Art. 46
Modifiche all'articolo 136
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e
della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
119, comma 2, quinto periodo.».
Note all'art. 46:
- Si riporta l'articolo 136 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 136 (Difesa e sicurezza). - 1. Le disposizioni
del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei
settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei
contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali non si applica neanche il decreto
legislativo n. 208 del 2011, in virtu' dell'articolo 6 del
medesimo decreto.
2. L'applicazione del codice e' in ogni caso esclusa
per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione,
quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza
dello Stato non possa essere garantita mediante misure
idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle
informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono
disponibili in una procedura di aggiudicazione
dell'appalto.
3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori
della difesa e della sicurezza, di cui al decreto
legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del
codice fatta eccezione per le concessioni relative alle
ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto
legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo 6 del
medesimo decreto.
4. Per i contratti di cui al presente articolo
nonche' per gli interventi da eseguire in Italia e
all'estero per effetto di accordi internazionali,
multilaterali o bilaterali, e 58 anche per i lavori in
economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del
Genio militare per i quali non si applicano i limiti di
importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato
II.20.
4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della
difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.».