Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 15 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Resta  in
ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti,  in  caso
di accertata carenza nel proprio organico di  personale  in  possesso
dei requisiti di cui all'allegato I.2., di  nominare  il  RUP  tra  i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  l'articolo  15   del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 15 (Responsabile unico del progetto  (RUP)).  -
          1. Nel primo atto  di  avvio  dell'intervento  pubblico  da
          realizzare mediante un contratto le stazioni  appaltanti  e
          gli enti concedenti nominano nell'interesse  proprio  o  di
          altre amministrazioni un responsabile  unico  del  progetto
          (RUP)  per  le  fasi  di   programmazione,   progettazione,
          affidamento  e  per  l'esecuzione  di  ciascuna   procedura
          soggetta al codice. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti
          nominano il RUP tra i  dipendenti  assunti  anche  a  tempo
          determinato   della   stazione   appaltante   o   dell'ente
          concedente, preferibilmente  in  servizio  presso  l'unita'
          organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei
          requisiti  di  cui  all'allegato  I.2   e   di   competenze
          professionali adeguate in relazione ai compiti al  medesimo
          affidati, nel rispetto  dell'inquadramento  contrattuale  e
          delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli  enti
          concedenti che non sono pubbliche  amministrazioni  o  enti
          pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti,  uno  o
          piu' soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente
          al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono
          tenute. Resta in ogni caso ferma  la  possibilita'  per  le
          stazioni appaltanti,  in  caso  di  accertata  carenza  nel
          proprio organico di personale in possesso dei requisiti  di
          cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i  dipendenti
          di altre amministrazioni pubbliche.  L'ufficio  di  RUP  e'
          obbligatorio e  non  puo'  essere  rifiutato.  In  caso  di
          mancata nomina del RUP nell'atto di  avvio  dell'intervento
          pubblico, l'incarico e' svolto dal responsabile dell'unita'
          organizzativa competente per l'intervento. 
              3. Il nominativo  del  RUP  e'  indicato  nel  bando  o
          nell'avviso  di  indizione  della  gara,  o,  in  mancanza,
          nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento  di
          affidamento diretto. 
              4. Ferma  restando  l'unicita'  del  RUP,  le  stazioni
          appaltanti  e  gli  enti  concedenti  possono   individuare
          modelli organizzativi, i quali prevedano la  nomina  di  un
          responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,
          progettazione  ed   esecuzione   e   un   responsabile   di
          procedimento  per  la  fase  di  affidamento.  Le  relative
          responsabilita' sono ripartite in base ai compiti svolti in
          ciascuna fase, ferme restando le funzioni di  supervisione,
          indirizzo e coordinamento del RUP. 
              5. Il RUP  assicura  il  completamento  dell'intervento
          pubblico  nei  termini  previsti  e  nel   rispetto   degli
          obiettivi connessi al  suo  incarico,  svolgendo  tutte  le
          attivita' indicate nell'allegato I.2, o che siano  comunque
          necessarie, ove non di competenza di altri organi. 
              6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono
          istituire una struttura  di  supporto  al  RUP,  e  possono
          destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento
          dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto
          da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. 
              7. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti,  in
          coerenza con il programma degli acquisti di beni e  servizi
          e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37,
          adottano un piano di formazione per il personale che svolge
          funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di
          lavori, servizi e forniture. 
              8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con  la
          formula del contraente generale e nelle  altre  formule  di
          partenariato pubblico-privato,  e'  vietata  l'attribuzione
          dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore  dei
          lavori o collaudatore allo stesso contraente  generale,  al
          soggetto  aggiudicatario  dei  contratti  di   partenariato
          pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. 
              9. Le centrali di  committenza  e  le  aggregazioni  di
          stazioni appaltanti designano un RUP per  le  attivita'  di
          propria competenza con i compiti e le funzioni  determinate
          dalla  specificita'  e   complessita'   dei   processi   di
          acquisizione gestiti direttamente.».