Art. 38 
 
                     Modifiche all'articolo 110 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 110, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, alla lettera b), le parole: «agli oneri» sono sostituite dalle
seguenti: «ai costi». 
 
          Note all'art. 38: 
              -  Si  riporta  l'articolo  110  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 110  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.  Le
          stazioni appaltanti valutano la congruita', la serieta', la
          sostenibilita' e la realizzabilita' della migliore offerta,
          che  in  base  a  elementi  specifici,  inclusi   i   costi
          dichiarati ai sensi  dell'articolo  108,  comma  9,  appaia
          anormalmente  bassa.  Il  bando  o  l'avviso  indicano  gli
          elementi specifici ai fini della valutazione. 
                2. In presenza di un'offerta che appaia  anormalmente
          bassa  le  stazioni  appaltanti  richiedono  per   iscritto
          all'operatore economico le spiegazioni  sul  prezzo  o  sui
          costi proposti,  assegnando  a  tal  fine  un  termine  non
          superiore a quindici giorni. 
                3.  Le  spiegazioni  di  cui  al  comma   2   possono
          riguardare i seguenti elementi: 
                  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                  b) le soluzioni tecniche prescelte o le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                  c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
          servizi proposti dall'offerente. 
                4. Non sono ammesse giustificazioni: 
                  a) in  relazione  a  trattamenti  salariali  minimi
          inderogabili stabiliti dalla legge o da  fonti  autorizzate
          dalla legge; 
                  b) in relazione ai costi di sicurezza di  cui  alla
          normativa vigente. 
                5. La stazione appaltante  esclude  l'offerta  se  le
          spiegazioni  fornite  non  giustificano  adeguatamente   il
          livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto  degli
          elementi  di  cui  al  comma  3,  oppure  se  l'offerta  e'
          anormalmente bassa in quanto: 
                  a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale,
          sociale e del lavoro stabiliti dalla  normativa  europea  e
          nazionale, dai contratti collettivi  o  dalle  disposizioni
          internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato
          X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 26 febbraio 2014; 
                  b) non rispetta gli obblighi  di  cui  all'articolo
          119; 
                  c)  sono  incongrui  gli  oneri   aziendali   della
          sicurezza  di  cui  all'articolo  108,  comma  9,  rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          e delle forniture; 
                  d) il costo del personale e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'articolo 41, comma 13. 
                6. Qualora accerti  che  un'offerta  e'  anormalmente
          bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di  Stato,
          la  stazione  appaltante  puo'  escluderla  unicamente  per
          questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente  e
          se quest'ultimo non e' in grado  di  dimostrare,  entro  un
          termine sufficiente stabilito  dalla  stazione  appaltante,
          che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi
          dell'articolo   107   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea. In  caso  di  esclusione  la  stazione
          appaltante informa la Commissione europea.».