Art. 36
Modifiche all'articolo 108
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «criteri oggettivi, quali gli aspetti
qualitativi, ambientali o sociali,» sono sostituite dalle seguenti:
«criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,»;
b) al comma 7:
1) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Negli
appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di
un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti
possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di
prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle
emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.»;
2) al quarto periodo, le parole: «Le disposizioni di cui al
terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di
cui al terzo e quarto periodo».
c) al comma 11, dopo le parole: «offerta di opere» sono inserite
le seguenti: «o prestazioni».
Note all'art. 36:
- Si riporta l'articolo 108 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di
lavori, servizi e forniture). - 1. Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti
procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori,
servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di
progettazione e dei concorsi di idee sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del
ciclo di vita, conformemente a quanto previsto
dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di
vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e),
dell'allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo
pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e
di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Puo' essere utilizzato il criterio del minor
prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita'
di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2,
comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,
connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante,
al fine di assicurare l'effettiva individuazione del
miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi
qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili
tecnici. Nelle attivita' di approvvigionamento di beni e
servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le
centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento
qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior
rapporto qualita' prezzo per l'aggiudicazione, tengono
sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza,
attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui
il contesto di impiego e' connesso alla tutela degli
interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto
periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di
appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela
degli interessi nazionali strategici, la stazione
appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti
ad alta intensita' di manodopera, la stazione appaltante
stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico
entro il limite del 30 per cento.
5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di
cui alle disposizioni richiamate al comma 1, puo' assumere
la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
6. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori
coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un
processo specifico per una fase successiva del loro ciclo
di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro
contenuto sostanziale.
7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i
singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione,
anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il
minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun
criterio di valutazione prescelto possono essere previsti
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela
della libera concorrenza e della promozione del pluralismo
degli operatori nel mercato, le procedure relative agli
affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono
prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito,
criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle
piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a
promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di
prossimita' per la loro efficiente gestione, l'affidamento
ad operatori economici con sede operativa nell'ambito
territoriale di riferimento. Negli appalti di forniture o
negli appalti misti che contengano elementi di un appalto
di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti
possono prevedere criteri premiali atti a favorire la
fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un
sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra. Le disposizioni di cui al
terzo e quarto periodo si applicano compatibilmente con il
diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalita'. Al fine di promuovere la parita' di
genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara,
negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da
attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al
raggiungimento della parita' di genere comprovata dal
possesso della certificazione della parita' di genere di
cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198.
8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino
con un unico parametro numerico finale l'offerta piu'
vantaggiosa.
9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena
di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri
aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che
nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura
intellettuale.
10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o invito nelle procedure senza bando e puo'
essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni
dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del migliore rapporto
qualita'/prezzo, le stazioni appaltanti non possono
attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o
prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel
progetto esecutivo a base d'asta.
12. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo
anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non
e' rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura,
ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e
non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli
altri lotti della medesima gara.».