Art. 35
Modifiche all'articolo 106
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa
deve essere altresi' verificabile telematicamente presso l'emittente
ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento
(UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su
registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle
caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui
all'articolo 26, comma 1.»;
b) al comma 8:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 3»
sono inserite le seguenti: «ovvero mediante verifica telematica sul
sito internet dell'emittente»;
2) al quarto periodo, le parole: «e secondo» sono sostituite
dalle seguenti: «, secondo e terzo».
Note all'art. 35:
- Si riporta l'articolo 106 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 106 (Garanzie per la partecipazione alla
procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia
provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo
della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per
rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato
alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al
grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante
puo' motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento
oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali
di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento
del valore complessivo della procedura. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve
coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del
raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria puo'
essere costituita sotto forma di cauzione oppure di
fideiussione.
2. La cauzione e' costituita presso l'istituto
incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri
strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo,
il comma 10.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a
scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita', oppure dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa' di revisione iscritta nell'apposito
albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La
garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata
digitalmente; essa deve essere altresi' verificabile
telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte
le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati
ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme,
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su
registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche
stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui
all'articolo 26, comma 1.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo
la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione
del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile
all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e
91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
7. La garanzia e' svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.
8. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e' ridotto del 30 per cento per gli operatori
economici ai quali sia rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di
cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle
piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del
10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e
secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una
fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia
gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del
comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito
internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo e' ridotto fino ad un importo massimo del
20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo,
secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico
possegga uno o piu' delle certificazioni o marchi
individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei
documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo
della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso
di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva e'
calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione
precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi
allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si
applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso
comma.
10. La stazione appaltante, nell'atto con cui
comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al
comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza
del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
11. Il presente articolo non si applica agli appalti
di servizi aventi ad oggetto la redazione della
progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai
compiti di supporto alle attivita' del RUP.».