Art. 34 
 
                     Modifiche all'articolo 104 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «o dall'ANAC» sono soppresse; 
    b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. Nei soli casi  in  cui  l'avvalimento  sia  finalizzato  a
migliorare l'offerta, non e' consentito che partecipino alla medesima
gara l'impresa ausiliaria e quella che si  avvale  delle  risorse  da
essa messe a  disposizione,  salvo  che  la  prima  non  dimostri  in
concreto  e  con  adeguato   supporto   documentale,   in   sede   di
presentazione della propria domanda, che non sussistono  collegamenti
tali  da  ricondurre  entrambe  le  imprese  ad  uno  stesso   centro
decisionale.  La  stazione  appaltante  puo'  comunque  chiedere   ad
entrambe  le  imprese   chiarimenti   o   integrazioni   documentali,
assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.». 
 
          Note all'art. 34: 
              -  Si  riporta  l'articolo  104  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 104 (Avvalimento). -  1.  L'avvalimento  e'  il
          contratto con il quale una o  piu'  imprese  ausiliarie  si
          obbligano  a  mettere  a  disposizione  di   un   operatore
          economico che concorre in una procedura di  gara  dotazioni
          tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la  durata
          dell'appalto. Il contratto di avvalimento  e'  concluso  in
          forma scritta a pena di nullita' con indicazione  specifica
          delle   risorse   messe   a   disposizione   dell'operatore
          economico.  Il  contratto  di  avvalimento  e'  normalmente
          oneroso,  salvo  che  risponda   anche   a   un   interesse
          dell'impresa  ausiliaria,  e   puo'   essere   concluso   a
          prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. 
                2. Qualora il contratto di avvalimento  sia  concluso
          per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a
          una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori  di
          importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di
          servizi e forniture,  esso  ha  per  oggetto  le  dotazioni
          tecniche   e   le   risorse   che   avrebbero    consentito
          all'operatore  economico  di  ottenere  l'attestazione   di
          qualificazione richiesta. 
                3. Qualora il contratto di avvalimento sia  stipulato
          con impresa ausiliaria  in  possesso  di  autorizzazione  o
          altro titolo abilitativo richiesto  per  la  partecipazione
          alla procedura di  aggiudicazione  ai  sensi  dell'articolo
          100, comma 3, o con un soggetto in possesso  di  titoli  di
          studio  o  professionali  necessari  all'esecuzione   della
          prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono
          eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano
          le disposizioni in materia di subappalto. 
                4.  L'operatore  economico  allega  alla  domanda  di
          partecipazione il contratto di avvalimento in  originale  o
          copia autentica, specificando se  intende  avvalersi  delle
          risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione
          o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso  di
          cui al comma 2, la  certificazione  rilasciata  dalla  SOA.
          L'impresa ausiliaria e' tenuta a dichiarare  alla  stazione
          appaltante: 
                  a) di essere in possesso dei  requisiti  di  ordine
          generale di cui al Capo II del presente Titolo; 
                  b) di essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 100 per i servizi e le forniture; 
                  c) di  impegnarsi  verso  l'operatore  economico  e
          verso  la  stessa   stazione   appaltante   a   mettere   a
          disposizione per tutta la durata  dell'appalto  le  risorse
          oggetto del contratto di avvalimento. 
                5.  L'impresa   ausiliaria   trasmette   la   propria
          attestazione di  qualificazione  nel  caso  di  avvalimento
          finalizzato    all'acquisizione    del     requisito     di
          partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori.
          In  caso   di   dichiarazioni   mendaci,   fermo   restando
          l'applicazione dell'articolo 96, comma  15,  nei  confronti
          dei  sottoscrittori,   la   stazione   appaltante   assegna
          all'operatore  economico  concorrente   un   termine,   non
          superiore a dieci giorni,  per  indicare  un'altra  impresa
          ausiliaria idonea,  purche'  la  sostituzione  dell'impresa
          ausiliaria  non  conduca   a   una   modifica   sostanziale
          dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di  mancato
          rispetto del  termine  assegnato,  la  stazione  appaltante
          esclude l'operatore economico. 
                6.  La  stazione  appaltante  verifica  se  l'impresa
          ausiliaria e' in possesso dei requisiti dichiarati  con  le
          modalita' di cui agli articoli 91 e 105,  quest'ultimo  con
          riguardo ai mezzi di prova  e  al  registro  online,  e  se
          sussistono cause di esclusione ai sensi  del  Capo  II  del
          presente   Titolo.   La   stazione   appaltante    consente
          all'operatore economico di sostituire i  soggetti  che  non
          soddisfano un pertinente criterio  di  selezione  o  per  i
          quali sussistono motivi di esclusione. 
                7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria  sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa  antimafia
          a carico dell'operatore economico si  applicano  anche  nei
          confronti del soggetto ausiliario, in ragione  dell'importo
          dell'appalto posto a base di gara. 
                8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il
          certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal  comma
          3. 
                9. In relazione a  ciascun  affidamento  la  stazione
          appaltante in  corso  d'esecuzione  effettua  le  verifiche
          sostanziali circa  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  e
          delle   risorse   oggetto   dell'avvalimento    da    parte
          dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego  delle
          risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A  tal  fine
          il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni  oggetto
          di contratto siano svolte direttamente dalle risorse  umane
          e strumentali dell'impresa ausiliaria che il  titolare  del
          contratto utilizza in adempimento degli obblighi  derivanti
          dal contratto di avvalimento.  Ha,  inoltre,  l'obbligo  di
          inviare ad entrambe le parti del contratto  di  avvalimento
          le  comunicazioni  ai  sensi  dell'articolo  29  e   quelle
          inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione  appaltante
          trasmette   all'Autorita'   tutte   le   dichiarazioni   di
          avvalimento,  indicando  altresi'   l'aggiudicatario,   per
          l'esercizio  della   vigilanza,   e   per   la   prescritta
          pubblicita'. 
                10. L'avvalimento non e' ammesso  per  soddisfare  il
          requisito dell'iscrizione all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali di cui all'articolo 212 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152. 
                11. Nel caso di appalti  di  lavori,  di  appalti  di
          servizi e operazioni di posa in opera o  installazione  nel
          quadro di un appalto di fornitura, le  stazioni  appaltanti
          possono prevedere nei documenti di gara che taluni  compiti
          essenziali,  ivi  comprese  le  opere  per  le  quali  sono
          necessari  lavori  o  componenti  di   notevole   contenuto
          tecnologico o  di  rilevante  complessita'  tecnica,  quali
          strutture, impianti e opere  speciali,  siano  direttamente
          svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta  presentata
          da  un  raggruppamento  di  operatori  economici,   da   un
          partecipante al raggruppamento. 
                12.  Nei  soli  casi   in   cui   l'avvalimento   sia
          finalizzato a migliorare l'offerta, non e'  consentito  che
          partecipino  alla  medesima  gara  l'impresa  ausiliaria  e
          quella  che  si  avvale  delle  risorse  da  essa  messe  a
          disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e
          con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione
          della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali
          da ricondurre entrambe le  imprese  ad  uno  stesso  centro
          decisionale. La stazione appaltante puo' comunque  chiedere
          ad  entrambe  le   imprese   chiarimenti   o   integrazioni
          documentali, assegnando a tal fine un congruo  termine  non
          prorogabile.».