Art. 47 
 
                     Modifiche all'articolo 141 
            del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
 
  1. All'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) dopo  la  lettera  g),  e'  inserita  la  seguente:  «g-bis)
nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;»; 
      2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i)  nell'ambito
del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119,  120,  commi
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;»; 
      3)  dopo  la  lettera  i)  e'  aggiunta  la  seguente:  «i-bis)
nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli  da  215  a
219.»; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova  applicazione
quanto previsto dall'articolo 135.»; 
    c) al comma 4, la lettera a) e' soppressa. 
 
          Note all'art. 47: 
              -  Si  riporta  l'articolo  141  del   citato   decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 141 (Ambito  e  norme  applicabili).  -  1.  Le
          disposizioni del presente Libro si applicano alle  stazioni
          appaltanti o agli enti concedenti che  svolgono  una  delle
          attivita'  previste  dagli  articoli  da  146  a  152.   Le
          disposizioni del presente  Libro  si  applicano,  altresi',
          agli altri soggetti che annoverano tra  le  loro  attivita'
          una o piu' tra quelle previste dagli articoli da 146 a  152
          e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi. 
                2. Le imprese pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni  del
          presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto
          di vista funzionale a una delle  attivita'  previste  dagli
          articoli da 146 a 152. 
                3.  Ai  contratti  di  cui  al  presente   Libro   si
          applicano, oltre alle sue disposizioni: 
                  a)  il  Libro  I,  Parte  I,  Titolo   I,   eccetto
          l'articolo 6; 
                  b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli
          articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo
          alle stazioni appaltanti e agli enti  concedenti  che  sono
          amministrazioni aggiudicatrici; 
                  c) il Libro I, Parte II; 
                  d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli  articoli
          41, 42, 43, 44, 45 e 46; 
                  e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli
          57, 60 e 61; 
                  f) nell'ambito del Libro II, Parte III,  Titolo  I,
          l'articolo 64; 
                  g) nell'ambito del Libro II, Parte III,  il  Titolo
          II; 
                  g-bis) nell'ambito del Libro II,  Parte  V,  Titolo
          IV, l'articolo 106; 
                  h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il
          Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168
          e 169; 
                  i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli
          113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10,
          11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125; 
                  i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II,
          gli articoli da 215 a 219. 
                  3-bis. Per i servizi di ricerca  e  sviluppo  trova
          applicazione quanto previsto dall'articolo 135. 
                4. Le imprese pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali o esclusivi  hanno  facolta'  di  adottare
          propri atti, con i quali possono in via preventiva: 
                  a) (soppressa) 
                  b) prevedere una disciplina  di  adattamento  delle
          funzioni del RUP alla propria organizzazione; 
                  c) specificare la  nozione  di  variante  in  corso
          d'opera in funzione delle esigenze proprie del  mercato  di
          appartenenza e delle caratteristiche  di  ciascun  settore,
          nel  rispetto  dei  principi  e  delle  norme  di   diritto
          dell'Unione europea. 
                5. Le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti
          possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto
          e  dei  lotti  in  cui  eventualmente  suddividerlo,  senza
          obbligo di motivazione  aggravata  e  tenendo  conto  delle
          esigenze del settore speciale in cui operano. Nel  caso  di
          suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti  o  gli  enti
          concedenti  indicano  nel  bando  di  gara,  nell'invito  a
          confermare interesse o, quando il  mezzo  di  indizione  di
          gara  e'  un  avviso  sull'esistenza  di  un   sistema   di
          qualificazione,  nell'invito  a  presentare  offerte  o   a
          negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno,
          per piu' o per l'insieme dei lotti.».