Art. 42
Modifiche all'articolo 120
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come
modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per
effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della
stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella
legislazione di settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o
regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorita' o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi
di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta
diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficolta' di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base
alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della
progettazione.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti
derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche
al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione
appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della
funzionalita' dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali,
da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in
aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in
termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi
compresa la sopravvenuta possibilita' di utilizzo di materiali,
componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi
miglioramenti nella qualita' dell'opera o di parte di essa, o
riduzione dei tempi di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la
soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che
possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro
economico dell'opera.»;
c) dopo il comma 15, e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma
8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il
progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione
esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano
tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il
principio del risultato.».
Note all'art. 42:
- Si riporta l'articolo 120 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 120 (Modifica dei contratti in corso di
esecuzione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60
per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di
appalto possono essere modificati senza una nuova procedura
di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi
previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la
struttura del contratto o dell'accordo quadro e
l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste in clausole chiare, precise
e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che
possono consistere anche in clausole di opzione; per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
b) per la sopravvenuta necessita' di lavori,
servizi o forniture supplementari, non previsti
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente
nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli
disagi o un sostanziale incremento dei costi;
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi
come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione
dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze
imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti
salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di
settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni
legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti
di autorita' o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e
imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui
beni oggetto dell'intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili
con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficolta' di esecuzione derivanti da
cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle
parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche
consolidate al momento della progettazione.
d) se un nuovo contraente sostituisce
l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive implicanti la
sostituzione del contraente originario sono previste in
clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di
gara;
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte
o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie,
che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro
operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di
selezione, purche' cio' non implichi ulteriori modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 124;
3) nel caso in cui la stazione appaltante assume
gli obblighi del contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il
contratto puo' essere modificato solo se l'eventuale
aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del
contratto iniziale. In caso di piu' modifiche successive,
la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del
codice.
3. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessita' di
una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la
struttura del contratto o dell'accordo quadro e
l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate, se il valore della modifica e' al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 14;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per
cento del valore iniziale del contratto per i contratti di
lavori; in caso di piu' modifiche successive, il valore e'
accertato sulla base del valore complessivo del contratto
al netto delle successive modifiche.
4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una
clausola di indicizzazione, il valore di riferimento e' il
prezzo aggiornato.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro
valore, le modifiche non sostanziali.
6. La modifica e' considerata sostanziale quando
altera considerevolmente la struttura del contratto o
dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In
ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica e'
considerata sostanziale se si verificano una o piu' delle
seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta
diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1,
lettera d).
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i
limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c)
del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche
contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero
dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della
funzionalita' dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni
iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte
alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o
migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di
ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta
possibilita' di utilizzo di materiali, componenti o
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza incremento dei costi,
significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di
parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori
per la soluzione di questioni tecniche emerse
nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati
con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.
8. Il contratto e' sempre modificabile ai sensi
dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di
rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui
queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione
va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per se', la
sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede
a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un
termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si
pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la
parte svantaggiata puo' agire in giudizio per ottenere
l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario,
salva la responsabilita' per la violazione dell'obbligo di
rinegoziazione.
9. Nei documenti di gara iniziali puo' essere
stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In
tal caso l'appaltatore non puo' fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara
iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente
originario e' tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali
ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se
previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato
ove piu' favorevoli per la stazione appaltante.
11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi
e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di
affidamento del contratto, e' consentito, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura,
prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora
l'interruzione delle prestazioni possa determinare
situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure
per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui
l'interruzione della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e'
destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente
originario e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel
contratto.
12. Si applicano per le cessioni di crediti le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
L'allegato II.14 disciplina le condizioni per
l'opponibilita' alle stazioni appaltanti.
13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il
caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono
essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche
progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere
approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP,
secondo quanto previsto dall'allegato II.14.
14. Un avviso della intervenuta modifica del
contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e
c), e' pubblicato a cura della stazione appaltante nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene
le informazioni di cui all'allegato II.16, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 84. Per i contratti di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicita'
avviene in ambito nazionale.
15. Si osservano, in relazione alle modifiche del
contratto, nonche' in relazione alle varianti in corso
d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione
all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14.
Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita' della
variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di
cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli
obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e
delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato
II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'articolo 222, comma 13.
15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in
contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o
omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
futura utilizzazione e individuano tempestivamente
soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il
principio del risultato.».