Art. 34
Modifiche all'articolo 104
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «o dall'ANAC» sono soppresse;
b) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a
migliorare l'offerta, non e' consentito che partecipino alla medesima
gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da
essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in
concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di
presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti
tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro
decisionale. La stazione appaltante puo' comunque chiedere ad
entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali,
assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.».
Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 104 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 104 (Avvalimento). - 1. L'avvalimento e' il
contratto con il quale una o piu' imprese ausiliarie si
obbligano a mettere a disposizione di un operatore
economico che concorre in una procedura di gara dotazioni
tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata
dell'appalto. Il contratto di avvalimento e' concluso in
forma scritta a pena di nullita' con indicazione specifica
delle risorse messe a disposizione dell'operatore
economico. Il contratto di avvalimento e' normalmente
oneroso, salvo che risponda anche a un interesse
dell'impresa ausiliaria, e puo' essere concluso a
prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso
per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a
una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di
importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di
servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni
tecniche e le risorse che avrebbero consentito
all'operatore economico di ottenere l'attestazione di
qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato
con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o
altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione
alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo
100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di
studio o professionali necessari all'esecuzione della
prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono
eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano
le disposizioni in materia di subappalto.
4. L'operatore economico allega alla domanda di
partecipazione il contratto di avvalimento in originale o
copia autentica, specificando se intende avvalersi delle
risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione
o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di
cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA.
L'impresa ausiliaria e' tenuta a dichiarare alla stazione
appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui al Capo II del presente Titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l'operatore economico e
verso la stessa stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
oggetto del contratto di avvalimento.
5. L'impresa ausiliaria trasmette la propria
attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento
finalizzato all'acquisizione del requisito di
partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori.
In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando
l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti
dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna
all'operatore economico concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa
ausiliaria idonea, purche' la sostituzione dell'impresa
ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale
dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
esclude l'operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l'impresa
ausiliaria e' in possesso dei requisiti dichiarati con le
modalita' di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con
riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se
sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del
presente Titolo. La stazione appaltante consente
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i
quali sussistono motivi di esclusione.
7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico dell'operatore economico si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma
3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione
appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e
delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto
di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane
e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di
inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento
le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle
inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante
trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di
avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per
l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta
pubblicita'.
10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il
requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di
servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel
quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti
possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti
essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente
svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata
da un raggruppamento di operatori economici, da un
partecipante al raggruppamento.
12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia
finalizzato a migliorare l'offerta, non e' consentito che
partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e
quella che si avvale delle risorse da essa messe a
disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e
con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione
della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali
da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro
decisionale. La stazione appaltante puo' comunque chiedere
ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni
documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non
prorogabile.».