Art. 47
Modifiche all'articolo 141
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
1. All'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis)
nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;»;
2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) nell'ambito
del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;»;
3) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis)
nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a
219.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione
quanto previsto dall'articolo 135.»;
c) al comma 4, la lettera a) e' soppressa.
Note all'art. 47:
- Si riporta l'articolo 141 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 141 (Ambito e norme applicabili). - 1. Le
disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni
appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle
attivita' previste dagli articoli da 146 a 152. Le
disposizioni del presente Libro si applicano, altresi',
agli altri soggetti che annoverano tra le loro attivita'
una o piu' tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152
e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi.
2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del
presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto
di vista funzionale a una delle attivita' previste dagli
articoli da 146 a 152.
3. Ai contratti di cui al presente Libro si
applicano, oltre alle sue disposizioni:
a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto
l'articolo 6;
b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli
articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo
alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono
amministrazioni aggiudicatrici;
c) il Libro I, Parte II;
d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli
41, 42, 43, 44, 45 e 46;
e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli
57, 60 e 61;
f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I,
l'articolo 64;
g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo
II;
g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo
IV, l'articolo 106;
h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il
Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168
e 169;
i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli
113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;
i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II,
gli articoli da 215 a 219.
3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 135.
4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali o esclusivi hanno facolta' di adottare
propri atti, con i quali possono in via preventiva:
a) (soppressa)
b) prevedere una disciplina di adattamento delle
funzioni del RUP alla propria organizzazione;
c) specificare la nozione di variante in corso
d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di
appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore,
nel rispetto dei principi e delle norme di diritto
dell'Unione europea.
5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti
possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto
e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza
obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle
esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di
suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti indicano nel bando di gara, nell'invito a
confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di
gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno,
per piu' o per l'insieme dei lotti.».