Art. 29
Accordo di collaborazione
1. Dopo l'articolo 82 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
e' inserito il seguente:
«Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione
1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara
di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione
plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa
nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o
forniture, disciplinano le forme, le modalita' e gli obiettivi della
reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del
risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di
meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati
coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla
risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione
dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il
contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati,
strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.
2. Lo schema di accordo e' redatto in coerenza con l'allegato
II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto
principale, gli obiettivi principali e collaterali della
collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui
all'articolo 2, indicando, altresi', le eventuali premialita'
previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante
sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione
dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura
significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato
II-6 bis. L'accordo disciplina le modalita' di adesione degli
ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in
un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.
4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni
di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla
piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223,
comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della
fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i
risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di
collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui
all'articolo 221.».