Art. 38
Modifiche all'articolo 110
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 110, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, alla lettera b), le parole: «agli oneri» sono sostituite dalle
seguenti: «ai costi».
Note all'art. 38:
- Si riporta l'articolo 110 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 110 (Offerte anormalmente basse). - 1. Le
stazioni appaltanti valutano la congruita', la serieta', la
sostenibilita' e la realizzabilita' della migliore offerta,
che in base a elementi specifici, inclusi i costi
dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia
anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli
elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente
bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto
all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui
costi proposti, assegnando a tal fine un termine non
superiore a quindici giorni.
3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono
riguardare i seguenti elementi:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
4. Non sono ammesse giustificazioni:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate
dalla legge;
b) in relazione ai costi di sicurezza di cui alla
normativa vigente.
5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le
spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il
livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta e'
anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato
X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo
119;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della
sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
e delle forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 41, comma 13.
6. Qualora accerti che un'offerta e' anormalmente
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato,
la stazione appaltante puo' escluderla unicamente per
questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e
se quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un
termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante,
che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione
appaltante informa la Commissione europea.».