Art. 3
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, le parole: «senza applicare le disposizioni del codice»
sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste per gli
affidamenti di cui al Libro II, Parte I».
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 14, commi 9, 10 e 11, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di
calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti). - Omissis.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per
singoli lotti con le modalita' previste per gli affidamenti
di cui al Libro II, Parte I quando l'importo stimato al
netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i
lavori, purche' l'importo cumulato dei lotti aggiudicati
non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di
tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture
omogenee o il progetto di prestazione servizi.
Omissis.».