Art. 40
Modifiche all'articolo 116
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per effettuare le attivita' di collaudo dei lavori:
a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono
amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti
tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita',
competenza e professionalita'. I collaudatori dipendenti della stessa
amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono
amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui
almeno uno deve essere individuato tra il personale di
amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere
qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del
contratto e requisiti di moralita', competenza e professionalita'.»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Tra le unita' di personale della stazione appaltante o
di altre amministrazioni pubbliche e' individuato anche il
collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico.
Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei
casi di particolare complessita' tecnica, la stazione appaltante puo'
verificare la possibilita' di nominare il collaudatore tra i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche
contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e,
in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni,
affidare l'incarico con le modalita' previste dal codice. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto per il personale
della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui
all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni
pubbliche e' determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
dell'allegato II.14.
4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori
di particolare complessita', in qualsiasi momento, puo' decidere di
avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria
tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le
attivita' istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i
componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal
collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della
segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della
commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalita' di cui
all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.»;
c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni
appaltanti» sono inserite le seguenti: «e gli enti concedenti»;
d) al comma 6:
1) alla lettera a), le parole: «e, per appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove e'
stata svolta l'attivita' di servizio» sono soppresse;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e
agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi
titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione
del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di
conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i
quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo
16;»;
e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Tali spese» sono
sostituite dalle seguenti: «Le spese relative alle verifiche tecniche
obbligatorie».
Note all'art. 40:
- Si riporta l'articolo 116 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 116 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1.
I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a
verifica di conformita' per i servizi e per le forniture
per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni,
nonche' degli obiettivi e dei tempi, in conformita' delle
previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformita'
deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati
dall'allegato II.14, di particolare complessita', per i
quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Nella
lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di
limitata complessita', i tempi possono essere ridotti. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia
stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e
i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche'
denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Per effettuare le attivita' di collaudo dei
lavori:
a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che
sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre
collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, con
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica
del contratto, in possesso dei requisiti di moralita',
competenza e professionalita'. I collaudatori dipendenti
della stessa amministrazione appartengono a strutture
funzionalmente indipendenti;
b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che
non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre
collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra
il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i
collaudatori devono possedere qualificazione rapportata
alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e
requisiti di moralita', competenza e professionalita'.
4-bis. Tra le unita' di personale della stazione
appaltante o di altre amministrazioni pubbliche e'
individuato anche il collaudatore delle strutture per la
redazione del collaudo statico. Per accertata carenza
nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di
particolare complessita' tecnica, la stazione appaltante
puo' verificare la possibilita' di nominare il collaudatore
tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad
almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro
entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con
le modalita' previste dal codice. Il compenso spettante per
l'attivita' di collaudo e' contenuto per il personale della
stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui
all'articolo 45, mentre per il personale di altre
amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.
4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo,
per lavori di particolare complessita', in qualsiasi
momento, puo' decidere di avvalersi, previa adeguata
motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in
possesso di specifiche competenze per le attivita'
istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i
componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono
scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione.
Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o
dei membri della commissione di collaudo e vengono
liquidati con le modalita' di cui all'articolo 29-bis.
dell'allegato II.14.
5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica
di conformita' e' effettuata dal RUP o, se nominato, dal
direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture
caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da
elevata complessita' o innovazione, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o
piu' verificatori della conformita' diversi dal RUP o dal
direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il
compenso dei verificatori si applica il comma 4.
6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo
e di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio;
a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in
quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase
di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del
collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di
interesse di cui all'articolo 16;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della
pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di
quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di
interesse di cui all'articolo 16;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
gara.
7. Le modalita' tecniche e i tempi di svolgimento del
collaudo, nonche' i casi in cui il certificato di collaudo
dei lavori e il certificato di verifica di conformita'
possono essere sostituiti dal certificato di regolare
esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.
8. Le modalita' tecniche e i tempi della verifica di
conformita' sono stabiliti dalla stazione appaltante nel
capitolato. La cadenza delle verifiche puo' non coincidere
con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale
da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli
operatori economici.
9. Salvo motivate esigenze, le attivita' di verifica
di conformita' sono svolte durante l'esecuzione dei
contratti a prestazioni periodiche o continuative.
10. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale, un
consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
o, nel caso di interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel
caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati,
ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del
processo della conoscenza e del restauro e quale premessa
per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per
la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti
nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e
della eventuale modellazione informativa dell'opera
realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva
gestione del ciclo di vita;
c) dai professionisti afferenti alle rispettive
competenze, una relazione tecnico-scientifica, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al
presente articolo e alle attivita' di cui all'allegato
II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di
conformita', imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Le spese relative alle verifiche tecniche
obbligatorie non sono soggette a ribasso. I criteri per la
determinazione dei costi sono individuati dall'allegato
II.15.».