Art. 39
Modifiche all'articolo 111
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto
pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso
pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo
le modalita' di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme
all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della
procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
del contratto o dell'accordo quadro.».
Note all'art. 39:
- Si riporta l'articolo 111 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 111 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
- 1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un
contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando
o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85
inviano un avviso secondo le modalita' di pubblicazione dei
medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6,
Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura
di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
del contratto o dell'accordo quadro.
2. Se la gara e' stata indetta mediante un avviso di
pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che
non aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo coperto
dall'avviso di pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione
contiene un'indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi
dell'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate
dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su
tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della
procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo
quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli
avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni
trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di
appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni
appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse
possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base
trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al
piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e
36, talune informazioni relative all'aggiudicazione
dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
un particolare operatore economico, pubblico o privato,
oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale
tra operatori economici.».