Art. 39 
 
                     Modifiche all'articolo 111 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le stazioni appaltanti che hanno  sottoscritto  un  contratto
pubblico o un accordo  quadro  relativo  ad  un  bando  o  un  avviso
pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso  secondo
le modalita' di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme
all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo  ai  risultati  della
procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
del contratto o dell'accordo quadro.». 
 
          Note all'art. 39: 
              -  Si  riporta  l'articolo  111  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 111 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
          - 1. Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  sottoscritto  un
          contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando
          o un avviso pubblicato ai sensi  degli  articoli  84  e  85
          inviano un avviso secondo le modalita' di pubblicazione dei
          medesimi articoli 84  e  85,  conforme  all'allegato  II.6,
          Parte I, lettera D, relativo ai risultati  della  procedura
          di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
          del contratto o dell'accordo quadro. 
                2. Se la gara e' stata indetta mediante un avviso  di
          pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso  che
          non aggiudichera' ulteriori  appalti  nel  periodo  coperto
          dall'avviso di pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione
          contiene un'indicazione specifica al riguardo. 
                3. Nel caso  di  accordi  quadro  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo 59,  le  stazioni  appaltanti  sono  esentate
          dall'obbligo di  inviare  un  avviso  sui  risultati  della
          procedura di aggiudicazione di ciascun  appalto  basato  su
          tale accordo e raggruppano gli avvisi sui  risultati  della
          procedura d'appalto per gli  appalti  fondati  sull'accordo
          quadro su base trimestrale. In tal caso, esse  inviano  gli
          avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine  di  ogni
          trimestre. 
                4. Le stazioni appaltanti inviano  all'Ufficio  delle
          pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente  a  quanto
          previsto dall'articolo 84, un avviso di  aggiudicazione  di
          appalto entro trenta  giorni  dall'aggiudicazione  di  ogni
          appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse
          possono   tuttavia   raggruppare   gli   avvisi   su   base
          trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al
          piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
                5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e
          36,   talune   informazioni   relative   all'aggiudicazione
          dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
          non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          un particolare operatore  economico,  pubblico  o  privato,
          oppure possa arrecare pregiudizio  alla  concorrenza  leale
          tra operatori economici.».