Art. 46 
 
                     Modifiche all'articolo 136 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    «4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della  difesa  e
della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
119, comma 2, quinto periodo.». 
 
          Note all'art. 46: 
              -  Si  riporta  l'articolo  136  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 136 (Difesa e sicurezza). - 1. Le  disposizioni
          del  codice  si  applicano  ai  contratti  aggiudicati  nei
          settori della difesa e della sicurezza,  ad  eccezione  dei
          contratti: 
                  a) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  del
          decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
                  b) ai quali  non  si  applica  neanche  il  decreto
          legislativo n. 208 del 2011, in virtu' dell'articolo 6  del
          medesimo decreto. 
                2. L'applicazione del codice e' in ogni caso  esclusa
          per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione,
          quando la tutela degli interessi  essenziali  di  sicurezza
          dello Stato non  possa  essere  garantita  mediante  misure
          idonee e volte anche a  proteggere  la  riservatezza  delle
          informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici  rendono
          disponibili   in   una    procedura    di    aggiudicazione
          dell'appalto. 
                3.  All'aggiudicazione  di  concessioni  nei  settori
          della  difesa  e  della  sicurezza,  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 208 del 2011, si applica  il  Libro  IV  del
          codice fatta eccezione per  le  concessioni  relative  alle
          ipotesi alle  quali  non  si  applica  neanche  il  decreto
          legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo  6  del
          medesimo decreto. 
                4. Per  i  contratti  di  cui  al  presente  articolo
          nonche'  per  gli  interventi  da  eseguire  in  Italia   e
          all'estero   per   effetto   di   accordi   internazionali,
          multilaterali o bilaterali, e 58  anche  per  i  lavori  in
          economia eseguiti a mezzo delle truppe e  dei  reparti  del
          Genio militare per i quali non si  applicano  i  limiti  di
          importo di  cui  all'articolo  14,  si  applica  l'allegato
          II.20. 
                4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della
          difesa e della sicurezza non si applicano  le  disposizioni
          di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo. 
                5.   Per    gli    acquisti    eseguiti    all'estero
          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,
          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere
          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione
          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,
          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non
          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo
          contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.».