Art. 4
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Resta in
ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso
di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso
dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.».
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 15 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Responsabile unico del progetto (RUP)). -
1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da
realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di
altre amministrazioni un responsabile unico del progetto
(RUP) per le fasi di programmazione, progettazione,
affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura
soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo
determinato della stazione appaltante o dell'ente
concedente, preferibilmente in servizio presso l'unita'
organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei
requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo
affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e
delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti
pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o
piu' soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente
al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono
tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le
stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel
proprio organico di personale in possesso dei requisiti di
cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP e'
obbligatorio e non puo' essere rifiutato. In caso di
mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento
pubblico, l'incarico e' svolto dal responsabile dell'unita'
organizzativa competente per l'intervento.
3. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza,
nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di
affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicita' del RUP, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono individuare
modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un
responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione e un responsabile di
procedimento per la fase di affidamento. Le relative
responsabilita' sono ripartite in base ai compiti svolti in
ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione,
indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento
pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli
obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le
attivita' indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque
necessarie, ove non di competenza di altri organi.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono
istituire una struttura di supporto al RUP, e possono
destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento
dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto
da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in
coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi
e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37,
adottano un piano di formazione per il personale che svolge
funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di
lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale e nelle altre formule di
partenariato pubblico-privato, e' vietata l'attribuzione
dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».