Art. 30
Modifiche all'articolo 92
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 92, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
tali casi, la stazione appaltante da' tempestiva pubblicita'
dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.».
Note all'art. 30:
- Si riporta l'articolo 92 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 92 (Fissazione dei termini per la presentazione
delle domande e delle offerte). - 1. Le stazioni
appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71,
72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione
delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati
alla complessita' dell'appalto e al tempo necessario alla
preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo
necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla
formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione
sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.
2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in
misura adeguata e proporzionale:
a) se un operatore economico interessato a
partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia
richiesto in tempo utile informazioni supplementari
significative ai fini della preparazione dell'offerta e,
per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni
prima del termine stabilito per la presentazione delle
offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli
articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni
prima;
b) se sono apportate modifiche significative ai
documenti di gara;
c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo
periodo. In tali casi, la stazione appaltante da'
tempestiva pubblicita' dell'avviso relativo alla proroga
sul proprio sito istituzionale.
3. In caso di proroga dei termini di presentazione
delle offerte e' consentito agli operatori economici che
hanno gia' presentato l'offerta di ritirarla ed
eventualmente sostituirla.
4. Se nel corso della procedura di aggiudicazione la
stazione appaltante richiede a un operatore economico un
adempimento per il quale non e' previsto un termine, tale
termine e' di dieci giorni, salvo che sia diversamente
disposto dalla stessa stazione appaltante.».