Art. 36 
 
                     Modifiche all'articolo 108 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «criteri oggettivi, quali  gli  aspetti
qualitativi, ambientali o sociali,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,»; 
    b) al comma 7: 
      1) dopo il terzo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «Negli
appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di
un appalto di fornitura, i bandi di  gara,  gli  avvisi,  gli  inviti
possono prevedere criteri premiali atti a favorire  la  fornitura  di
prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio  delle
emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.»; 
      2) al quarto periodo, le parole: «Le  disposizioni  di  cui  al
terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «Le  disposizioni  di
cui al terzo e quarto periodo». 
    c) al comma 11, dopo le parole: «offerta di opere» sono  inserite
le seguenti: «o prestazioni». 
 
          Note all'art. 36: 
              -  Si  riporta  l'articolo  108  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di
          lavori,  servizi  e  forniture).  -  1.  Fatte   salve   le
          disposizioni legislative,  regolamentari  o  amministrative
          relative  al  prezzo  di  determinate  forniture   o   alla
          remunerazione di servizi specifici, le stazioni  appaltanti
          procedono  all'aggiudicazione  degli  appalti  di   lavori,
          servizi e  forniture  e  all'affidamento  dei  concorsi  di
          progettazione  e  dei  concorsi  di  idee  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa,
          individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
          o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo  un
          criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del
          ciclo   di   vita,   conformemente   a   quanto    previsto
          dall'allegato II.8, con riguardo  al  costo  del  ciclo  di
          vita. 
                2. Sono aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo: 
                  a) i contratti relativi ai  servizi  sociali  e  di
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti   dall'articolo   2,   comma   1,   lettera    e),
          dell'allegato I.1; 
                  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di
          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore
          a 140.000 euro; 
                  c) i contratti di servizi e le forniture di importo
          pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da  notevole
          contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 
                  d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e
          di partenariato per l'innovazione; 
                  e) gli affidamenti di appalto integrato; 
                  f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da
          notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo. 
                3. Puo'  essere  utilizzato  il  criterio  del  minor
          prezzo per i servizi e  le  forniture  con  caratteristiche
          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal
          mercato, fatta eccezione per i servizi ad  alta  intensita'
          di manodopera di  cui  alla  definizione  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera e), dell'allegato I.1. 
                4. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, di  impatto  economico,  sociale  e  ambientale,
          connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione  appaltante,
          al  fine  di  assicurare  l'effettiva  individuazione   del
          miglior rapporto qualita'/prezzo,  valorizza  gli  elementi
          qualitativi  dell'offerta  e  individua  criteri  tali   da
          garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili
          tecnici. Nelle attivita' di approvvigionamento  di  beni  e
          servizi informatici, le  stazioni  appaltanti,  incluse  le
          centrali di committenza,  nella  valutazione  dell'elemento
          qualitativo  ai  fini   dell'individuazione   del   miglior
          rapporto  qualita'  prezzo  per  l'aggiudicazione,  tengono
          sempre in considerazione gli  elementi  di  cybersicurezza,
          attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui
          il contesto  di  impiego  e'  connesso  alla  tutela  degli
          interessi nazionali strategici. Nei casi di cui  al  quarto
          periodo, quando i beni e  servizi  informatici  oggetto  di
          appalto sono impiegati in un contesto connesso alla  tutela
          degli   interessi   nazionali   strategici,   la   stazione
          appaltante stabilisce un tetto  massimo  per  il  punteggio
          economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti
          ad alta intensita' di manodopera,  la  stazione  appaltante
          stabilisce un tetto  massimo  per  il  punteggio  economico
          entro il limite del 30 per cento. 
                5. L'elemento relativo al costo, anche  nei  casi  di
          cui alle disposizioni richiamate al comma 1, puo'  assumere
          la forma di un prezzo o costo fisso sulla  base  del  quale
          gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
          qualitativi. 
                6.  I  criteri  di  aggiudicazione  sono  considerati
          connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori,
          forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in
          qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi  i  fattori
          coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
          scambio di questi lavori,  forniture  o  servizi  o  in  un
          processo specifico per una fase successiva del  loro  ciclo
          di vita, anche se questi fattori non sono  parte  del  loro
          contenuto sostanziale. 
                7. I documenti di gara oppure,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i
          singoli criteri di valutazione e la relativa  ponderazione,
          anche prevedendo una forcella  in  cui  lo  scarto  tra  il
          minimo e il  massimo  deve  essere  adeguato.  Per  ciascun
          criterio di valutazione prescelto possono  essere  previsti
          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela
          della libera concorrenza e della promozione del  pluralismo
          degli operatori nel mercato,  le  procedure  relative  agli
          affidamenti  di  cui  al  Libro  II,  parte   IV,   possono
          prevedere, nel bando di gara,  nell'avviso  o  nell'invito,
          criteri premiali atti a favorire  la  partecipazione  delle
          piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e  a
          promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio  di
          prossimita' per la loro efficiente gestione,  l'affidamento
          ad  operatori  economici  con  sede  operativa  nell'ambito
          territoriale di riferimento. Negli appalti di  forniture  o
          negli appalti misti che contengano elementi di  un  appalto
          di fornitura, i bandi  di  gara,  gli  avvisi,  gli  inviti
          possono prevedere  criteri  premiali  atti  a  favorire  la
          fornitura di prodotti da costruzione che  rientrano  in  un
          sistema di scambio delle emissioni per la  riduzione  delle
          emissioni di gas a effetto serra. Le disposizioni di cui al
          terzo e quarto periodo si applicano compatibilmente con  il
          diritto dell'Unione europea e con i principi di parita'  di
          trattamento,    non    discriminazione,    trasparenza    e
          proporzionalita'. Al  fine  di  promuovere  la  parita'  di
          genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara,
          negli avvisi  e  negli  inviti,  il  maggior  punteggio  da
          attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al
          raggiungimento  della  parita'  di  genere  comprovata  dal
          possesso della certificazione della parita'  di  genere  di
          cui all'articolo 46-bis del codice delle pari  opportunita'
          tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo  11  aprile
          2006, n. 198. 
                8.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ritengono   la
          ponderazione di cui al comma 7 non  possibile  per  ragioni
          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato
          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque
          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
          stazioni appaltanti utilizzano metodologie che  individuino
          con un  unico  parametro  numerico  finale  l'offerta  piu'
          vantaggiosa. 
                9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a  pena
          di  esclusione,  i  costi  della  manodopera  e  gli  oneri
          aziendali per l'adempimento delle disposizioni  in  materia
          di salute e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  eccetto  che
          nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura
          intellettuale. 
                10. Le stazioni appaltanti possono  decidere  di  non
          procedere all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti
          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel
          bando di gara o invito nelle procedure senza bando  e  puo'
          essere esercitata non oltre il  termine  di  trenta  giorni
          dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. 
                11. In caso di appalti di lavori aggiudicati  con  il
          criterio  dell'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa,
          individuata    sulla    base    del    migliore    rapporto
          qualita'/prezzo,  le  stazioni   appaltanti   non   possono
          attribuire  alcun  punteggio  per  l'offerta  di  opere   o
          prestazioni  aggiuntive  rispetto  a  quanto  previsto  nel
          progetto esecutivo a base d'asta. 
                12.  Ogni  variazione  che   intervenga,   anche   in
          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,
          successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo
          anche conto dell'eventuale inversione  procedimentale,  non
          e' rilevante ai fini del calcolo di medie nella  procedura,
          ne' per l'individuazione della  soglia  di  anomalia  delle
          offerte, eventualmente stabilita nei documenti di  gara,  e
          non produce  conseguenze  sui  procedimenti  relativi  agli
          altri lotti della medesima gara.».