Art. 43
Modifiche all'articolo 123
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, le parole: «nell'allegato II.14» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 11 dell'allegato II.14.».
Note all'art. 43:
- Si riporta l'articolo 123 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 123 (Recesso). - 1. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante puo' recedere dal contratto in
qualunque momento purche' tenga indenne l'appaltatore
mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti
nonche' del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di
servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,
calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11
dell'allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso e' manifestato
dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o
forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la
regolarita' dei servizi e delle forniture.
3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei
materiali, la facolta' di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero
dell'appaltatore.».