Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 14 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 14, comma 11,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, le parole: «senza applicare le disposizioni del  codice»
sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita'  previste  per  gli
affidamenti di cui al Libro II, Parte I». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 14,  commi  9,  10  e  11,  del
          citato decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 14 (Soglie di rilevanza  europea  e  metodi  di
          calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina  dei
          contratti misti). - Omissis. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato l'importo complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando l'importo cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione  di
          ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e  2  e'  computato  l'importo  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                b) quando l'importo cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione  di
          ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  l'appalto   per
          singoli lotti con le modalita' previste per gli affidamenti
          di cui al Libro II, Parte I  quando  l'importo  stimato  al
          netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
          forniture o i  servizi,  oppure  a  euro  1.000.000  per  i
          lavori, purche' l'importo cumulato  dei  lotti  aggiudicati
          non superi il 20  per  cento  dell'importo  complessivo  di
          tutti  i  lotti  in  cui  sono  stati  frazionati   l'opera
          prevista,  il  progetto  di  acquisizione  delle  forniture
          omogenee o il progetto di prestazione servizi. 
              Omissis.».