Art. 45
Modifiche all'articolo 126
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per mille e l'1
per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo 0,5 per
mille e l'1,5 per mille»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede
nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione
dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato
contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per
ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio e' commisurato, nei
limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in
proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni
contrattuali, in conformita' ai criteri definiti nei documenti di
gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali
progressive, ed e' corrisposto a seguito della conclusione delle
operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia
conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le
condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di
accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo
periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo
periodo si computa dalla data originariamente prevista nel
contratto.»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o
nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialita'
anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con
l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante
determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri
per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la
determinazione del relativo ammontare.».
Note all'art. 45:
- Si riporta l'articolo 126 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 126 (Penali e premi di accelerazione). - 1. I
contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle
prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa
tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle
conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.
2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante
prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara
che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo
rispetto al termine fissato contrattualmente, sia
riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo. L'ammontare del premio e' commisurato, nei limiti
delle somme disponibili, indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di
anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o
delle prestazioni contrattuali, in conformita' ai criteri
definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni
temporali e soglie prestazionali progressive, ed e'
corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di
collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme
alle obbligazioni assunte e che siano garantite le
condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio
di accelerazione determinato sulla base dei criteri
indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il
termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora
l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si
computa dalla data originariamente prevista nel contratto.
2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel
bando o nell'avviso di indizione della gara il
riconoscimento di premialita' anche in caso di appalti di
servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto
dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante
determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara,
i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione
e per la determinazione del relativo ammontare.».