Art. 33 
 
                     Modifiche all'articolo 103 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 103, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. Per  gli  appalti  di
lavori di importo pari o  superiore  ad  euro  20.658.000,  oltre  ai
requisiti di  cui  all'articolo  100,  la  stazione  appaltante  puo'
richiedere requisiti aggiuntivi:»; 
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)   per   verificare   la   capacita'   economico-finanziaria
dell'operatore  economico:  in  tal  caso  quest'ultimo  fornisce   i
parametri economico-finanziari significativi  richiesti,  certificati
da societa' di revisione ovvero da altri  soggetti  preposti  che  si
affianchino  alle  valutazioni  tecniche  proprie  dell'organismo  di
certificazione,  da  cui  emerga  in  modo  inequivoco  l'esposizione
finanziaria dell'operatore economico al momento in  cui  partecipa  a
una gara di appalto;». 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Si  riporta  l'articolo  103  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 103 (Requisiti di partecipazione a procedure di
          lavori di rilevante importo).  -  1.  Per  gli  appalti  di
          lavori di importo pari  o  superiore  ad  euro  20.658.000,
          oltre ai requisiti di cui  all'articolo  100,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi: 
                  a)      per      verificare      la       capacita'
          economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso
          quest'ultimo  fornisce  i  parametri   economico-finanziari
          significativi  richiesti,  certificati   da   societa'   di
          revisione  ovvero  da  altri  soggetti  preposti   che   si
          affianchino    alle    valutazioni     tecniche     proprie
          dell'organismo di certificazione, da  cui  emerga  in  modo
          inequivoco   l'esposizione    finanziaria    dell'operatore
          economico al  momento  in  cui  partecipa  a  una  gara  di
          appalto; 
                  b) per verificare la  capacita'  professionale  per
          gli  appalti  per  i  quali  e'  richiesta  la   classifica
          illimitata; in  tal  caso  l'operatore  economico  fornisce
          prova di aver  eseguito  lavori  per  entita'  e  tipologia
          compresi nella  categoria  individuata  come  prevalente  a
          quelli posti in appalto  opportunamente  certificati  dalle
          rispettive stazioni appaltanti, tramite  presentazione  del
          certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica
          solo agli appalti di lavori di importo pari o  superiore  a
          100 milioni di euro.».