Art. 41 
 
                     Modifiche all'articolo 119 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i  seguenti:
«I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al
20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con  piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dall'articolo  1,  comma  1,   lettera   o)
dell'allegato I.1. Gli operatori  economici  possono  indicare  nella
propria offerta una diversa soglia di affidamento  delle  prestazioni
che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per  ragioni
legate all'oggetto o alle  caratteristiche  delle  prestazioni  o  al
mercato di riferimento.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Nei  contratti  di  subappalto  o   nei   subcontratti
comunicati  alla  stazione  appaltante  ai  sensi  del  comma  2   e'
obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione  prezzi  riferite
alle  prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del  subappalto   o   del
subcontratto e determinate in  coerenza  con  quanto  previsto  dagli
articoli  8  e  14  dell'allegato  II.2-bis,  che  si   attivano   al
verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva  di  cui
all'articolo 60, comma 2.»; 
    c) al comma  8,  le  parole:  «comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 6»; 
    d) al comma 12: 
      il  secondo   periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:   «Il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, e'  tenuto
ad  applicare  il  medesimo  contratto  collettivo  di   lavoro   del
contraente principale, ovvero  un  differente  contratto  collettivo,
purche' garantisca  ai  dipendenti  le  stesse  tutele  economiche  e
normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le  attivita'
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria
prevalente.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  11,  comma  2-bis,  il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, e'  tenuto
ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato  ai  sensi
del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto
collettivo,  purche'  garantisca  ai  dipendenti  le  stesse   tutele
economiche  e  normative  del  contratto  individuato  ai  sensi  del
predetto comma 2-bis.»; 
    e) al comma 17, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nel
caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia
oggetto di  ulteriore  subappalto  si  applicano  a  quest'ultimo  le
disposizioni previste dal presente articolo e da altri  articoli  del
codice in tema di subappalto.»; 
    f) al comma 20, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I
certificati di cui al secondo periodo possono essere  utilizzati  per
ottenere o rinnovare l'attestazione  di  qualificazione  soltanto  da
parte dei subappaltatori.». 
 
          Note all'art. 41: 
              -  Si  riporta  l'articolo  119  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 119 (Subappalto). - 1.  I  soggetti  affidatari
          dei contratti eseguono in proprio le opere o  i  lavori,  i
          servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d),  la
          cessione  del  contratto  e'  nulla.  E'   altresi'   nullo
          l'accordo  con  cui  a  terzi  sia   affidata   l'integrale
          esecuzione  delle  prestazioni  o  lavorazioni   appaltate,
          nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
          alla  categoria  prevalente  e  dei   contratti   ad   alta
          intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto  secondo
          le disposizioni del presente articolo. 
                2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con  il  quale
          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
          con  organizzazione  di  mezzi  e  rischi  a   carico   del
          subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori
          qualsiasi contratto stipulato  dall'appaltatore  con  terzi
          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
          affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,
          2 e 3,  previa  adeguata  motivazione  nella  decisione  di
          contrarre,   le    stazioni    appaltanti,    eventualmente
          avvalendosi  del  parere   delle   Prefetture   competenti,
          indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni
          oggetto    del    contratto    da    eseguire    a     cura
          dell'aggiudicatario    in    ragione    delle    specifiche
          caratteristiche dell'appalto, ivi comprese  quelle  di  cui
          all'articolo 104, comma 11,  in  ragione  dell'esigenza  di
          rafforzare, tenuto conto della natura o della  complessita'
          delle prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  il
          controllo delle attivita' di cantiere e  piu'  in  generale
          dei luoghi di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela
          delle condizioni di lavoro e della salute e  sicurezza  dei
          lavoratori ovvero di prevenire il rischio di  infiltrazioni
          criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i
          subappaltatori siano iscritti  nell'elenco  dei  fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori  di  lavori  di  cui  al
          comma 52 dell'articolo 1 della legge 6  novembre  2012,  n.
          190,  oppure  nell'anagrafe   antimafia   degli   esecutori
          istituita dall'articolo 30  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n.  229.  I  contratti  di  subappalto  sono
          stipulati, in misura non inferiore al 20  per  cento  delle
          prestazioni subappaltabili, con piccole  e  medie  imprese,
          come  definite  dall'articolo  1,  comma  1,   lettera   o)
          dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare
          nella propria offerta una  diversa  soglia  di  affidamento
          delle prestazioni che si intende subappaltare alle  piccole
          e medie imprese  per  ragioni  legate  all'oggetto  o  alle
          caratteristiche  delle  prestazioni   o   al   mercato   di
          riferimento.   L'affidatario   comunica    alla    stazione
          appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per  tutti
          i sub-contratti che  non  sono  subappalti,  stipulati  per
          l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente,
          l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
          o  fornitura  affidati.  Sono,  altresi',  comunicate  alla
          stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
          avvenute nel corso del  sub-contratto.  E'  altresi'  fatto
          obbligo di  acquisire  autorizzazione  integrativa  qualora
          l'oggetto del subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo
          dello stesso sia incrementato. 
                2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti
          comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 e'
          obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione  prezzi
          riferite  alle  prestazioni  o  lavorazioni   oggetto   del
          subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con
          quanto  previsto  dagli  articoli  8  e  14   dell'allegato
          II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle  particolari
          condizioni di natura  oggettiva  di  cui  all'articolo  60,
          comma 2. 
                3. Non si  configurano  come  attivita'  affidate  in
          subappalto, per la loro specificita', le seguenti categorie
          di forniture o servizi: 
                  a)   l'affidamento   di    attivita'    secondarie,
          accessorie o sussidiarie  a  lavoratori  autonomi,  per  le
          quali  occorre  effettuare  comunicazione   alla   stazione
          appaltante; 
                  b)  la  subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
          informatici; 
                  c) l'affidamento di servizi di importo inferiore  a
          20.000  euro  annui  a  imprenditori  agricoli  nei  comuni
          classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
          comuni italiani predisposto dall'ISTAT,  oppure  ricompresi
          nella circolare del Ministero delle finanze  n.  9  del  14
          giugno 1993, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  53
          alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  141
          del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle  isole  minori
          di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre  2001,
          n. 448; 
                  d)  le   prestazioni   secondarie,   accessorie   o
          sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza
          di  contratti  continuativi  di  cooperazione,  servizio  o
          fornitura sottoscritti in epoca  anteriore  alla  indizione
          della    procedura    finalizzata    alla    aggiudicazione
          dell'appalto. I  relativi  contratti  sono  trasmessi  alla
          stazione   appaltante   prima   o   contestualmente    alla
          sottoscrizione del contratto di appalto. 
                4. I soggetti affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          codice possono affidare in subappalto le opere o i  lavori,
          i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,  previa
          autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: 
                  a)  il  subappaltatore  sia  qualificato   per   le
          lavorazioni o le prestazioni da eseguire; 
                  b)  non  sussistano  a  suo  carico  le  cause   di
          esclusione di cui al Capo II del Titolo IV  della  Parte  V
          del presente Libro; 
                  c) all'atto dell'offerta  siano  stati  indicati  i
          lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le  forniture
          o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. 
                5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto
          alla stazione appaltante almeno venti  giorni  prima  della
          data di effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative
          prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del
          subappaltatore  attestante   l'assenza   delle   cause   di
          esclusione di cui al Capo II del Titolo IV  della  Parte  V
          del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui  agli
          articoli 100 e 103.  La  stazione  appaltante  verifica  la
          dichiarazione  tramite  la  Banca  dati  nazionale  di  cui
          all'articolo 23.  Il  contratto  di  subappalto,  corredato
          della  documentazione  tecnica,  amministrativa  e  grafica
          direttamente derivata dagli atti  del  contratto  affidato,
          indica puntualmente l'ambito operativo del  subappalto  sia
          in termini prestazionali che economici. 
                6. Il contraente principale e il subappaltatore  sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante per le  prestazioni  oggetto  del  contratto  di
          subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile in solido  con
          il  subappaltatore   per   gli   obblighi   retributivi   e
          contributivi,  ai  sensi  dell'articolo  29   del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
          al comma 11, lettere a) e  c),  l'appaltatore  e'  liberato
          dalla responsabilita' solidale di cui  al  secondo  periodo
          del presente comma. 
                7.  L'affidatario   e'   tenuto   ad   osservare   il
          trattamento economico e normativo stabilito  dai  contratti
          collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il
          settore  e  per  la  zona  nella  quale  si   eseguono   le
          prestazioni secondo quanto previsto  all'articolo  11.  E',
          altresi'.  responsabile  in  solido  dell'osservanza  delle
          norme anzidette da parte dei subappaltatori  nei  confronti
          dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
          subappalto nel rispetto di quanto previsto  dal  comma  12.
          L'affidatario  e,  per  suo  tramite,   i   subappaltatori,
          trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio  dei
          lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli  enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al  comma
          15. Per il pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito
          dell'appalto  o  del  subappalto,  la  stazione  appaltante
          acquisisce d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarita'
          contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario
          e a tutti i subappaltatori. 
                8. Per i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle
          retribuzioni  dovute  al   personale   dipendente   o   del
          subappaltatore o dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e
          cottimi,  nonche'  in  caso  di  inadempienza  contributiva
          risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11,  comma
          6. 
                9. Nel caso di formale contestazione delle  richieste
          di cui al comma 8, il RUP  o  il  responsabile  della  fase
          dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le  richieste  e  le
          contestazioni alla direzione provinciale del lavoro  per  i
          necessari accertamenti. 
                10. L'affidatario sostituisce, previa  autorizzazione
          della stazione appaltante, i  subappaltatori  relativamente
          ai  quali,  all'esito  di  apposita  verifica,  sia   stata
          accertata la sussistenza di cause di esclusione di  cui  al
          Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. 
                11. La stazione appaltante  corrisponde  direttamente
          al subappaltatore  ed  ai  titolari  di  sub-contratti  non
          costituenti subappalto ai  sensi  del  quinto  periodo  del
          comma 2 l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli  stessi
          eseguite nei seguenti casi: 
                  a) quando il subcontraente e'  una  microimpresa  o
          piccola impresa; 
                  b)   in   caso   di    inadempimento    da    parte
          dell'appaltatore; 
                  c) su richiesta del subcontraente e  se  la  natura
          del contratto lo consente. 
                12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
          subappalto, deve garantire gli stessi standard  qualitativi
          e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto   e
          riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento  economico   e
          normativo non inferiore a quello che avrebbe  garantito  il
          contraente   principale.   Il   subappaltatore,   per    le
          prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto ad  applicare
          il medesimo contratto collettivo di lavoro  del  contraente
          principale,  ovvero  un  differente  contratto  collettivo,
          purche'  garantisca  ai   dipendenti   le   stesse   tutele
          economiche    e    normative    di     quello     applicato
          dall'appaltatore,   qualora   le   attivita'   oggetto   di
          subappalto coincidano con quelle caratterizzanti  l'oggetto
          dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla
          categoria prevalente. Nei  casi  di  cui  all'articolo  11,
          comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate
          in  subappalto,  e'  tenuto  ad  applicare   il   contratto
          collettivo di lavoro  individuato  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 11, comma 2-bis, ovvero  un  differente  contratto
          collettivo, purche'  garantisca  ai  dipendenti  le  stesse
          tutele economiche e normative del contratto individuato  ai
          sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i
          costi della sicurezza e  della  manodopera,  relativi  alle
          prestazioni   affidate   in   subappalto,   alle    imprese
          subappaltatrici   senza   alcun   ribasso;   la    stazione
          appaltante,   sentito   il   direttore   dei   lavori,   il
          coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione  oppure
          il  direttore  dell'esecuzione,  provvede   alla   verifica
          dell'effettiva applicazione  della  presente  disposizione.
          L'affidatario   e'   solidalmente   responsabile   con   il
          subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo,
          degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla   normativa
          vigente. 
                13. Per i lavori, nei  cartelli  esposti  all'esterno
          del cantiere devono essere indicati anche i  nominativi  di
          tutte le imprese subappaltatrici. 
                14. Per contrastare il fenomeno del  lavoro  sommerso
          irregolare il documento unico di  regolarita'  contributiva
          e'  comprensivo  della  verifica  della  congruita'   della
          incidenza  della  mano  d'opera  relativa  allo   specifico
          contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili, e'
          verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
          lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo
          specifico contratto collettivo applicato. 
                15.  I  piani  di  sicurezza  di   cui   al   decreto
          legislativo  del  9  aprile  2008,  n.  81  sono  messi   a
          disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte   alle
          verifiche   ispettive   di    controllo    dei    cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti  nel  cantiere  per  rendere  gli
          specifici  piani   redatti   dai   singoli   subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o  di  consorzio,  l'obbligo  incombe  al  mandatario.   Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
                16. L'affidatario che si avvale del subappalto o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione appaltante rilascia  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta;  tale
          termine  puo'  essere  prorogato  una  sola  volta,  quando
          ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
          che  si  sia  provveduto,   l'autorizzazione   si   intende
          concessa. Per i subappalti o cottimi di  importo  inferiore
          al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
          importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
          dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
          ridotti della meta'. 
                17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti  di
          gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto  di
          appalto  che,  pur  subappaltabili,  non  possono   formare
          oggetto  di  ulteriore   subappalto,   in   ragione   delle
          specifiche caratteristiche  dell'appalto  e  dell'esigenza,
          tenuto  conto  della  natura  o  della  complessita'  delle
          prestazioni  o  delle   lavorazioni   da   effettuare,   di
          rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e  piu'
          in generale dei luoghi di lavoro o di  garantire  una  piu'
          intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute  e
          sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio  di
          infiltrazioni  criminali.  Si  prescinde  da  tale   ultima
          valutazione  quando  i   subappaltatori   ulteriori   siano
          iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi
          ed esecutori di lavori di cui al comma 52  dell'articolo  1
          della legge 6 novembre 2012, n. 190,  ovvero  nell'anagrafe
          antimafia degli esecutori istituita  dall'articolo  30  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229.  Nel
          caso in cui  l'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  in
          subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano
          a  quest'ultimo  le  disposizioni  previste  dal   presente
          articolo  e  da  altri  articoli  del  codice  in  tema  di
          subappalto. 
                18. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli
          affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          e' consentita, in deroga  all'articolo  68,  comma  15,  la
          costituzione  dell'associazione  in  partecipazione  quando
          l'associante   non   intende   eseguire   direttamente   le
          prestazioni assunte in appalto. 
                19. E' fatta salva  la  facolta'  per  le  regioni  a
          statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative
          norme di attuazione e nel rispetto della normativa  europea
          vigente  e  dei  principi  dell'ordinamento   europeo,   di
          disciplinare  ulteriori  casi  di  pagamento  diretto   dei
          subappaltatori. 
                20. Le stazioni appaltanti rilasciano  i  certificati
          necessari  per  la  partecipazione  e   la   qualificazione
          all'appaltatore,     scomputando     dall'intero     valore
          dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito
          attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
          richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi
          alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati
          di cui al secondo periodo  possono  essere  utilizzati  per
          ottenere  o  rinnovare  l'attestazione  di   qualificazione
          soltanto da parte dei subappaltatori.».