Art. 35 
 
                     Modifiche all'articolo 106 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa
deve essere altresi' verificabile telematicamente presso  l'emittente
ovvero gestita in  tutte  le  fasi  mediante  ricorso  a  piattaforme
operanti con tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  ai  sensi
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, o su registri elettronici qualificati ai  sensi  del  Regolamento
(UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie  basate  su
registri distribuiti o su registri elettronici,  sono  conformi  alle
caratteristiche stabilite  dall'AGID  con  il  provvedimento  di  cui
all'articolo 26, comma 1.»; 
    b) al comma 8: 
      1) al terzo periodo, dopo le parole: «ai  sensi  del  comma  3»
sono inserite le seguenti: «ovvero mediante verifica  telematica  sul
sito internet dell'emittente»; 
      2) al quarto periodo, le parole: «e  secondo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, secondo e terzo». 
 
          Note all'art. 35: 
              -  Si  riporta  l'articolo  106  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  106  (Garanzie  per  la  partecipazione   alla
          procedura). - 1. L'offerta e'  corredata  da  una  garanzia
          provvisoria pari al 2  per  cento  del  valore  complessivo
          della procedura  indicato  nel  bando  o  nell'invito.  Per
          rendere l'importo della garanzia proporzionato  e  adeguato
          alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al
          grado di rischio a esso connesso,  la  stazione  appaltante
          puo' motivatamente ridurre l'importo sino all'1  per  cento
          oppure incrementarlo sino al  4  per  cento.  Nel  caso  di
          procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali
          di committenza, l'importo della  garanzia  e'  fissato  nel
          bando o nell'invito nella misura massima del  2  per  cento
          del  valore  complessivo  della  procedura.  In   caso   di
          partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
          imprese, anche se non ancora costituito, la  garanzia  deve
          coprire   le   obbligazioni   di   ciascuna   impresa   del
          raggruppamento  medesimo.  La  garanzia  provvisoria   puo'
          essere  costituita  sotto  forma  di  cauzione  oppure   di
          fideiussione. 
                2.  La  cauzione  e'  costituita  presso   l'istituto
          incaricato del servizio di tesoreria o  presso  le  aziende
          autorizzate, a titolo di  pegno  a  favore  della  stazione
          appaltante,  esclusivamente  con  bonifico  o   con   altri
          strumenti  e  canali  di  pagamento  elettronici   previsti
          dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo,
          il comma 10. 
                3. La garanzia fideiussoria  di  cui  al  comma  1  a
          scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata  da  imprese
          bancarie o assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di
          solvibilita' previsti dalle leggi che  ne  disciplinano  le
          rispettive attivita', oppure dagli intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
          in via esclusiva o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
          garanzie e che sono sottoposti  a  revisione  contabile  da
          parte di una societa' di revisione  iscritta  nell'apposito
          albo e che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilita'
          richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La
          garanzia  fideiussoria  deve  essere   emessa   e   firmata
          digitalmente;  essa  deve  essere   altresi'   verificabile
          telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in  tutte
          le  fasi  mediante  ricorso  a  piattaforme  operanti   con
          tecnologie  basate  su  registri   distribuiti   ai   sensi
          dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
          2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati
          ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le  piattaforme,
          operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su
          registri elettronici, sono  conformi  alle  caratteristiche
          stabilite   dall'AGID   con   il   provvedimento   di   cui
          all'articolo 26, comma 1. 
                4.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente   la
          rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
          debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui
          all'articolo  1957,  secondo  comma,  del  codice   civile,
          nonche'  l'operativita'  della  garanzia   medesima   entro
          quindici  giorni,  a  semplice  richiesta   scritta   della
          stazione appaltante. 
                5.  La  garanzia  deve  avere  efficacia  per  almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dell'impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su
          richiesta  della  stazione  appaltante  nel   corso   della
          procedura, per la durata indicata nel bando,  nel  caso  in
          cui  al  momento  della  sua  scadenza   non   sia   ancora
          intervenuta l'aggiudicazione. 
                6. La garanzia copre la mancata  aggiudicazione  dopo
          la proposta di aggiudicazione e la  mancata  sottoscrizione
          del  contratto  imputabili  a  ogni   fatto   riconducibile
          all'affidatario o conseguenti all'adozione di  informazione
          antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84  e
          91 del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
                7.  La  garanzia  e'  svincolata  automaticamente  al
          momento della sottoscrizione del contratto. 
                8. L'importo  della  garanzia  e  del  suo  eventuale
          rinnovo e' ridotto del  30  per  cento  per  gli  operatori
          economici   ai   quali   sia   rilasciata,   da   organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della  serie  UNI  CEI  ISO  9000.  Si  applica  la
          riduzione del 50 per cento, non cumulabile  con  quella  di
          cui al primo periodo,  nei  confronti  delle  micro,  delle
          piccole e delle  medie  imprese  e  dei  raggruppamenti  di
          operatori  economici   o   consorzi   ordinari   costituiti
          esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo
          della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
          10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e
          secondo periodo, quando l'operatore economico presenti  una
          fideiussione,  emessa  e  firmata  digitalmente,  che   sia
          gestita  mediante  ricorso  a  piattaforme   operanti   con
          tecnologie basate su  registri  distribuiti  ai  sensi  del
          comma  3  ovvero  mediante  verifica  telematica  sul  sito
          internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo
          eventuale rinnovo e' ridotto fino ad un importo massimo del
          20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al  primo,
          secondo  e  terzo  periodo,  quando  l'operatore  economico
          possegga  uno  o  piu'  delle   certificazioni   o   marchi
          individuati, tra quelli previsti dall'allegato  II.13,  nei
          documenti di gara  iniziali  che  fissano  anche  l'importo
          della riduzione, entro il limite massimo predetto. In  caso
          di cumulo  delle  riduzioni,  la  riduzione  successiva  e'
          calcolata  sull'importo   che   risulta   dalla   riduzione
          precedente. Per fruire delle riduzioni di cui  al  presente
          comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
          possesso dei relativi requisiti e  lo  documenta  nei  modi
          prescritti dalle norme vigenti. 
                9. Le garanzie fideiussorie  devono  essere  conformi
          allo schema tipo di cui  all'articolo  117,  comma  12.  Si
          applicano inoltre i periodi secondo e  terzo  dello  stesso
          comma. 
                10.  La  stazione  appaltante,  nell'atto   con   cui
          comunica l'aggiudicazione ai  non  aggiudicatari,  provvede
          nei loro confronti allo svincolo della garanzia di  cui  al
          comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza
          del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione. 
                11. Il presente articolo non si applica agli  appalti
          di  servizi  aventi   ad   oggetto   la   redazione   della
          progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai
          compiti di supporto alle attivita' del RUP.».