Art. 42 
 
                     Modifiche all'articolo 120 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) per le  varianti  in  corso  d'opera,  da  intendersi  come
modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione  dell'appalto  per
effetto delle  seguenti  circostanze  imprevedibili  da  parte  della
stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori  casi  previsti  nella
legislazione di settore: 
        1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative  o
regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti  di  autorita'  o  enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
        2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i  casi
di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; 
        3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta
diligenza nella fase di progettazione; 
        4)  le  difficolta'  di   esecuzione   derivanti   da   cause
geologiche, idriche e simili, non prevedibili  dalle  parti  in  base
alle conoscenze tecnico-scientifiche  consolidate  al  momento  della
progettazione.»; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando  i  limiti
derivanti dalle somme a disposizione del  quadro  economico  e  dalle
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6,  le  modifiche
al progetto o  le  modifiche  contrattuali  proposte  dalla  stazione
appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel  rispetto  della
funzionalita' dell'opera: 
        a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali,
da utilizzare in compensazione per  far  fronte  alle  variazioni  in
aumento dei costi delle lavorazioni; 
        b) si realizzino  soluzioni  equivalenti  o  migliorative  in
termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera,  ivi
compresa la  sopravvenuta  possibilita'  di  utilizzo  di  materiali,
componenti o tecnologie non esistenti al momento della  progettazione
che possono determinare, senza incremento  dei  costi,  significativi
miglioramenti nella  qualita'  dell'opera  o  di  parte  di  essa,  o
riduzione dei tempi di ultimazione; 
        c) gli interventi imposti dal direttore  dei  lavori  per  la
soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che
possano  essere  finanziati  con  le  risorse  iscritte  nel   quadro
economico dell'opera.»; 
    c) dopo il comma 15, e' aggiunto il seguente: 
      «15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma
8-bis, le stazioni appaltanti verificano in  contraddittorio  con  il
progettista e l'appaltatore errori o  omissioni  nella  progettazione
esecutiva che pregiudicano, in tutto o  in  parte,  la  realizzazione
dell'opera   o   la   sua   futura   utilizzazione   e    individuano
tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con  il
principio del risultato.». 
 
          Note all'art. 42: 
              -  Si  riporta  l'articolo  120  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  120  (Modifica  dei  contratti  in  corso   di
          esecuzione). - 1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  60
          per le clausole di revisione dei  prezzi,  i  contratti  di
          appalto possono essere modificati senza una nuova procedura
          di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi
          previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la
          struttura   del   contratto   o   dell'accordo   quadro   e
          l'operazione   economica    sottesa    possano    ritenersi
          inalterate: 
                  a) se le modifiche, a prescindere dal  loro  valore
          monetario, sono state previste in clausole chiare,  precise
          e  inequivocabili  dei  documenti  di  gara  iniziali,  che
          possono consistere anche in  clausole  di  opzione;  per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all' articolo 1, comma 511, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208; 
                  b)  per  la  sopravvenuta  necessita'  di   lavori,
          servizi   o   forniture   supplementari,    non    previsti
          nell'appalto iniziale, ove un  cambiamento  del  contraente
          nel contempo: 
                    1) risulti impraticabile per motivi  economici  o
          tecnici; 
                    2) comporti per la stazione  appaltante  notevoli
          disagi o un sostanziale incremento dei costi; 
                  c) per le varianti in corso d'opera, da  intendersi
          come modifiche resesi necessarie  in  corso  di  esecuzione
          dell'appalto  per  effetto   delle   seguenti   circostanze
          imprevedibili da parte  della  stazione  appaltante,  fatti
          salvi gli ulteriori casi  previsti  nella  legislazione  di
          settore: 
                    1) le esigenze derivanti  da  nuove  disposizioni
          legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti
          di autorita' o  enti  preposti  alla  tutela  di  interessi
          rilevanti; 
                    2)   gli   eventi   naturali    straordinari    e
          imprevedibili e i casi di forza maggiore che  incidono  sui
          beni oggetto dell'intervento; 
                    3) i rinvenimenti, imprevisti o  non  prevedibili
          con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 
                    4) le  difficolta'  di  esecuzione  derivanti  da
          cause geologiche, idriche e simili, non  prevedibili  dalle
          parti  in   base   alle   conoscenze   tecnico-scientifiche
          consolidate al momento della progettazione. 
                  d)   se    un    nuovo    contraente    sostituisce
          l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 
                    1)  le   modifiche   soggettive   implicanti   la
          sostituzione del contraente  originario  sono  previste  in
          clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti  di
          gara; 
                    2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte
          o insolvenza o a seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          che comportino successione nei rapporti pendenti, un  altro
          operatore economico che soddisfi gli  iniziali  criteri  di
          selezione, purche' cio' non  implichi  ulteriori  modifiche
          sostanziali al contratto e non sia finalizzato  ad  eludere
          l'applicazione del  codice,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 124; 
                    3) nel caso in cui la stazione appaltante  assume
          gli obblighi del contraente principale  nei  confronti  dei
          suoi subappaltatori. 
                2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  il
          contratto  puo'  essere  modificato  solo  se   l'eventuale
          aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del
          contratto iniziale. In caso di piu'  modifiche  successive,
          la limitazione si applica al valore di  ciascuna  modifica.
          Tali modifiche successive non  eludono  l'applicazione  del
          codice. 
                3. I contratti possono parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto dal comma 1,  senza  necessita'  di
          una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la
          struttura   del   contratto   o   dell'accordo   quadro   e
          l'operazione   economica    sottesa    possano    ritenersi
          inalterate, se il valore della modifica e' al di  sotto  di
          entrambi i seguenti valori: 
                  a) le soglie fissate all'articolo 14; 
                  b)  il  10  per  cento  del  valore  iniziale   del
          contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per
          cento del valore iniziale del contratto per i contratti  di
          lavori; in caso di piu' modifiche successive, il valore  e'
          accertato sulla base del valore complessivo  del  contratto
          al netto delle successive modifiche. 
                4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 3, quando  il  contratto  prevede  una
          clausola di indicizzazione, il valore di riferimento e'  il
          prezzo aggiornato. 
                5. Sono sempre consentite,  a  prescindere  dal  loro
          valore, le modifiche non sostanziali. 
                6. La  modifica  e'  considerata  sostanziale  quando
          altera  considerevolmente  la  struttura  del  contratto  o
          dell'accordo quadro e l'operazione  economica  sottesa.  In
          ogni caso, fatti salvi i commi  1  e  3,  una  modifica  e'
          considerata sostanziale se si verificano una o  piu'  delle
          seguenti condizioni: 
                  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito  di  ammettere  candidati  diversi  da
          quelli inizialmente selezionati o di  accettare  un'offerta
          diversa da quella inizialmente accettata, oppure  avrebbero
          attirato   ulteriori   partecipanti   alla   procedura   di
          aggiudicazione; 
                  b) la modifica cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                  c) la modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto; 
                  d) un nuovo contraente sostituisce  quello  cui  la
          stazione   appaltante   aveva   inizialmente    aggiudicato
          l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal  comma  1,
          lettera d). 
                7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i
          limiti derivanti dalle  somme  a  disposizione  del  quadro
          economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c)
          del comma 6,  le  modifiche  al  progetto  o  le  modifiche
          contrattuali  proposte  dalla  stazione  appaltante  ovvero
          dall'appaltatore  con  le   quali,   nel   rispetto   della
          funzionalita' dell'opera: 
                  a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni
          iniziali, da utilizzare in  compensazione  per  far  fronte
          alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; 
                  b)   si   realizzino   soluzioni   equivalenti    o
          migliorative in termini economici, tecnici o  di  tempi  di
          ultimazione  dell'opera,  ivi  compresa   la   sopravvenuta
          possibilita'  di  utilizzo  di  materiali,   componenti   o
          tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
          possono   determinare,   senza   incremento   dei    costi,
          significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o  di
          parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; 
                  c) gli interventi imposti dal direttore dei  lavori
          per   la   soluzione   di   questioni    tecniche    emerse
          nell'esecuzione dei lavori che  possano  essere  finanziati
          con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera. 
                8. Il  contratto  e'  sempre  modificabile  ai  sensi
          dell'articolo  9  e  nel   rispetto   delle   clausole   di
          rinegoziazione contenute nel contratto.  Nel  caso  in  cui
          queste non siano previste, la richiesta  di  rinegoziazione
          va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per se',  la
          sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP  provvede
          a formulare la  proposta  di  un  nuovo  accordo  entro  un
          termine non superiore a tre mesi. Nel caso in  cui  non  si
          pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole,  la
          parte svantaggiata puo'  agire  in  giudizio  per  ottenere
          l'adeguamento  del  contratto  all'equilibrio   originario,
          salva la responsabilita' per la violazione dell'obbligo  di
          rinegoziazione. 
                9.  Nei  documenti  di  gara  iniziali  puo'   essere
          stabilito che, qualora in  corso  di  esecuzione  si  renda
          necessario un aumento o una diminuzione  delle  prestazioni
          fino a concorrenza del quinto dell'importo  del  contratto,
          la  stazione  appaltante  possa   imporre   all'appaltatore
          l'esecuzione alle condizioni originariamente  previste.  In
          tal caso l'appaltatore non puo' fare valere il diritto alla
          risoluzione del contratto. 
                10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara
          iniziali sia prevista un'opzione di proroga  il  contraente
          originario e' tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali
          ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se
          previsto nei documenti di gara, alle condizioni di  mercato
          ove piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
                11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi
          e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di
          affidamento del contratto,  e'  consentito,  per  il  tempo
          strettamente necessario alla conclusione  della  procedura,
          prorogare il contratto con  l'appaltatore  uscente  qualora
          l'interruzione   delle   prestazioni   possa    determinare
          situazioni di pericolo per persone, animali,  cose,  oppure
          per   l'igiene   pubblica,   oppure   nei   casi   in   cui
          l'interruzione  della  prestazione   dedotta   nella   gara
          determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e'
          destinata a  soddisfare.  In  tale  ipotesi  il  contraente
          originario  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          contrattuali ai prezzi, patti  e  condizioni  previsti  nel
          contratto. 
                12. Si  applicano  per  le  cessioni  di  crediti  le
          disposizioni di cui alla legge 21  febbraio  1991,  n.  52.
          L'allegato   II.14    disciplina    le    condizioni    per
          l'opponibilita' alle stazioni appaltanti. 
                13. Fatto salvo quanto previsto dal comma  8  per  il
          caso di rinegoziazione, le modifiche e le  varianti  devono
          essere  autorizzate  dal  RUP  con  le  modalita'  previste
          dall'ordinamento della stazione  appaltante.  Le  modifiche
          progettuali consentite ai sensi del comma 7  devono  essere
          approvate dalla stazione appaltante su  proposta  del  RUP,
          secondo quanto previsto dall'allegato II.14. 
                14.  Un  avviso  della   intervenuta   modifica   del
          contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b)  e
          c), e' pubblicato a cura della  stazione  appaltante  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  L'avviso  contiene
          le informazioni di cui all'allegato II.16, ed e' pubblicato
          conformemente all'articolo 84. Per i contratti  di  importo
          inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicita'
          avviene in ambito nazionale. 
                15. Si osservano, in  relazione  alle  modifiche  del
          contratto, nonche' in  relazione  alle  varianti  in  corso
          d'opera, gli  oneri  di  comunicazione  e  di  trasmissione
          all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato  II.14.
          Nel caso  in  cui  l'ANAC  accerti  l'illegittimita'  della
          variante in corso d'opera approvata, esercita i  poteri  di
          cui  all'articolo  222.  In  caso  di  inadempimento   agli
          obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche  e
          delle varianti  in  corso  d'opera  previsti  dall'allegato
          II.14, si applicano le sanzioni  amministrative  pecuniarie
          di cui all'articolo 222, comma 13. 
                15-bis. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          41, comma  8-bis,  le  stazioni  appaltanti  verificano  in
          contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o
          omissioni nella progettazione esecutiva  che  pregiudicano,
          in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o  la  sua
          futura   utilizzazione   e   individuano    tempestivamente
          soluzioni  di  progettazione  esecutiva  coerenti  con   il
          principio del risultato.».