Art. 31
Modifiche all'articolo 99
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del
fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme,
banche dati o sistemi di interoperabilita' ad esso connessi ai sensi
dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di
aggiudicazione, l'organo competente e' autorizzato a disporre
comunque l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace, previa
acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il
possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a
causa del predetto malfunzionamento, non e' stato possibile
verificare entro il suddetto termine con le modalita' di cui ai commi
1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le
verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del
controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei
requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilita' delle
disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento
dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di
responsabilita' per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede
dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorita'.».
Note all'art. 31:
- Si riporta l'articolo 99 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 99 (Verifica del possesso dei requisiti). - 1.
La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di
esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la
consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore
economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli
altri documenti allegati dall'operatore economico, nonche'
tramite l'interoperabilita' con la piattaforma digitale
nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle
pubbliche amministrazioni.
2. La stazione appaltante, con le medesime modalita'
di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di
esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli
articoli 100 e 103.
3. Agli operatori economici non possono essere
richiesti documenti che comprovano il possesso dei
requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai
fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel
fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono gia' in
possesso della stazione appaltante, per effetto di una
precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo
quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite
interoperabilita' con la piattaforma digitale nazionale
dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati
delle pubbliche amministrazioni.
3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale,
del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle
piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilita' ad
esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta
giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo
competente e' autorizzato a disporre comunque
l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace, previa
acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei
requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a
causa del predetto malfunzionamento, non e' stato possibile
verificare entro il suddetto termine con le modalita' di
cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in
un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la
stazione appaltante, ferma l'applicabilita' delle
disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o
annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o
risoluzione del contratto e di responsabilita' per false
dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute
per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.».