tecniche non possono
essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione
appaltante con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della
Parte I dell'allegato II.5;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione
appaltante non e' tenuta a pubblicare un bando di gara, se
ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli
offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da
94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta
precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti
formali della procedura di appalto.
4. Sono inammissibili le offerte:
a) non conformi ai documenti di gara;
b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o
nell'invito con cui si indice la gara;
c) in relazione alle quali vi sono prove di
corruzione o collusione;
d) considerate anormalmente basse;
e) presentate da offerenti che non possiedono la
qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di
gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della
procedura di appalto, salvo che il bando non preveda
espressamente tale possibilita', individuandone i limiti di
operativita'.
5. Le stazioni appaltanti possono utilizzare il
partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di
sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di
acquistare successivamente le forniture, i servizi o i
lavori che ne risultano non puo' essere soddisfatta
ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a
condizione che le forniture, i servizi o i lavori che ne
risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai
costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i
partecipanti.
6. Nelle procedure ristrette, nelle procedure
competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo
competitivo e di partenariato per l'innovazione le stazioni
appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e
non discriminatorie indicate nel bando di gara o
nell'invito a confermare l'interesse, possono limitare il
numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione,
da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a
partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di
concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare
indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare
l'interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati
non puo' essere inferiore a cinque nelle procedure
ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione
appaltante non puo' ammettere alla stessa procedura altri
operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare
o candidati che non abbiano le capacita' richieste.
7. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel
dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione,
nel corso delle negoziazioni e durante il dialogo, le
stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento
di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera
discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare
determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente
all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre
informazioni riservate comunicate da un candidato o da un
offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo,
salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle
sole informazioni specifiche espressamente indicate.
Relativamente al partenariato per l'innovazione, le
stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara il
regime applicabile ai diritti di proprieta' intellettuale
e, in caso di partenariato con piu' operatori economici,
non rivelano agli altri operatori economici, conformemente
all'articolo 35, le soluzioni proposte o altre informazioni
riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro
del partenariato, salvo espresso consenso di quest'ultimo e
in relazione alle sole informazioni specifiche
espressamente indicate.».