Art. 44 
 
                     Modifiche all'articolo 125 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 125, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023,  n.  36,  il  primo,  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Sul valore  del  contratto  di  appalto  e'
calcolato l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
cento. Nei documenti di  gara  puo'  essere  previsto  un  incremento
dell'anticipazione del prezzo fino al  30  per  cento.  Nel  caso  di
appalti   di   lavori,   l'anticipazione,   calcolata    sull'importo
dell'intero contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro  quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione,  corrispondente  alla
consegna dei lavori anche nel caso di avvio  dell'esecuzione  in  via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di
importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione  di  cui  al
primo periodo e' corrisposta  all'appaltatore,  in  deroga  a  quanto
previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite  nel
contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attivita'.  In  caso
di  ricorso  all'appalto  integrato  ai   sensi   dell'articolo   44,
l'anticipazione del prezzo e' calcolata e  corrisposta  distintamente
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni
non si  applicano  ai  contratti  di  forniture  e  servizi  indicati
nell'allegato  II.14.  Per  i  contratti  pluriennali  di  servizi  e
forniture l'importo  dell'anticipazione  deve  essere  calcolato  sul
valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile,  stabilita
nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e'  corrisposto  entro  quindici
giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a
ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni.». 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si  riporta  l'articolo  125,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 125  (Anticipazione,  modalita'  e  termini  di
          pagamento del corrispettivo). - 1. Sul valore del contratto
          di appalto e' calcolato  l'importo  dell'anticipazione  del
          prezzo pari al 20 per cento. Nei  documenti  di  gara  puo'
          essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo
          fino al 30 per  cento.  Nel  caso  di  appalti  di  lavori,
          l'anticipazione,   calcolata    sull'importo    dell'intero
          contratto, e' corrisposta  all'appaltatore  entro  quindici
          giorni    dall'effettivo    inizio    della    prestazione,
          corrispondente alla consegna dei lavori anche nel  caso  di
          avvio  dell'esecuzione   in   via   d'urgenza,   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti  di  importo
          superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui  al
          primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in  deroga  a
          quanto previsto  dal  terzo  periodo,  nel  rispetto  delle
          scadenze  definite  nel   contratto,   tenuto   conto   del
          cronoprogramma  delle  attivita'.  In   caso   di   ricorso
          all'appalto   integrato   ai   sensi   dell'articolo    44,
          l'anticipazione  del  prezzo  e'  calcolata  e  corrisposta
          distintamente per la progettazione e per  l'esecuzione  dei
          lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti  di
          forniture e servizi indicati  nell'allegato  II.14.  Per  i
          contratti pluriennali  di  servizi  e  forniture  l'importo
          dell'anticipazione deve essere calcolato sul  valore  delle
          prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita nel
          cronoprogramma  dei  pagamenti,  ed  e'  corrisposto  entro
          quindici   giorni   dall'effettivo   inizio   della   prima
          prestazione utile relativa a ciascuna  annualita',  secondo
          il   cronoprogramma   delle    prestazioni.    L'erogazione
          dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa secondo il  cronoprogramma  della
          prestazione. La garanzia e' rilasciata dai soggetti di  cui
          all'articolo 106, comma 3, con le  modalita'  previste  dal
          secondo  periodo  dello  stesso  comma.   L'importo   della
          garanzia e'  gradualmente  e  automaticamente  ridotto  nel
          corso  della  prestazione,  in  rapporto   al   progressivo
          recupero  dell'anticipazione  da   parte   delle   stazioni
          appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,  con
          obbligo di restituzione, se l'esecuzione della  prestazione
          non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i  tempi
          contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti   gli
          interessi legali con decorrenza dalla  data  di  erogazione
          della anticipazione. 
                Omissis.».