Art. 40 
 
                     Modifiche all'articolo 116 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Per effettuare le attivita' di collaudo dei lavori: 
        a) le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  che  sono
amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre  collaudatori  scelti
tra il proprio personale o tra il personale di altre  amministrazioni
pubbliche,   con   qualificazione   rapportata   alla   tipologia   e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita',
competenza e professionalita'. I collaudatori dipendenti della stessa
amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti; 
        b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non  sono
amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori  di  cui
almeno  uno   deve   essere   individuato   tra   il   personale   di
amministrazioni pubbliche.  Tutti  i  collaudatori  devono  possedere
qualificazione rapportata alla tipologia e alle  caratteristiche  del
contratto e requisiti di moralita', competenza e professionalita'.»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Tra le unita' di personale della stazione appaltante  o
di  altre  amministrazioni  pubbliche   e'   individuato   anche   il
collaudatore delle strutture per la redazione del  collaudo  statico.
Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o  nei
casi di particolare complessita' tecnica, la stazione appaltante puo'
verificare  la  possibilita'  di  nominare  il  collaudatore  tra   i
dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche  formulando,  anche
contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e,
in caso di mancato riscontro  entro  il  termine  di  trenta  giorni,
affidare l'incarico con le modalita' previste dal codice. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto per  il  personale
della  stessa  amministrazione  nell'ambito  dell'incentivo  di   cui
all'articolo 45, mentre per il  personale  di  altre  amministrazioni
pubbliche  e'  determinato  ai  sensi  dell'articolo  29,  comma   1,
dell'allegato II.14. 
      4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori
di particolare complessita', in qualsiasi momento, puo'  decidere  di
avvalersi,   previa   adeguata   motivazione,   di   una   segreteria
tecnico-amministrativa in possesso di specifiche  competenze  per  le
attivita' istruttorie e di supporto  organizzativo.  Il  membro  o  i
componenti della segreteria tecnico-amministrativa  sono  scelti  dal
collaudatore o dal presidente  della  commissione.  Gli  oneri  della
segreteria  sono  a  carico  del  collaudatore  o  dei  membri  della
commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalita'  di  cui
all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.»; 
    c) al comma 5, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «le  stazioni
appaltanti» sono inserite le seguenti: «e gli enti concedenti»; 
    d) al comma 6: 
      1) alla lettera a),  le  parole:  «e,  per  appalti  di  lavori
pubblici di  importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  rilevanza
europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove e'
stata svolta l'attivita' di servizio» sono soppresse; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e
agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi
titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione  o  di  esecuzione
del contratto oggetto del collaudo o  che  abbiano  altri  motivi  di
conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)  ai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli  della  pubblica
amministrazione in servizio o in  trattamento  di  quiescenza  per  i
quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo
16;»; 
    e) al comma 11, secondo periodo, le  parole:  «Tali  spese»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le spese relative alle verifiche tecniche
obbligatorie». 
 
          Note all'art. 40: 
              -  Si  riporta  l'articolo  116  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 116 (Collaudo e verifica di conformita'). -  1.
          I contratti sono soggetti a  collaudo  per  i  lavori  e  a
          verifica di conformita' per i servizi e  per  le  forniture
          per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche,
          economiche e qualitative dei lavori  e  delle  prestazioni,
          nonche' degli obiettivi e dei tempi, in  conformita'  delle
          previsioni e pattuizioni contrattuali. 
                2. Il collaudo finale o la  verifica  di  conformita'
          deve essere completato non oltre sei mesi  dall'ultimazione
          dei lavori o delle prestazioni, salvi i  casi,  individuati
          dall'allegato II.14, di  particolare  complessita',  per  i
          quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Nella
          lettera d'incarico, in  presenza  di  opere  o  servizi  di
          limitata complessita', i tempi possono essere  ridotti.  Il
          certificato di collaudo ha carattere provvisorio  e  assume
          carattere definitivo dopo due  anni  dalla  sua  emissione.
          Decorso tale termine, il collaudo  si  intende  tacitamente
          approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non  sia
          stato emesso entro due mesi  dalla  scadenza  del  medesimo
          termine. 
                3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del
          codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita'  e
          i  vizi  dell'opera,   ancorche'   riconoscibili,   purche'
          denunciati  dalla  stazione   appaltante   prima   che   il
          certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
                4.  Per  effettuare  le  attivita'  di  collaudo  dei
          lavori: 
                a) le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  che
          sono  amministrazioni  pubbliche  nominano  da  uno  a  tre
          collaudatori scelti tra  il  proprio  personale  o  tra  il
          personale   di   altre   amministrazioni   pubbliche,   con
          qualificazione rapportata alla tipologia  e  caratteristica
          del contratto, in  possesso  dei  requisiti  di  moralita',
          competenza e professionalita'.  I  collaudatori  dipendenti
          della  stessa  amministrazione  appartengono  a   strutture
          funzionalmente indipendenti; 
                b) le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  che
          non sono amministrazioni pubbliche nominano da  uno  a  tre
          collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato  tra
          il  personale  di  amministrazioni   pubbliche.   Tutti   i
          collaudatori  devono  possedere  qualificazione  rapportata
          alla tipologia  e  alle  caratteristiche  del  contratto  e
          requisiti di moralita', competenza e professionalita'. 
                4-bis. Tra le  unita'  di  personale  della  stazione
          appaltante  o  di  altre   amministrazioni   pubbliche   e'
          individuato anche il collaudatore delle  strutture  per  la
          redazione  del  collaudo  statico.  Per  accertata  carenza
          nell'organico della stazione  appaltante,  o  nei  casi  di
          particolare complessita' tecnica,  la  stazione  appaltante
          puo' verificare la possibilita' di nominare il collaudatore
          tra  i  dipendenti  di  altre   amministrazioni   pubbliche
          formulando, anche contestualmente,  apposita  richiesta  ad
          almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro
          entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico  con
          le modalita' previste dal codice. Il compenso spettante per
          l'attivita' di collaudo e' contenuto per il personale della
          stessa amministrazione nell'ambito  dell'incentivo  di  cui
          all'articolo  45,  mentre  per  il   personale   di   altre
          amministrazioni   pubbliche   e'   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14. 
                4-ter. Il collaudatore o la commissione di  collaudo,
          per  lavori  di  particolare  complessita',  in   qualsiasi
          momento,  puo'  decidere  di  avvalersi,  previa   adeguata
          motivazione, di una  segreteria  tecnico-amministrativa  in
          possesso  di  specifiche  competenze   per   le   attivita'
          istruttorie e di supporto  organizzativo.  Il  membro  o  i
          componenti  della  segreteria  tecnico-amministrativa  sono
          scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione.
          Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o
          dei  membri  della  commissione  di  collaudo   e   vengono
          liquidati con le  modalita'  di  cui  all'articolo  29-bis.
          dell'allegato II.14. 
                5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica
          di conformita' e' effettuata dal RUP o,  se  nominato,  dal
          direttore  dell'esecuzione.   Per   servizi   e   forniture
          caratterizzati da elevato contenuto tecnologico  oppure  da
          elevata complessita' o innovazione, le stazioni  appaltanti
          e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno  o
          piu' verificatori della conformita' diversi dal RUP  o  dal
          direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il
          compenso dei verificatori si applica il comma 4. 
                6. Non possono essere affidati incarichi di  collaudo
          e di verifica di conformita': 
                  a)  ai  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  in
          attivita' di servizio; 
                  a-bis) ai  magistrati  ordinari,  amministrativi  e
          contabili, e agli avvocati e  procuratori  dello  stato  in
          quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase
          di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del
          collaudo  o  che  abbiano  altri  motivi  di  conflitto  di
          interesse di cui all'articolo 16; 
                  b)  ai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli   della
          pubblica amministrazione in servizio o  in  trattamento  di
          quiescenza per i quali sussistono motivi  di  conflitto  di
          interesse di cui all'articolo 16; 
                  c) a coloro  che  nel  triennio  antecedente  hanno
          avuto rapporti di lavoro autonomo  o  subordinato  con  gli
          operatori   economici   a   qualsiasi   titolo    coinvolti
          nell'esecuzione del contratto; 
                  d) a coloro che hanno comunque  svolto  o  svolgono
          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,
          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul
          contratto da collaudare; 
                  e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
          gara. 
                7. Le modalita' tecniche e i tempi di svolgimento del
          collaudo, nonche' i casi in cui il certificato di  collaudo
          dei lavori e il  certificato  di  verifica  di  conformita'
          possono  essere  sostituiti  dal  certificato  di  regolare
          esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14. 
                8. Le modalita' tecniche e i tempi della verifica  di
          conformita' sono stabiliti dalla  stazione  appaltante  nel
          capitolato. La cadenza delle verifiche puo' non  coincidere
          con il pagamento periodico delle prestazioni in  modo  tale
          da non ostacolare il regolare  pagamento  in  favore  degli
          operatori economici. 
                9. Salvo motivate esigenze, le attivita' di  verifica
          di  conformita'  sono  svolte  durante   l'esecuzione   dei
          contratti a prestazioni periodiche o continuative. 
                10. Al termine del lavoro sono redatti: 
                  a)  per  i  beni  del  patrimonio   culturale,   un
          consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
          o,  nel  caso  di  interventi  su  beni  culturali  mobili,
          superfici  decorate  di  beni  architettonici  e  materiali
          storicizzati  di  beni  immobili   di   interesse   storico
          artistico, da restauratori di beni  culturali  ovvero,  nel
          caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati,
          ai sensi della normativa vigente,  quale  ultima  fase  del
          processo della conoscenza e del restauro e  quale  premessa
          per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per
          la elaborazione del consuntivo  scientifico  sono  previsti
          nel quadro economico dell'intervento; 
                  b) l'aggiornamento  del  piano  di  manutenzione  e
          della   eventuale   modellazione   informativa   dell'opera
          realizzata  di  cui  all'articolo  43  per  la   successiva
          gestione del ciclo di vita; 
                  c) dai  professionisti  afferenti  alle  rispettive
          competenze,   una   relazione   tecnico-scientifica,    con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti. 
                11. Gli accertamenti di laboratorio  e  le  verifiche
          tecniche obbligatorie inerenti alle  attivita'  di  cui  al
          presente articolo e  alle  attivita'  di  cui  all'allegato
          II.14  oppure  specificamente   previsti   dal   capitolato
          speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
          dei lavori o dall'organo  di  collaudo  o  di  verifica  di
          conformita', imputando la spesa  a  carico  delle  somme  a
          disposizione  accantonate  a   tale   titolo   nel   quadro
          economico.  Le  spese  relative  alle  verifiche   tecniche
          obbligatorie non sono soggette a ribasso. I criteri per  la
          determinazione dei  costi  sono  individuati  dall'allegato
          II.15.».