Art. 31 
 
                      Modifiche all'articolo 99 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis.  In  caso  di  malfunzionamento,  anche   parziale,   del
fascicolo virtuale  dell'operatore  economico  o  delle  piattaforme,
banche dati o sistemi di interoperabilita' ad esso connessi ai  sensi
dell'articolo  24,  decorsi   trenta   giorni   dalla   proposta   di
aggiudicazione,  l'organo  competente  e'  autorizzato   a   disporre
comunque l'aggiudicazione, che  e'  immediatamente  efficace,  previa
acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  il
possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione  che,  a
causa  del  predetto  malfunzionamento,  non   e'   stato   possibile
verificare entro il suddetto termine con le modalita' di cui ai commi
1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo  termine  le
verifiche  sul  possesso  dei  requisiti.  Qualora,  a  seguito   del
controllo, sia accertato  l'affidamento  a  un  operatore  privo  dei
requisiti,  la  stazione  appaltante,  ferma  l'applicabilita'  delle
disposizioni vigenti in tema di  esclusione,  revoca  o  annullamento
dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e  di
responsabilita' per false dichiarazioni rese  dall'offerente,  recede
dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle  prestazioni
eseguite e  il  rimborso  delle  spese  eventualmente  sostenute  per
l'esecuzione  della  parte  rimanente,  nei  limiti  delle   utilita'
conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorita'.». 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Si  riporta  l'articolo  99   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 99 (Verifica del possesso dei requisiti). -  1.
          La stazione  appaltante  verifica  l'assenza  di  cause  di
          esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la
          consultazione   del   fascicolo   virtuale   dell'operatore
          economico di cui all'articolo 24,  la  consultazione  degli
          altri documenti allegati dall'operatore economico,  nonche'
          tramite l'interoperabilita'  con  la  piattaforma  digitale
          nazionale  dati  di  cui  all'articolo  50-ter  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati  delle
          pubbliche amministrazioni. 
                2. La stazione appaltante, con le medesime  modalita'
          di cui al  comma  1,  verifica  l'assenza  delle  cause  di
          esclusione non automatica  di  cui  all'articolo  95  e  il
          possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  agli
          articoli 100 e 103. 
                3.  Agli  operatori  economici  non  possono   essere
          richiesti  documenti  che  comprovano   il   possesso   dei
          requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai
          fini  dell'aggiudicazione,  se  questi  sono  presenti  nel
          fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono  gia'  in
          possesso della stazione  appaltante,  per  effetto  di  una
          precedente  aggiudicazione  o  conclusione  di  un  accordo
          quadro,   ovvero   possono   essere    acquisiti    tramite
          interoperabilita' con  la  piattaforma  digitale  nazionale
          dati di cui  all'articolo  50-ter  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 82 del 2005 e  con  le  banche  dati
          delle pubbliche amministrazioni. 
                3-bis. In caso di malfunzionamento,  anche  parziale,
          del fascicolo virtuale  dell'operatore  economico  o  delle
          piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilita'  ad
          esso connessi ai sensi  dell'articolo  24,  decorsi  trenta
          giorni   dalla   proposta   di   aggiudicazione,   l'organo
          competente   e'    autorizzato    a    disporre    comunque
          l'aggiudicazione, che e'  immediatamente  efficace,  previa
          acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente,  resa
          ai sensi del testo unico delle disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  che  attesti  il  possesso   dei
          requisiti e l'assenza delle  cause  di  esclusione  che,  a
          causa del predetto malfunzionamento, non e' stato possibile
          verificare entro il suddetto termine con  le  modalita'  di
          cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere  in
          un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.
          Qualora,   a   seguito   del   controllo,   sia   accertato
          l'affidamento  a  un  operatore  privo  dei  requisiti,  la
          stazione   appaltante,   ferma    l'applicabilita'    delle
          disposizioni  vigenti  in  tema  di  esclusione,  revoca  o
          annullamento   dell'aggiudicazione,   di   inefficacia    o
          risoluzione del contratto e di  responsabilita'  per  false
          dichiarazioni rese dall'offerente,  recede  dal  contratto,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  prestazioni
          eseguite e il rimborso delle spese eventualmente  sostenute
          per l'esecuzione della parte rimanente,  nei  limiti  delle
          utilita'  conseguite,  e  procede  alle  segnalazioni  alle
          competenti autorita'.».