Art. 33
Modifiche all'articolo 103
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. Per gli appalti di
lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai
requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante puo'
richiedere requisiti aggiuntivi:»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per verificare la capacita' economico-finanziaria
dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i
parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati
da societa' di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si
affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di
certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione
finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a
una gara di appalto;».
Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 103 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 103 (Requisiti di partecipazione a procedure di
lavori di rilevante importo). - 1. Per gli appalti di
lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000,
oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione
appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi:
a) per verificare la capacita'
economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso
quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari
significativi richiesti, certificati da societa' di
revisione ovvero da altri soggetti preposti che si
affianchino alle valutazioni tecniche proprie
dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo
inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore
economico al momento in cui partecipa a una gara di
appalto;
b) per verificare la capacita' professionale per
gli appalti per i quali e' richiesta la classifica
illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce
prova di aver eseguito lavori per entita' e tipologia
compresi nella categoria individuata come prevalente a
quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle
rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del
certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica
solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a
100 milioni di euro.».