Art. 45 
 
                     Modifiche all'articolo 126 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1
per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo  0,5  per
mille e l'1,5 per mille»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Per gli appalti di lavori la  stazione  appaltante  prevede
nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione
dei  lavori  avviene  in  anticipo  rispetto   al   termine   fissato
contrattualmente, sia riconosciuto un  premio  di  accelerazione  per
ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio e'  commisurato,  nei
limiti  delle  somme  disponibili,  indicate  nel  quadro   economico
dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo  ed  in
proporzione   all'importo   del   contratto   o   delle   prestazioni
contrattuali, in conformita' ai criteri  definiti  nei  documenti  di
gara  e  secondo   scaglioni   temporali   e   soglie   prestazionali
progressive, ed e' corrisposto  a  seguito  della  conclusione  delle
operazioni di  collaudo,  sempre  che  l'esecuzione  dei  lavori  sia
conforme  alle  obbligazioni  assunte  e  che  siano   garantite   le
condizioni  di  sicurezza   a   tutela   dei   lavoratori   impiegati
nell'esecuzione.  La  stazione  appaltante  riconosce  un  premio  di
accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo
periodo  anche  nel  caso  in  cui  il   termine   contrattuale   sia
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di  cui  al  terzo
periodo  si  computa  dalla   data   originariamente   prevista   nel
contratto.»; 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere  nel  bando  o
nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di  premialita'
anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile  con
l'oggetto  dell'appalto.  In  tal  caso,   la   stazione   appaltante
determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri
per  il  riconoscimento  del  premio  di  accelerazione  e   per   la
determinazione del relativo ammontare.». 
 
          Note all'art. 45: 
              -  Si  riporta  l'articolo  126  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 126 (Penali e premi di accelerazione). -  1.  I
          contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il  ritardo
          nell'esecuzione delle  prestazioni  contrattuali  da  parte
          dell'appaltatore  commisurate  ai  giorni  di   ritardo   e
          proporzionali rispetto all'importo del  contratto  o  delle
          prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
          adempimento sono calcolate in misura  giornaliera  compresa
          tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto
          contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle
          conseguenze legate  al  ritardo,  e  non  possono  comunque
          superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto
          ammontare netto contrattuale. 
                2. Per gli appalti di lavori la  stazione  appaltante
          prevede nel bando o nell'avviso  di  indizione  della  gara
          che,  se  l'ultimazione  dei  lavori  avviene  in  anticipo
          rispetto   al   termine   fissato   contrattualmente,   sia
          riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno  di
          anticipo. L'ammontare del premio e' commisurato, nei limiti
          delle somme  disponibili,  indicate  nel  quadro  economico
          dell'intervento  alla  voce  'imprevisti',  ai  giorni   di
          anticipo ed in  proporzione  all'importo  del  contratto  o
          delle prestazioni contrattuali, in conformita'  ai  criteri
          definiti  nei  documenti  di  gara  e   secondo   scaglioni
          temporali  e  soglie  prestazionali  progressive,   ed   e'
          corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di
          collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme
          alle  obbligazioni  assunte  e  che  siano   garantite   le
          condizioni di sicurezza a tutela dei  lavoratori  impiegati
          nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio
          di  accelerazione  determinato  sulla  base   dei   criteri
          indicati nel secondo periodo  anche  nel  caso  in  cui  il
          termine contrattuale sia legittimamente prorogato,  qualora
          l'ultimazione dei lavori avvenga in  anticipo  rispetto  al
          termine prorogato. Il termine di cui al  terzo  periodo  si
          computa dalla data originariamente prevista nel contratto. 
                2-bis. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  nel
          bando  o   nell'avviso   di   indizione   della   gara   il
          riconoscimento di premialita' anche in caso di  appalti  di
          servizi  e  forniture,  ove   compatibile   con   l'oggetto
          dell'appalto.  In  tal   caso,   la   stazione   appaltante
          determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara,
          i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione
          e per la determinazione del relativo ammontare.».