Art. 30 
 
                      Modifiche all'articolo 92 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 92, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
tali  casi,  la  stazione  appaltante  da'   tempestiva   pubblicita'
dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.». 
 
          Note all'art. 30: 
              -  Si  riporta  l'articolo  92   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 92 (Fissazione dei termini per la presentazione
          delle  domande  e  delle  offerte).  -   1.   Le   stazioni
          appaltanti, fermi quelli minimi di cui  agli  articoli  71,
          72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per  la  presentazione
          delle domande di partecipazione e  delle  offerte  adeguati
          alla complessita' dell'appalto e al tempo  necessario  alla
          preparazione  delle  offerte,  tenendo  conto   del   tempo
          necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile  alla
          formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione
          sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati. 
                2. I termini di cui al  comma  1  sono  prorogati  in
          misura adeguata e proporzionale: 
                  a)  se  un  operatore   economico   interessato   a
          partecipare  alla   procedura   di   aggiudicazione   abbia
          richiesto  in  tempo   utile   informazioni   supplementari
          significative ai fini della  preparazione  dell'offerta  e,
          per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei  giorni
          prima del termine  stabilito  per  la  presentazione  delle
          offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi  degli
          articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni
          prima; 
                  b) se sono  apportate  modifiche  significative  ai
          documenti di gara; 
                  c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2,  terzo
          periodo.  In  tali  casi,  la   stazione   appaltante   da'
          tempestiva pubblicita' dell'avviso  relativo  alla  proroga
          sul proprio sito istituzionale. 
                3. In caso di proroga dei  termini  di  presentazione
          delle offerte e' consentito agli  operatori  economici  che
          hanno   gia'   presentato   l'offerta   di   ritirarla   ed
          eventualmente sostituirla. 
                4. Se nel corso della procedura di aggiudicazione  la
          stazione appaltante richiede a un  operatore  economico  un
          adempimento per il quale non e' previsto un  termine,  tale
          termine e' di dieci  giorni,  salvo  che  sia  diversamente
          disposto dalla stessa stazione appaltante.».