Art. 29 
 
                      Accordo di collaborazione 
 
  1. Dopo l'articolo 82 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
e' inserito il seguente: 
    «Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione 
    1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di  gara
di cui all'articolo 82 lo schema  di  un  accordo  di  collaborazione
plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa
nella fase di  esecuzione  di  un  contratto  di  lavori,  servizi  o
forniture, disciplinano le forme, le modalita' e gli obiettivi  della
reciproca collaborazione al  fine  di  perseguire  il  principio  del
risultato  di  cui  all'articolo  1,  mediante  la   definizione   di
meccanismi di esame contestuale degli interessi  pubblici  e  privati
coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e  alla
risoluzione delle controversie che possono insorgere  nell'esecuzione
dell'accordo.  L'accordo  di  collaborazione   non   sostituisce   il
contratto principale e gli altri  contratti  al  medesimo  collegati,
strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti. 
    2. Lo schema di accordo e' redatto  in  coerenza  con  l'allegato
II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto  del  contratto
principale,   gli   obiettivi   principali   e   collaterali    della
collaborazione, nel rispetto  del  principio  della  fiducia  di  cui
all'articolo  2,  indicando,  altresi',  le   eventuali   premialita'
previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi. 
    3.  All'esito   dell'aggiudicazione,   la   stazione   appaltante
sottopone   l'accordo   di   collaborazione    alla    sottoscrizione
dell'appaltatore  e   delle   altre   parti   coinvolte   in   misura
significativa, individuate ai  sensi  dell'articolo  2  dell'allegato
II-6  bis.  L'accordo  disciplina  le  modalita'  di  adesione  degli
ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in
un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo. 
    4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle  disposizioni
di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti  comunicano  alla
piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo  223,
comma 10, gli accordi di  collaborazione  stipulati  all'esito  della
fase di aggiudicazione. Il Servizio  contratti  pubblici  monitora  i
risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di
collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui
all'articolo 221.».