Art. 32
Modifiche all'articolo 100
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «regolamento di cui al sesto periodo del comma 4»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di
cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)»;
b) al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel triennio
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori
tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le
parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti:
«negli ultimi dieci anni».
Note all'art. 32:
- Si riporta l'articolo 100 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 100 (Requisiti di ordine speciale). - 1. Sono
requisiti di ordine speciale:
a) l'idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di
partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto
dell'appalto.
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di
servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono
l'iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i
competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente
anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.
All'operatore economico di altro Stato membro non residente
in Italia e' richiesto di dichiarare ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato II.11.
4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le
stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici
siano qualificati. L'attestazione di qualificazione e'
rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie
di opere ed all'importo delle stesse e' disciplinato
dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono
in categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate. Il possesso di attestazione di
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e
sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di
partecipazione di cui al presente articolo nonche' per
l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.
5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di
qualificazione gli operatori economici devono:
a) essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o
presso i competenti ordini professionali per un'attivita',
prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria
per la quale e' richiesta l'attestazione;
b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di
cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente
alla data della domanda di rilascio o di rinnovo
dell'attestazione di qualificazione;
c) essere in possesso di certificazioni di sistemi
di qualita' conformi alle norme europee e alla vigente
normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.
6. L'organismo di attestazione rilascia
l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere
generali o specializzate per l'esecuzione delle quali
l'operatore economico risulti essere in possesso di
adeguata capacita' economica e finanziaria, di adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e
dispone la classificazione per importi in ragione della
documentata pregressa esperienza professionale.
7. Fino alla emanazione del regolamento di cui
all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), il periodo di
attivita' documentabile e' quello relativo ai quindici anni
antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la
societa' organismo di attestazione (SOA) e la
qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro
il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 226-bis,
comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati:
a) la procedura per ottenere l'attestazione di
qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che
l'operatore economico richieda la conferma
dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validita'
dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata
capacita' economica e finanziaria e per la dimostrazione
del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di
adeguato organico;
c) le modalita' di qualificazione degli operatori
economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del
criterio del cumulo nonche' i criteri di imputazione di cui
all'articolo 67, comma 6;
d) le modalita' di documentazione delle pregresse
esperienze professionali, considerando anche i lavori
eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati
da idonea documentazione;
e) le modalita' di verifica a campione compiute
dagli organismi di attestazione;
f) il periodo di durata dell'attestazione di
qualificazione e i periodi intermedi di verifica del
mantenimento dei requisiti;
g) i casi di sospensione e di decadenza
dall'attestazione di qualificazione gia' rilasciata,
prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione
di falsa documentazione agli organismi di attestazione.
9. Relativamente agli organismi di attestazione, con
il regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1,
lettera b) sono in ogni caso disciplinati:
a) i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici per il conseguimento
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
qualificazione degli operatori economici nonche' la
procedura per ottenere l'autorizzazione;
b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse
dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di
informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, secondo un
criterio di proporzionalita' e nel rispetto del
contraddittorio;
c) le modalita' dell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza da parte dell'ANAC;
d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione
della documentazione in capo agli organismi di
attestazione;
e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo
agli organismi di attestazione.
10. Con il regolamento di cui all'articolo 226-bis,
comma 1, lettera b) e' altresi' definita la disciplina
della qualificazione degli operatori economici per gli
appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene,
tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali e'
possibile una classificazione per valore, la competenza a
rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le
condizioni per la relativa richiesta, il regime
sanzionatorio.
11. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera
b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di
servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono
richiedere agli operatori economici quale requisito di
capacita' economica e finanziaria un fatturato globale non
superiore al doppio del valore stimato dell'appalto,
maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni
precedenti a quello di indizione della procedura. In caso
di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralita' di
lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione
appaltante, il fatturato e' richiesto per ciascun lotto. Le
stazioni appaltanti possono, altresi', richiedere agli
operatori economici quale requisito di capacita' tecnica e
professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni
dalla data di indizione della procedura di gara contratti
analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
privati.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da
leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono
esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal
presente articolo.
13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.».