Art. 43 
 
                     Modifiche all'articolo 123 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 123, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, le parole: «nell'allegato II.14» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 11 dell'allegato II.14.». 
 
          Note all'art. 43: 
              -  Si  riporta  l'articolo  123  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 123  (Recesso).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  la
          stazione  appaltante  puo'  recedere   dal   contratto   in
          qualunque  momento  purche'  tenga  indenne   l'appaltatore
          mediante  il  pagamento  dei  lavori   eseguiti   o   delle
          prestazioni relative ai servizi e alle  forniture  eseguiti
          nonche'  del  valore  dei  materiali  utili  esistenti   in
          cantiere nel caso di lavori o  in  magazzino  nel  caso  di
          servizi o forniture, oltre  al  decimo  dell'importo  delle
          opere,  dei  servizi  o  delle  forniture   non   eseguite,
          calcolato   secondo   quanto   previsto   all'articolo   11
          dell'allegato II.14. 
                2. L'esercizio del diritto di recesso e'  manifestato
          dalla   stazione   appaltante    mediante    una    formale
          comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con  un
          preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali  la
          stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi  o
          forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica  la
          regolarita' dei servizi e delle forniture. 
                3.  L'allegato  II.14  disciplina  il  rimborso   dei
          materiali,  la  facolta'  di  ritenzione   della   stazione
          appaltante  e  gli  obblighi  di   rimozione   e   sgombero
          dell'appaltatore.».