Art. 44
Modifiche all'articolo 125
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Sul valore del contratto di appalto e'
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento. Nei documenti di gara puo' essere previsto un incremento
dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di
appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo
dell'intero contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla
consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di
importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al
primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto
previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel
contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attivita'. In caso
di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44,
l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta distintamente
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni
non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati
nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e
forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul
valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita
nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a
ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni.».
Note all'art. 44:
- Si riporta l'articolo 125, comma 1, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 125 (Anticipazione, modalita' e termini di
pagamento del corrispettivo). - 1. Sul valore del contratto
di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara puo'
essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo
fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori,
l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero
contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione,
corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di
avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo
superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al
primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in deroga a
quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle
scadenze definite nel contratto, tenuto conto del
cronoprogramma delle attivita'. In caso di ricorso
all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44,
l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta
distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di
forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i
contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo
dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle
prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualita', secondo
il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La garanzia e' rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 106, comma 3, con le modalita' previste dal
secondo periodo dello stesso comma. L'importo della
garanzia e' gradualmente e automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.
Omissis.».