Art. 41
Modifiche all'articolo 119
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti:
«I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al
20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie
imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o)
dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella
propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni
che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni
legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al
mercato di riferimento.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti
comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 e'
obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite
alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del
subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli
articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al
verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui
all'articolo 60, comma 2.»;
c) al comma 8, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 6»;
d) al comma 12:
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto
ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo,
purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e
normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attivita'
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria
prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto
ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi
del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto
collettivo, purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele
economiche e normative del contratto individuato ai sensi del
predetto comma 2-bis.»;
e) al comma 17, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia
oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le
disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del
codice in tema di subappalto.»;
f) al comma 20, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per
ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da
parte dei subappaltatori.».
Note all'art. 41:
- Si riporta l'articolo 119 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 119 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari
dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i
servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la
cessione del contratto e' nulla. E' altresi' nullo
l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate,
nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
alla categoria prevalente e dei contratti ad alta
intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo
le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
con organizzazione di mezzi e rischi a carico del
subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori
qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,
2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di
contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche
caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di
rafforzare, tenuto conto della natura o della complessita'
delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale
dei luoghi di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i
subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al
comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229. I contratti di subappalto sono
stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle
prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese,
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o)
dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare
nella propria offerta una diversa soglia di affidamento
delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole
e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle
caratteristiche delle prestazioni o al mercato di
riferimento. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti
i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto
obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora
l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo
dello stesso sia incrementato.
2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti
comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 e'
obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi
riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del
subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato
II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari
condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60,
comma 2.
3. Non si configurano come attivita' affidate in
subappalto, per la loro specificita', le seguenti categorie
di forniture o servizi:
a) l'affidamento di attivita' secondarie,
accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le
quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141
del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori
di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
d) le prestazioni secondarie, accessorie o
sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza
di contratti continuativi di cooperazione, servizio o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione
della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla
stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori,
i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le
lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V
del presente Libro;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i
lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto
alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza delle cause di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V
del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui
all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato
della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici.
6. Il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di
subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con
il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato
dalla responsabilita' solidale di cui al secondo periodo
del presente comma.
7. L'affidatario e' tenuto ad osservare il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. E',
altresi'. responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario
e a tutti i subappaltatori.
8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma
6.
9. Nel caso di formale contestazione delle richieste
di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase
dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.
10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione
della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente
ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata
accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al
Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
11. La stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non
costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del
comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente e' una microimpresa o
piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura
del contratto lo consente.
12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale. Il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto ad applicare
il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente
principale, ovvero un differente contratto collettivo,
purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele
economiche e normative di quello applicato
dall'appaltatore, qualora le attivita' oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla
categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11,
comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, e' tenuto ad applicare il contratto
collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo
articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto
collettivo, purche' garantisca ai dipendenti le stesse
tutele economiche e normative del contratto individuato ai
sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure
il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario e' solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno
del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.
14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso
irregolare il documento unico di regolarita' contributiva
e' comprensivo della verifica della congruita' della
incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili, e'
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili e' verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.
15. I piani di sicurezza di cui al decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al
comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine puo' essere prorogato una sola volta, quando
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta'.
17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di
gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto che, pur subappaltabili, non possono formare
oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza,
tenuto conto della natura o della complessita' delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di
rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu'
in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu'
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima
valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano
iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Nel
caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano
a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente
articolo e da altri articoli del codice in tema di
subappalto.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e' consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la
costituzione dell'associazione in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.
19. E' fatta salva la facolta' per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea
vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei
subappaltatori.
20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati
necessari per la partecipazione e la qualificazione
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati
di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per
ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione
soltanto da parte dei subappaltatori.».