Art. 32 
 
                     Modifiche all'articolo 100 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «regolamento di cui al sesto periodo del comma  4»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle  seguenti:  «regolamento  di
cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)»; 
    b) al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel  triennio
precedente» sono sostituite dalle seguenti:  «maturato  nei  migliori
tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le
parole: «nel precedente triennio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«negli ultimi dieci anni». 
 
          Note all'art. 32: 
              -  Si  riporta  l'articolo  100  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 100 (Requisiti di ordine speciale). -  1.  Sono
          requisiti di ordine speciale: 
                  a) l'idoneita' professionale; 
                  b) la capacita' economica e finanziaria; 
                  c) le capacita' tecniche e professionali. 
                2. Le stazioni  appaltanti  richiedono  requisiti  di
          partecipazione  proporzionati   e   attinenti   all'oggetto
          dell'appalto. 
                3. Per le procedure di aggiudicazione di  appalti  di
          servizi  e  forniture  le  stazioni  appaltanti  richiedono
          l'iscrizione  nel  registro  della  camera  di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o nel  registro  delle
          commissioni  provinciali  per  l'artigianato  o  presso   i
          competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente
          anche  se  non  coincidente  con  l'oggetto   dell'appalto.
          All'operatore economico di altro Stato membro non residente
          in Italia e' richiesto di dichiarare  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica del 28  dicembre  2000,  n.
          445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o
          commerciali di cui all'allegato II.11. 
                4. Per le procedure di aggiudicazione di  appalti  di
          lavori di importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro  le
          stazioni appaltanti richiedono che gli operatori  economici
          siano  qualificati.  L'attestazione  di  qualificazione  e'
          rilasciata da  organismi  di  diritto  privato  autorizzati
          dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per  gli  esecutori
          di lavori pubblici, articolato in rapporto  alle  categorie
          di  opere  ed  all'importo  delle  stesse  e'  disciplinato
          dall'allegato II.12. Le categorie di opere  si  distinguono
          in  categorie  di  opere  generali  e  categorie  di  opere
          specializzate.   Il    possesso    di    attestazione    di
          qualificazione  in  categorie  e  classifiche  adeguate  ai
          lavori da appaltare  rappresenta  condizione  necessaria  e
          sufficiente  per  la   dimostrazione   dei   requisiti   di
          partecipazione di cui  al  presente  articolo  nonche'  per
          l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. 
                5.  Per  ottenere  o  rinnovare   l'attestazione   di
          qualificazione gli operatori economici devono: 
                  a) essere iscritti nel  registro  della  camera  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato  o
          presso i competenti ordini professionali per  un'attivita',
          prevista dall'oggetto sociale e  compresa  nella  categoria
          per la quale e' richiesta l'attestazione; 
                  b) non essere incorsi nelle cause di esclusione  di
          cui al Capo II del presente Titolo nel triennio  precedente
          alla  data  della  domanda  di  rilascio   o   di   rinnovo
          dell'attestazione di qualificazione; 
                  c) essere in possesso di certificazioni di  sistemi
          di qualita' conformi alle  norme  europee  e  alla  vigente
          normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati. 
                6.    L'organismo    di     attestazione     rilascia
          l'attestazione di qualificazione per la categoria di  opere
          generali  o  specializzate  per  l'esecuzione  delle  quali
          l'operatore  economico  risulti  essere  in   possesso   di
          adeguata capacita' economica  e  finanziaria,  di  adeguata
          dotazione di  attrezzature  tecniche  e  risorse  umane,  e
          dispone la classificazione per  importi  in  ragione  della
          documentata pregressa esperienza professionale. 
                7.  Fino  alla  emanazione  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b),  il  periodo  di
          attivita' documentabile e' quello relativo ai quindici anni
          antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con  la
          societa'   organismo   di   attestazione   (SOA)    e    la
          qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro
          il terzo anno del mantenimento dei requisiti. 
                8. Con il regolamento di  cui  all'articolo  226-bis,
          comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati: 
                  a) la  procedura  per  ottenere  l'attestazione  di
          qualificazione  e  per  il  suo  rinnovo,  prevedendo   che
          l'operatore     economico     richieda     la      conferma
          dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validita'
          dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; 
                  b) i requisiti per la  dimostrazione  dell'adeguata
          capacita' economica e finanziaria e  per  la  dimostrazione
          del  possesso  di  adeguate  attrezzature  tecniche  e   di
          adeguato organico; 
                  c) le modalita' di qualificazione  degli  operatori
          economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla  base  del
          criterio del cumulo nonche' i criteri di imputazione di cui
          all'articolo 67, comma 6; 
                  d) le modalita' di documentazione  delle  pregresse
          esperienze  professionali,  considerando  anche  i   lavori
          eseguiti a favore di soggetti privati che siano  comprovati
          da idonea documentazione; 
                  e) le modalita' di  verifica  a  campione  compiute
          dagli organismi di attestazione; 
                  f)  il  periodo  di  durata  dell'attestazione   di
          qualificazione  e  i  periodi  intermedi  di  verifica  del
          mantenimento dei requisiti; 
                  g)  i  casi   di   sospensione   e   di   decadenza
          dall'attestazione  di   qualificazione   gia'   rilasciata,
          prevedendo sanzioni interdittive nel caso di  presentazione
          di falsa documentazione agli organismi di attestazione. 
                9. Relativamente agli organismi di attestazione,  con
          il  regolamento  di  cui  all'articolo  226-bis,  comma  1,
          lettera b) sono in ogni caso disciplinati: 
                  a)   i   requisiti    soggettivi,    organizzativi,
          finanziari    e    tecnici     per     il     conseguimento
          dell'autorizzazione   all'esercizio    dell'attivita'    di
          qualificazione  degli  operatori   economici   nonche'   la
          procedura per ottenere l'autorizzazione; 
                  b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
          decadenza dell'autorizzazione, per le  violazioni  commesse
          dagli organismi di attestazione, anche  alle  richieste  di
          informazioni   e   di   atti   loro    rivolte    dall'ANAC
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza,  secondo  un
          criterio   di   proporzionalita'   e   nel   rispetto   del
          contraddittorio; 
                  c) le modalita'  dell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza da parte dell'ANAC; 
                  d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione
          della   documentazione   in   capo   agli   organismi    di
          attestazione; 
                  e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC  in  capo
          agli organismi di attestazione. 
                10. Con il regolamento di cui  all'articolo  226-bis,
          comma 1, lettera b)  e'  altresi'  definita  la  disciplina
          della qualificazione  degli  operatori  economici  per  gli
          appalti di servizi e forniture.  Il  regolamento  contiene,
          tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali e'
          possibile una classificazione per valore, la  competenza  a
          rilasciare la relativa  attestazione,  la  procedura  e  le
          condizioni   per   la   relativa   richiesta,   il   regime
          sanzionatorio. 
                11.  Fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   del
          regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma  1,  lettera
          b), per  le  procedure  di  aggiudicazione  di  appalti  di
          servizi  e  forniture,  le  stazioni   appaltanti   possono
          richiedere agli  operatori  economici  quale  requisito  di
          capacita' economica e finanziaria un fatturato globale  non
          superiore  al  doppio  del  valore  stimato   dell'appalto,
          maturato nei migliori tre anni  degli  ultimi  cinque  anni
          precedenti a quello di indizione della procedura.  In  caso
          di procedure di aggiudicazione suddivise in  pluralita'  di
          lotti,  salvo  diversa  motivata  scelta   della   stazione
          appaltante, il fatturato e' richiesto per ciascun lotto. Le
          stazioni  appaltanti  possono,  altresi',  richiedere  agli
          operatori economici quale requisito di capacita' tecnica  e
          professionale di aver  eseguito  negli  ultimi  dieci  anni
          dalla data di indizione della procedura di  gara  contratti
          analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
          privati. 
                12. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  102  o  da
          leggi   speciali,   le   stazioni   appaltanti   richiedono
          esclusivamente i requisiti di partecipazione  previsti  dal
          presente articolo. 
                13.  Gli  organismi  di  cui  al  comma  4  segnalano
          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori
          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono
          dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.».